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Ordinanza — n. 18827/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Civil Court dismisses public liability appeal as an abuse of process due to manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18827/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it constituted an abuse of process. The court found the arguments raised by the plaintiffs regarding the non-implementation of EU directives were manifestly unfounded and contradicted established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the plaintiffs were ordered to pay legal costs and a penalty sum to the public administrations.

Regesto Legislator

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Art. 96, comma 3 c.p.c.; Art. 13, co. 1 quater D.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded in law, constituting an abuse of process where the professional lawyer should have recognized the lack of merit.

Parole chiave

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abuse of process manifestly unfounded public liability EU directives legal costs inadmissible appeal professional negligence carattere economico di medicamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 96, comma 3 c.p.c.
10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 17 4.2 Ritiene la Corte che, per i ricorrenti condannati al paga- mento delle spese del presente giudizio, sussistano, altresì, i presupposti per la condanna al pagamento di una ulteriore somma ai sensi della disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c..
Art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
Art. 2049 c.c.
Art. 97 c.p.c.
art. 335 c.p
Ragioni della decisione Preliminarmente, il ricorso successivo va riunito a quello prin- cipale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
art. 36 Cost
Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 36 Cost.».
art. 2043 c.c
art. 3 Cost
13 e 16 della Direttiva 82/7 nonché art. 3 Cost ed artt 37, 38 39 del Dlgs.
art. 32 legge n.449/1997
n.384/1992 ; art. 32 legge n.449/1997, art.
art. 112 c.p
2.2Con il secondo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20916 del 17/10/2016
Sez. 6, Ordinanza n. 8832 del 10/04/2018
Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018
648716 –01; Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 9063 del 02/04/2019
Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Raffaele FRASCA Presidente RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. –MANCATA ATTUAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE dott. Enrico SCODITTI Consigliere dott. Francesco Maria CIRILLO Consigliere dott. Emilio IANNELLO Consigliere A d. 10 / 05/2023 C . C . dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore R.G. n. 16 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sui ricors i iscritt i al numero 16 del ruolo generale dell’anno 2020, proposti da BECCARIA Ottavio (C.F.:

BCC TTV 67H02 F158E) BRAIDA Federica (C.F.: BRD FRC 68P68 L483V) CHECCHI Serenella (C.F.: CHC SNL 72S60 I992R) CODUTTI Rolando (C.F.: CDT RND 67Rl7 L483P) CREA Esterina (C.F.: CRE SRN 64R47 C352H) PETRALIA Giuseppina (C.F.: PTR GPP 65L61 A841D) SCOGNAMIGLIO Pasquale (C.F.: SCG PQL 74T13 F839V) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’avvocato Carlo Amoruso (C.F.: MRS CRL 71L31 H501J) DE FRANCISCIS Giuseppe(C.F.: DFR GPP 68H08 B963I) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoCarmela Trotta (C.F.:

TRT CML 66P64 D390F ) ABRUGIATI PAOLO(BRGPLA62L20H501R) ADROVANDIALESSANDRO ( LDRLSN61R12L762Q ) ALPEGGIANI GIOVANNI(LPGGNN70H06G388G) AMBROSINO SAVERIO(MBRSVR61B19F924R) AMOROSO GRAZIA MARIA FRANCA(MRSGZM68552L583Q) ANGELINI PATRIZIA(NGLPRZ62B49H501K) ANNECCHINO MASSIMO(NNCMSM65D06G964C) ARGHETTI STEFANO(RGHSFN65E24F2051) ARIU FRANCESCA(RAIFNC78D44B354R) BAIELI SABRINA(BLASRN65570C351B) BAMBINI PAOLO(BMBPLA68A03H501E) BARONE GIOVANNI(BRNGNN61R08H703U) Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 17 BARONE MARIA ANTONIETTA(BRNMNT68A70E366W) BASSI MAURO(BSSMRA72E22D142T) BASTONI FIAMMETTA(BSTFMT68C48D969U) BATTISTON CARLO(BTICRL67M261403F) BELLETTI DANIELA(BLLDNL68B51E606H) BERNARDESCHI DANIELE(BRNDNL74LOSH501Z) BIANCO VINCENZO(BNCVCN75DLOF839G) BONANDINIELENA MARIA ( BNNLMR75C51A0591 ) BRANCATO FRANCA(BRNFNC75E60Z1120) BRIGANTI ANGELO(BRGNGL67504C219N) BROGI MARCO(BRGMRC64E061726J) BUFFA DANIELA(BFFDNL70D53H501E) BUONINCONTRO SILVIO(BNNSLV65T20F839F) BUSSI RONCALINI ELISABETTA LUCIA (BSSLBT67D63F786R) BUZZI GIULIA(BZZGLI73CSSH501Z) CALIGIURI SILVANA(CLGSVNS6A411057X) CAMMARANO NICOLA(CMMNCL65B20L483S) CANNAVO' LETTERIO(CNNLTR57C06F158T) CANTORESI CRISTINA(CNTCST73D65L103Z) CANU FRANCESCO(CNAFNC56D11A944D) CARDINALE FRANCESCO(CRDFNC65C04A662M) CARLUCCI DANIELA(CRLDNL80T53F284C) CASTANA LAURA LUISA FRANCESCA VALERIA (CSTLLS71D42C3510) CAVALLOTTI BARBARA ANNA (CVLBBR66544F20SN) CECAMORE ANTONELLA (CCMNNL62M68G482B) CERCHI ROBERTO (CRCRRTS8T20D9620) CERCONE STEFANIA (CRCSFN67T51A34SG) CERVO ERMINIA MARIA (CRVRNM77D46D086C) CICALA SI L VANA (CCLSVN71A44B963P) CICCOLELLA MICHELE (CCCMHL77C08D869T) CILINDRI MASSIMO (CLNMSM63P28G999P) COLLI CLAUDIA (CLLCLD74L66L424C) CONTI VALERIA (CNTVLR69H57H501B) CORIGLIANO ELISABETIA (CRGLBT77R67D122C) CORSI MARIA PIA (CRSMRP73M651838T) COSENTINI STEFANIA (CSNSFN6SD67D0861) COSENZA ANTONELLA (CSNNNL68L41B519Y) COVINO MARCELLO (CVNMCL69P15A783R) CRESCENZI CLAUDIA LORENA (CRSCDL6SA44F499C) D'ALESSIO PAOLO MARIA (DLSPMR64E08H501R) D'ANDREA MONICA (DNDMNC6SLS1G2840) DA GIAU GIUSEPPE (DGAGPP66M03H657Y) DAMIANI CARLA (DMNCRL67544E472C) DE GAETANO RAFFAELE (DGTRFL63526A512E) DE LUCA DANILA MARIA (DLCDLM69H47C3510) DE PASCALE EMANUELA (DPSMNL65549F839A) DEL BIANCO ANTONGIULIO (DLBNNG69C29F839B) Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 17 DEL FABBRO DANIELE (DLFDNL74P1SA940Z) DELLEGROTIAGLIE SANTO (DLLSNT74H21F839L) DEL VECCHIO SABINA (DLVSBN68A6SC573B) DOMINIETTO ALIDA (DMNLDA70E43L219C) EVANGELISTI GIOVANNI (VNGGNN67A14A794P) FABBRI MAURIZIO (FBBMRZ6SD07Z335V) FERRARESE MAURIZIO (FRRMRZ63C01F20SZ) FIGNON ALESSIA MARIA LUISA (FGNLSM71R41F20SX) FILIBERTO DANIELE (FLBDNL75B23E625T) FISICHELLA FRANCESCA (FSCFNC6SDS2C351K) FOSSI STEFANIA (FSSSFN64T6SE289V) FRATI GIACOMO (FRTGCM74H26G478H) GAIA DANIELA (GAIDNL70C63L219L) GALASSO DOMENICO (GLSDNC63T07F839E) GALLEA MARCO (GLLMRC6SR07L219F) GALLETIO PAOLO (GLLPLA49523L219VV) GARGIULO LUCIA (GRGLCU69569L84SL) GENOVESE GIOVANNI FILIPPO (GNVGNN69D27A638I) GERMINI ALESSANDRO (GRMLSN76L16B034N) GHISLA MARIAKARIN (GHSMKR64H67E865K) GORRINO SILVIO (GRRSLV63A27L219D) GRECO ROSANNA (GRCRNN68H51Z404T) GRIOT GIULIETIA (GRTGTT67P63G674E) HERNANDEZ VASQUEZ JULIO CESAR (HRNJCS65E01Z505K) IACHINI ROBERTO (CHNRRT62D13A271Q) IANNIELLO FRANCO (NNLFNC68510Z112C) JURISIC DANIELA HELENA (JRSDLH59H63Z118F) LANCIOTII SILVIA (LNCSLV73P52H501O) LANDI PAOLA (LNDPLA68H69G230V) LAZZERO ALBERTO (LZZLRT67T03G674O) LEANDRO CHIESI ANGELICA (LNDNLC70M43D612J) LECCE GIANNI (LCCGNN70L13E340R) LIPPOLIS MADDALENA (LPPMDL74A66F052H) LOCHNER PIERGIORGIO (LCHPGR71C10L378J) LOMBARDO CARLA (LMBCRL76H60A048E) LOMBARI PAOLO (LMBPLA75L13B963A) LOSA SABRINA (LSOSRN64H47L219L) LUPO LUCIA (LPULCU66L66E205J) MAGENTA PAOLO (MGNPLA65R28F205F) MALERBA MARINA (MLRMRN66E70E506K) MALTA VERONICA (MLTVNC68A53H501M) MAL VEZZI EMANUELE (MLVMNL75B06D969O) MANCUSO GERMANA (MNCGMN76S50C352O) MANCUSO GIANFRANCO (MNCGFR67D19G273S) MANI ERI GAIA ALEXANDRA (MNRGXN71P54H501I) MANTOVANI BARBARA (MNTBBR71M62E472F) MARIANO ANTONELLO (MRNNNL62P29C978J) MARINELLI LUISITA (MRNLST64M70C770N) Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 17 MARINO GENNARO (MRNGNR72E09F839N) MARINO MARINA (MRNMRN69L47F839D) MARTINO GIUSEPPE FRANCESCO (MRTGPP69522C351A) MASTROMAURO LUIGI (MSTLGU72B29C983U) MAZZEl ANDREA (MZZNDR66M06H501V) MELADA ERNESTO PIETRO (MLDRST65R24F205Q) MELE GIUSEPPE (MLEGPP67P06E506E) MERELLO ANDREA (MRLNDR73H27D969B) MESSINA FRANCESCO SALVATORE (MSSFNC60P23C351M) MILIENI ANNA (MLNNNA66T43D005P) MINERVINI GIUSEPPE (MNRGPP69527F839K) MISTRETIA LUCA (MSTLCU64C08A166U) MOLINARI ATIM FRANCESCA (MLNTFR77B67Z353H) MONTEFORTE GABRIELLA (MNTGRL64H43E472M) MONTESANO MAURIZIO (MNTMRZ6SA01H98SE) MORSELLI SALVATORE EMANUELE (MRSSVT76M040960T) NATALE DANIELE (NTLDNL70A24G999H) NERI ERNESTA PAOLA (NRERST76070E92SQ) NERI FABIOLA (NREFBL7SC461991Q) NOVELLI SIMONE (NVLSMN69R29A271F) NUGNES IRENE (NGNRNI71B55M501R) OSIO CHIARA (SOICHR76T42F205U) PALMULLI PATRIZIA (PLMPRZ62L62I976H) PARABONI LUCA (PRBLCU71R14F205L) PARISI FRANCESCO (PRSFNC66C27C722A) PASQUALINI MARCO ANDREA (PSQMCN66008M052X) PAVAN LUCA (PVNLCU73P12F205C) PEGORARI MASSIMO MARIA (PGRMSM60H20A662K) PERESSINI LAURA (PRSLRA77T4100140) P ERRI TIZIANA (PRRTZN73S600086T) PERUCCHINI EMANUELA (PRCMNL76H45A794E) PERUZZI MARIANGELA (PRZMNG75P61H501C) PETRALIA ANTONINO (PTRNNN64L09A841N) PICCIOCCHI STEFANO (PCCSFNS8P08AS09B) PITZORNO CRISTINA (PTZCST74S42E098X) POLITO ANDREA (PLTNDR76H06H501K) PORETTI DARIO (PRTDRA72016F205G) PULITANI IVANA (PLTVNI71H63C858O) RAPPA FRANCESCA (RPPFNC76E64B780X) RAVERA FEDERICA (RVRFRC72E640205M) REAMI DONATELLA (RMEDTL610540403J) RESCIGNO GIUSEPPE (RSCGPP66L27C129U) RICCIARDI ANDREA (RCCNDR62P20AS09F) RIDO LA VITA (RDLVTI72M46H501E) RITROVATO CARMEN (RTRCMN65M63H926I) ROGLIA DANIELA (RGLDNL71E67L219K) ROSSI BARBARA (RSSBBR71M54A182P) RUSSO FABRIZIO (RSSFRZ66P16A462G) RUSSO ILENIA (RSSLNI74R55B936I) Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 17 SALMASO FLAVIA ESTERINA (SLMFVS64L50D286E) SANTANGELO FRANCESCA (SNTFNC59S61C347G) SCHEMBARI FRANCESCO (SCHFNC74DO5H163P) SCIALABBA CARMELO (SCLCML74AO5E507O) SCOTTO FRANCESCA (SCTFNC75CS8E202Q) SECHI AMELIA (SCHMLA62C67I452P) SERRA FRANCESCO (SRRFNC66R26I754T) SGARRELLA MARIACHIARA (SGRMCH67L64B180X) SIMEOLI IMMACOLATA (SMLMCL76A69F839Z) SIMEONI BENEDETTA (SMNBDT74S460003E) SOMAGLINO CARLO (SMGCRL71E23L750A) SOMMARIVA ANTONIO (SMMNTN70028L378P) SPIGA PIERLUIGI (SPGPLG58L25B354Z) SPINELLI DOMENICO ALBERTO (SPNDNC71H12A048H) SPOTTI SONIA (SPTSN065B51F082H) TARTAGLIA TIZIANA (TRTTZN77D62C351A) TAURINO ANNA EUGENIA (TRNNGN72R70F152M) TESSITORE LORETTA (TSSLTT63M60H501V) TORNALI CRISTINA (TRNCST64T41E014G) TOVAGLIERI ILARIA MARIA ANGELA (TVGLMR67A45B300F) TRAINI EMANUELA (TRNMNL73R42D542A) TRIMBOLI STEFANIA (TRMSFN73B5OH224M) TROMPEO ANNACHIARA (TRMNCH68R48L219K) TURNU BATTISTA DOMENICO (TRNBTS56A14E425M) VALIANTE GIUSEPPE (VNLGPP74C31M208A) VARINI ALESSANDRO (VRNLSN66509L424M) VASSALLO FABIO GIUSEPPE (VSSFGS72C19A940U) VENTRELLA FRANCESCO (VNTFNC74R04A271K) VERONESI MASSIMO (VRNMSM68E09E435J) VETERE ALFREDO (VTRLRD65M1800860) VILLA FABIO (VLLFBA71A08E094N) VITTICI VINCENZO (VTTVCN74004B393N) ZACQUINI SILVIO (ZCQSLV68C09Z305M) ZAMBONIN GIOVANNI (ZMBGNN67P08Z404F) ZAVARELLA CRISTINA (ZVRCST69M531804T) ZAZA GRAZIA (ZZAGRZ74H42L109L) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’avvocato Marco Tortorella (C.F.:

