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Ordinanza Interlocutoria — n. 19039/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits appeal to Supreme Court on validity of power of attorney timing for cassation filing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19039/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and remitted the case to the First President for a decision by the Supreme Court. The appellant argued the power of attorney was invalid due to a lack of contextual timing with the appeal filing, while the opposing party contended the statute does not require such strict contemporaneity. The court identified a significant jurisprudential conflict regarding whether the power of attorney must be issued immediately before the appeal or can be valid if issued later but before notification.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 3, c.p.c.; The requirement of speciality for a power of attorney does not mandate strict contextual timing with the appeal filing, provided the power certifies the representative's authority to challenge the specific judgment.

Parole chiave

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power of attorney validity cassation appeal filing jurisprudential conflict Supreme Court remittal procedural timing rules opposizione difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 3, c.p.c.
667248-01, così massimata: «La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cas- sazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c.
Art. 374, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 617 cod. proc. civ.
− l ’ agente della riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità delle censure attinenti ai profili formali e riconducibili all’art. 617 cod.
Art. 76, comma 4, d.l. n. 73 del 2021
(sciolta, cancellata d’ufficio dal registro delle imprese ed estinta dal 30/9/2021) in forza dell’art. 76, comma 4, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla legge n.
art. 617 cod. proc. civ
− l ’ agente della riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità delle censure attinenti ai profili formali e riconducibili all’art. 617 cod.
art. 83 cod. proc. civ
civ.prescrive che «L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua pre- senza»; − del resto, quando il legislatore ha inteso derogare, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, all’art. 83 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Ord. n. 9271 del 04/04/2023
Cass., Sez. 3, Sent. n. 36827 del 15/12/2022
Cass., Sez. U, Sent. n. 36057 del 09/12/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23784/2021 R.G. proposto da RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., oggi AGENZIA DELLE ENTRATE - RI- SCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Cucchiara, elettivamente domiciliata in Roma, Corso d’Italia 102, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Pasquale Mosca -ricorrente - contro FRANCESCO BONO -intimato - avverso la sentenza n. 824/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, de- positata il 02/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI;R ILEVATO CHE : − innanzi al Tribunale di Agrigento Francesco Bono proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento notificatagli Riscossione Sicilia S.p.A., agente della riscossione, in data 19/11/2018; deduceva l’invalidità dell’atto in quanto privo di motivazione, dell’esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi e dell’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e perché notificato con p.e.c. in formato .pdf mancante di firma digitale; svolgeva altresì contestazioni sul merito della pretesa creditoria;

− l ’ agente della riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità delle censure attinenti ai profili formali e riconducibili all’art. 617 cod. proc. civ., essendo decorso, alla data dell’atto introduttivo (del 23/5/2019), il termine decadenziale prescritto dalla citata disposizione; − con la sentenza n. 824 del 2/7/2021 il Tribunale di Agrigento dichiarava «priva di giuridica efficacia la cartella di pagamento impugnata» e condannava l’agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite; − avverso tale decisione, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., Riscossio ne Sicilia S.p.A. proponeva, in data 29/9/2021, ricorso per cassazione, basato su quattro motivi;

− non svolgeva difese l’intimato Francesco Bono; − in data 29/3/2023, si è costituita, depositando memoria e documenti, Agenzia delle Entrate - Riscossione, suben trata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, a Riscossione Sicilia S.p.A. (sciolta, cancellata d’ufficio dal registro delle imprese ed estinta dal 30/9/2021) in forza dell’art. 76, comma 4, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021; − il 20/4/2023, la Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.;− il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;

C ONSIDERATO CHE : − deve di ufficio rile varsi che la procura conferita da Riscossione Sicilia all’avv. Salvatore Cucchiara risulta rilasciata in Palermo in data 28/7/2021, mentre il ricorso introduttivo, secondo le indicazioni in esso contenute, risulta redatto in Agrigento in data 29/9/2021; − in una fattispecie similare si è pronunciata Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 9271 del 04/04/2023, Rv. 667248-01, così massimata: «La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cas- sazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in rela- zione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l’autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - recante la data del 14 agosto 2020 e “Marsala-Roma”quale luogo di redazione - proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all’atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania)»;

− in senso analogo si erano pronunciate, in precedenza, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022, Rv. 664508-01 («La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto introduttivo è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in rela- zione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, sicché l’autenticazione del procuratore deve essere contestuale all’atto a cui la procura si riferisce. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso redatto a Palermo in data 19 mag- gio 2019, proposto in forza di una procura -comunque priva del requi- sito di specialità -sottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile 2019).»), Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11244 del 07/04/2022, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 21/04/2022, Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 32569 del 04/11/2022;

− a sostegno di tale orientamento si è affermato che la procura speciale, se recante una sottoscrizione con autografia certificata dal difensore, deve essere intimamente e necessariamente collegata ad uno degli atti elencati nell’art. 83, comma 3, cod. proc. civ.; − infatti, il pubblico ufficiale che provvede ad autenticare la sotto- scrizione della procura –la quale, con la certificazione, assume il valore giuridico di atto pubblico fidefacente (con le note conseguenze civili e penali) –esercita un potere certificativo che l ’ ordinamento riconosce , in via generale, al notaio (la cui funzione di certificazione, consiste nte nell’attribuzione della pubblica fede, è oggetto dell’art. 1 della legge notarilee dell ’ art. 2703, comma 1, cod. civ. ) e, in via speciale (cioè, per specifici atti) e limitata (cioè, sull’imprescindibile presupposto della ricorrenza delle speciali condizioni dettate dal legislatore), ad altri sog- getti aventi la qualità di «altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato » (art. 2703, comma 1,cod. civ.);

− mentre l ’ art. 83, comma 2, cod. proc. civ., individua una procura (generale o speciale) a sé stante, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e rinvia, quantomeno implicitamente, all’atto no- tarile, il terzo comma della citata disposizione detta una norma spe- ciale, che vale ad insignire l’avvocato difensore di un potere certifica- tivo speciale, cioè che, di regola, non gli appartiene in virtù delle norme della sua legge professionalese non a limitati fini e a peculiari e strin- genti condizioni; − in altre parole, la fonte dell ’ autorizzazione data a l legale per cer- tificare l’autografia del sottoscrittore della procura si rinviene nell’art.83 cod. proc. civ.; la potestà riconosciuta non è ampia come quella che l’ordinamento riconosce al notaro, ma è attribuita alle condizioni e nei limiti dettati dalla citata disposizione, con la conseguenza che la pro- cura non può essere un atto a sé stante, ma – ai fini dell ’ autentica – dev’essere necessariamente «apposta in calce o a margine» di uno de- gli atti elencati (citazione, ricorso, controricorso, comparsa di risposta o d’intervento, precetto, domanda d’intervento nell’esecuzione, memo- ria di nomina del nuovo difensore);

− nelle fattispecie esaminate dai precedenti sopra menzionati (si- milari a quelli del presente giudizio), invece, risultava per tabulas che la sottoscrizione della procura speciale era stata certificata dal difen- sorein un momento (di gran lunga anteriore, benché successivo alla decisione impugnata) e in un luogo diversi rispetto a quelli in cui era stato redatto l’atto a cui il mandato afferiva, sicché poteva qualificarsi manifesto l’esercizio di un potere certificativo del legale oltre i limiti segnati dalla legge (art. 83 cod. proc. civ.) di autorizzazione e di attri- buzione all’avvocato della qualifica di pubblico ufficiale;

− né , de iure condito , dovrebbe potersi sostenere che la sottoscri- zione della procura possa essere autenticata a distanza (spaziale, oltre che temporale), dato che l’art. 2703, comma 2, primo periodo, cod. civ.prescrive che «L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua pre- senza»; − del resto, quando il legislatore ha inteso derogare, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, all’art. 83 cod. proc. civ. (e alle regole della contestualità tra l’autentica della firma della procura e l’atto a cui essa afferisce), è stata coniata una norma ad hoc, in base alla quale «Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, uni- tamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica.

In tal caso, l’avvo- cato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si con- sidera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti in- formatici individuati con decreto del Ministero della giustizia» (art. 83, comma 20-ter, d.l. 17/3/2020, n. 18, inserito dalla legge di conver- sione 24/4/2020, n. 127); − si rileva, in primis , che la succitata norma sarebbe stata in parte superflua (laddove si precisa che «La procura si considera apposta in calce …») se all’avvocato fosse già riconosciuto, dalla norma codici- stica, il potere di raccogliere la sottoscrizione del mandato separata- mente dall’atto al quale si riferisce e, quindi, in qualunque altro luogo e tempo, diversi da quelli della formazione del medesimo; in secundis, proprio l’abrogazione della disposizione emergenziale (ad opera dell’art. 66-bis, comma 12, d.l. 31/5/2021, n. 77, convertito dalla legge 29/7/2021, n. 108) comporta il ripristino delle più stringenti regole dell’art. 83 cod. proc. civ.;

− in senso opposto al descritto indirizzo giurisprudenziale si è pro- nunciata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36827 del 15/12/2022, Rv. 666696-01, così massimata: «In tema di ricorso per cassazione, il re- quisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla re- dazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo.»;− a sostegno della menzionata decisione, il Collegio ha affermato che «la «contestualità», spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura e dell’autenticazione della relativa sottoscrizione rispetto allaredazione dell’atto cui la prima si riferisce non può ritenersi, infatti, requisito prescritto dalla norma di cui all’art. 83, comma terzo, cod. proc. civ.

… la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte»; − nella citata sentenza si prescinde, perciò, da questioni relative al potere di certificazione nell’ordinamento e si conclude per la validità della procura speciale che – purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso – dia «certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sen- tenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l’appunto il ricorso per cassazione»;

− il risco ntrato contrasto non trova composizione nelle statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, richiamata nelle successive pronunce (ancorché di segno opposto), perché prescinde dall’oggetto di quelle e cioè dallamera “ collocazione topografica ” della procura speciale,investendo, invece, altri aspetti dell’art. 83 cod. proc. civ. e, più in generale, le disposizioni che disciplinano il potere di au- tenticazione delle sottoscrizionie il suo concreto esercizio; − ad avviso de l Collegio , la questione – di massima di particolare importanza (in quanto attinente all’interpretazione degli artt. 83 e 365 cod. proc. civ. e 2703 cod. civ., in relazione alla disciplina del giudizio di cassazione, anche alla stregua dell’evoluzione della normativa spe- cifica e della giurisprudenza di legittimità sul punto, la cui esatta por- tata va attentamente definita) e comunque oggetto del segnalato con- trasto– deve essere rime ssa al Primo Presidente, affinché valuti l ’ op- portunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ.;p.q. m. la Corte rimette gli atti al Primo Presi