Cassation court dismisses appeal on paulian action grounds, ruling new arguments inadmissible and confirming prior debt existence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Antonio De Caro's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his paulian action. De Caro argued that the transfer of assets was invalid because the underlying bank debts were not yet due and exigible at the time of the transaction. The court held that the ordinary paulian action only requires the existence of a debt, not its concrete exigibility, and deemed the appellant's new arguments inadmissible as they introduced a fresh investigative theme rather than merely requalifying existing facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 cod. civ.; The ordinary paulian action requires only the existence of a debt, not its exigibility, and arguments introducing new investigative themes are inadmissible if they do not merely requalify existing facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 414/2021 R.G. proposto da: DE CARO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BABUINO 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARCELLO PAOLA (PLAFNC63T09H501L), rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO MASCARO (MSCPLA63D13F888O); -ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO SPA, rappresentata da INTRUM ITALY SPA, in persona del procuratore GINO BACCA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO DONATO FRANCO (FRNRRT65A06F537M), pec: roberto.franco@pec.fgfavvocati.it; -controricorrente- nonché contro SIENA NPL 2018 SRL, rappresentata da JULIET SPA, in persona del procuratore speciale, VALENTINA PENNISI, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO NICOTERA (NCTGTN57T24F888J), pec: gaetano.nicotera@avvlamezia.legamail.it; -controricorrente- nonché contro DE CARO ROSSANA; -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1354/2020 depositata il 01/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Antonio De Caro, formulando quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1354/2020 emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro, depositata in data 1° ottobre 2020 e notificata il 12 ottobre 2020; resistono con separati controricorsi Intesa San Paolo S.p.A. e Siena NPL 2018 S.r.L.; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da Rossana De Caro, rimasta intimata; il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 1192/2018, accogliendola domanda di MPS Gestione Crediti S.p.a. e del Banco di Napoli S.p.A., creditrici della Mobili De Caro S.r.L., dichiarava inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., il negozio di compravendita transattiva con cui Pasqualino De Caro, socio insieme con il fratello della Mobili De Caro, aveva disposto di tutti i suoi beni a favore dei figli Antonio e Rossana De Caro, mettendo a rischio la sua capacità di far fronte agli obblighi di garanzia fideiussoria, assunti insieme con il fratello Alberto, per i debiti della Mobili De Caro S.r.L.; la Corte d’appello di Catanzaro, investita dell’impugnazione da Antonio De Caro e da Rossana De Caro, riuniti gli appelli, con la decisione qui impugnata li ha rigettati entrambi ed ha confermato la pronuncia del Tribunale; per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello ha ritenuto:
a) provato il credito delle banche creditrici;
b) dimostrata l’anteriorità dello stesso rispetto all’atto dispositivo;
c) irrilevante il patrimonio della società ai fini dell’accertamento dell’eventus damni;
d) inverosimile che Pasqualino De Caro non fosse consapevole del pregiudizio che, in qualità di garante della società, prossima al fallimento, avrebbe arrecato ai creditori trasferendo ai figli tutto il suo patrimonio;
e) gratuito l’attodispositivo, stante la impossibilità di apprezzare il vantaggio economico che Pasqualino De Caro avrebbe potuto conseguire anche indirettamente con l’atto dispositivo a vantaggio dei figli, considerando che la società garantita versava in una situazione di difficoltà economica tale che l’estinzione dei debiti verso Antonio e Rossana De Caro non avrebbe potuto evitarne il fallimento; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis-1 cod.proc.civ.; il P.M. non ha depositato conclusioni scritte; Siena NPL S.r.L. ha depositato memoria. Considerato che:
1) va innanzitutto respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da Siena NLP 2018 S.r.L., perché contrariamente a quanto dedotto, in data 16 dicembre 2020, l’avvocato Mascaro ha asseverato, con sottoscrizione autografa, la conformità della copia cartacea dell’atto notificato in formato telematico via pec;
2) con il primo motivo Antonio De Caro deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, 1° comma, n. 2, cod.civ.; la tesi del ricorrente è che l’atto di vendita transattiva fossestato stipulato a tacitazione degli ingenti crediti maturati da lui e dalla sorella Rossana nei confronti della Mobili De Caro S.r.L. (avendovi svolto attività lavorativa in maniera continuativa senza mai essere stati assunti, aver percepito alcuna retribuzione, aver goduto di ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità) e che Pasqualino De Caro aveva assunto in proprio, ai sensi dell’art. 1272 cod.civ., i debiti della società nei loro confronti; pertanto, la Corte d’appello avrebbe erroneamente considerato l’atto dispositivo a titolo gratuito e, di conseguenza, avrebbe applicato ad esso altrettanto erroneamente la disciplina relativa; il motivo non può essere accolto; non sono emerse ragioni per ritenere che la Corte territoriale sia incorsa nel denunciato error iurisper aver qualificato come gratuito l’atto dispositivo per cui è causa; il ricorrente ripropone, infatti, gli stessi argomenti disattesi dal giudice a quo e non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata soprattutto nella parte in cui, evocando la giurisprudenza di questa Corte, il giudice a quo ha negato alla transazione traslativa la qualificazione di atto a titolo oneroso in ragione del fatto che la prestazione traslativa non era sinallagmaticamente legata alla previsione di un corrispettivo;
3) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, 1° comma, cod.civ.; secondo Antonio De Caro, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere insussistente l’eventus damni , atteso che, dopo l’atto oggetto della presente controversia, la De Caro Mobili, la debitrice principale, aveva alienati altri immobili, quindi, risultava proprietaria di fabbricati e appartamenti di elevatissimo valore; erroneamente, il giudice a quo, anziché valutare la consistenza patrimoniale della debitrice principale, aveva fatto esclusivo riferimento, allo scopo di accertare l’elemento oggettivo dell’actio pauliana, al patrimonio di Pasqualino De Caro che era solo fideiussore; il motivo è infondato, giacché la Corte territoriale ha deciso in conformità con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, allorché "uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del propriopatrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azionerevocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento" (Cass. 23/11/2021, n.36133);
4) con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, 3° comma, cod.civ., perché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l’atto di disposizione era stato posto in essere per adempiere un debito scaduto, limitandosi a rilevare che il debito scaduto non era di Pasqualino De Caro, bensì quello della società De Caro Mobili -omettendo di considerare che il disponente era socio della debitrice principale ed aveva adempiuto il debito sociale, onde evitare conseguenze alla società - e a ritenere che la questione era stata sollevata in primo grado solo con la comparsa conclusionale, quando era preclusa la formulazione di nuove domande, e che, stante il divieto dei nova sancito dall’art. 345 cod.proc.civ., il tema non poteva essere affrontato per la prima volta in appello; va rilevato che delle due rationes decidendi, quella che ha rigettato nel merito la prospettazione di parte ricorrente e quella che l’ha considerata inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod.proc.civ., il ricorrente ha interesse a censurare solo la seconda, essendo la prima resa (anche espressamente) ad abundantiam; la Corte d’Appello, dichiarando inammissibile il motivo di appello per violazione dell’art. 345 cod.proc.civ., si era spogliata della sua potestas iudicandi; esaminando ulteriormente nel merito il motivo d'impugnazione dopo averlo dichiarato inammissibile, ha reso argomentazioni da ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non aveva l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (cfr. ex multis Cass.19/09/2022, n.27388); detta statuizione è stata confutata dal ricorrente ritenendo non ricorrenti le preclusioni invocate dal giudice a quo, non trattandosi né di una nuova domanda né di una nuova eccezione, ma solo di una argomentazione difensiva in ordine all’inesistenza di una delle condizioni per l’accoglimento dell’azione pauliana che non incontra preclusioni processuali e che avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice; detta deduzione non costituisce affatto, ad avviso del Collegio, una meraargomentazione difensiva contrapposta alla do manda, perché introduceva un nuovo tema d’indagine e non si limitava a prospettare una qualificazione giuridica diversa dell’atto revocando, come desumibile dalle acquisizioni in atti; pertanto, a ragione, la Corte d’appello ha considerato la questione inammissibile;
5) con il quarto motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, 1° comma, n. 1, cod.civ.; secondo Antonio De Caro, la Corte d’appello avrebbe affermato apoditticamente che la documentazione prodotta dimostrava l’esistenza del credito delle banche, stante i decreti ingiuntivi e i documenti contabili, perché al momento dell’atto dispositivo non vi era alcun credito nei confronti della De Caro Mobili, sicché, essendo l’atto dispositivo anteriore ai decreti ingiuntivi ed al recesso dal rapporto contrattuale con le banche agenti, la Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito rilevanza alla data della sottoscrizione della fideiussione; il motivo è infondato; l'azionerevocatoria ordinaria pres uppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità; pertanto, prestatafideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione dellafideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'articolo 2901, n. 1, prima parte, del codice civile, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cosiddettascientia damni); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. 10/01/2023, n. 330);
6) il ricorso va rigettato;
7) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
8) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidandole in euro 2.760,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, a favore di Siena NPL 2018 S.r.L. e in euro 2.060,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a favore di Intesa San Paolo S.p.A. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut