Cassation appeal dismissed as inadmissible due to expiration of the 30-day time limit for filing a necessary jurisdiction regulation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the thirty-day deadline for filing a necessary jurisdiction regulation had expired. The appellant challenged the appeal court's decision on territorial jurisdiction, arguing no prior objections were raised, but the court found the appeal was filed after the statutory period. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42, second comma, cod. proc. civ.; Art. 47, second comma, cod. proc. civ.: A decision by the Court of Appeal solely on jurisdictional competence is subject to a necessary jurisdiction regulation under Art. 42, but the corresponding appeal must be filed within thirty days; failure to meet this deadline renders the cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12913/2021R.G. proposto da GJONI ALTIN, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco de Sanctis n. 15, presso lo studio dell’Avv. Simona Di Fonso, dalla quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro COMUNE DI VITTORIA, in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difesodall’Avv. Monica Lo Piccolo –controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata - Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA emessa in data 15 febbraio 2021 nel procedimento civile iscritto al n. 6557/2020 del R.G.;
OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 12913/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 3 maggio2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . FATTI DI CAUSA 1. Altin Gjoni propose innanzi il Giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritta a sanzioni amministrativeirrogate dal Comune di Vittoria, deducendo l’estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione. Nella contumacia dell’ente creditore, l’adito giudice, sulla deduzione dell’intervenuto sgravio delle sanzioni formulata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, dichiarò cessata la materia del contendere e dispose la compensazione delle spese di lite.
2. Interposto appello da Altin Gjoni, con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma, a seguito di rilievo di ufficio, ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Vittoria, assegnando termine per la riassunzione della controversia. Per quanto ancora d’interesse, il Tribunale capitolino ha ravvisato «l’incompetenza inderogabile per territorio del giudice adito in prime e seconde cure», sull’assunto che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 25 giugno 2019, n. 158, l’opposizione andasse proposta dinanzi al giudice del luogo in cui sede dell’ente locale titolare del credito affidato al concessionario per la riscossione.
3. Ricorre per cassazione Altin Gjoni, affidandosi ad un motivo di ricorso, cui resiste, con controricorso, il Comune di Vittoria, mentre non svolge difese in questo grado Agenzia delle Entrate Riscossione.
4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso.
5. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.
6. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. r.g. n. 12913/2021 Cons. est. Raffaele Rossi RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 112 e 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Si assume, in estrema sintesi, che in prime cure nessuna eccezione di parte e nessun rilievo di ufficio circa la competenza territoriale erano stati formulati, sicché si era definitivamente radicata la competenza del Tribunale di Roma come giudice di appello: da ciò si inferisce la illegittimità della gravata pronuncia declinatoria, oltremodo perché emessa su rilievo officioso operato soltanto in fase decisoria.
2. Preliminarmente, rileva la Corte che la ordinanza oggetto del ricorso per cassazione in esame ha statuito esclusivamente sulla competenza per territorio a decidere la controversia, individuando l’ufficio giudiziario competente nel Giudice di pace di Vittoria. Secondo radicato convincimento del giudice della nomofilachia, la sentenza del Tribunale che, in sede di appello,decida esclusivamente inordine alla competenza del Giudice di pace è impugnabile soltanto mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., essendo irrilevante che avverso le decisioni del Giudice di pace, a norma dell’art. 46 cod. proc. civ., non sia proponibile tale mezzo d’impugnazione: da ciò consegue che il ricorso per cassazione, eventualmente proposto, è inammissibile (cfr.
Cass. 08/02/2019, n. 3880; Cass. 09/10/2015, n. 20304; Cass. 22/09/2015, n. 18734). È tuttavia fatta salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio - prescritto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ.- di trenta giorni, decorre nte dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione ad operadella cancelleria del provvedimento impugnato (oltre agli arresti citati, si vedano Cass.r.g. n. 12913/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 07/05/2015, n. 9268;
Cass. 12/11/2010, n. 22959; Cass. 23/05/2011, n. 11300; Cass. 24/04/2009, n. 9806). 2.1. Tanto precisato in linea generale, coglie nel senso la eccezione di inammissibilità sollevata da parte controricorrente. Come da informazioni acquisite di ufficio (attività consentita a questa Corte nell’àmbito del regolamento di competenza: vedi Cass.19/10/2017, n. 24666; Cass. 04/06/2013, n. 14135), la ordinanza qui impugnata è stata comunicata all’odierno ricorrente in data 15 febbraio 2021 (cfr. attestazione resa dalla Cancelleria dell’A.G. emittente): pertanto, il ricorso in esame, consegnato per la notifica il 5 maggio 2021, risulta proposto quando era irrimediabilmente elasso il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., per dispiegare l’impugnazione.
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
4. Il regolamento delle spesedel grado segue la soccombenza.
5. Attesa la inammissibil ità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (per il versamento da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.
13. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 12913/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a nor