TRT MRC 68P23 H501S) -ricorrenti- nei confronti di PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempor e (C.F.: 80188230587) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: 80185250588) Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 17 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore(C.F.: 80415740580) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore(C.F.: 80242250589) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3610/2019, pubblicatain data 29 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa I medici indicati in epigrafe come ricorrenti, iscritti a corsi di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici successivi al 1990/1991 ed anteriori al 2006/2007,hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Mini- stri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Firenze,per ottenere il riconosci- mento della differenza economica tra la borsa di studio perce- pita, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, ed il compenso previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui ef- fetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007.

Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado. Ricorrono i mediciindicati in epigrafe come ricorrenti, rispetti- vamente sulla base di cinque motivi (quelli rappresentati dall’avvocato Amoruso), di quattro motivi (il De Franciscis) e di due motivi (quelli rappresentati dall’avvocato Tortorella). Resistono con due distinti controricorsi (relativi ai ricorsi propo- sti dagli assistiti dell’avvocato Amoruso e dal De Franciscis), la Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 17 Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri Ministeri indicati in epigrafe.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. Ragioni della decisione Preliminarmente, il ricorso successivo va riunito a quello prin- cipale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Ricorso principale (ricorrenti assistiti dall’avvocato Carlo Amoruso) 1.1Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 132 cpc e 118 Disp. Att. Cpc». I ricorrentideducono che la sentenza impugnata non sarebbe sostenuta da alcunaeffettiva motivazione. Il motivo è infondato. La decisione impugnata è, infatti, sostenuta da effettiva ed ade- guata, se pur sintetica, motivazione, non meramente appa- rente: la corte d’appello ha, infatti, ribadito principi di diritto che risultano del tutto coerenti con l’oggetto della controversia e pienamente idonei a giustificare il rigetto del gravame(come meglio si vedrà in prosieguo),precisando di averli già enunciati in una precedente sentenza su identica fattispecie.

Del tutto irrilevante è la mancata espressa indicazione, nella motivazione, del numero della sentenza di primo grado impu- gnata, peraltro desumibile dagli atti e non oggetto di alcuna contestazione o incertezza. 1.2Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa ap- plicazionedell’art. 101, secondo comma, Costituzione». Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zionedegli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/7 nonché art. 3 Cost ed artt 37, 38 39 del Dlgs. 368/99». Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 17 Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 6 Dlgs 257/91».

Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 36 Cost.». Ilsecondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, pertanto, es- sere esaminati congiuntamente. I ricorrentisostengono che la corte d’appello avrebbe erronea- mente escluso il loro diritto a ottenere, in via di indennizzo e/o comunque risarcitoria, la differenza tra la borsa di studio per- cepita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 ed il compenso previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui ef- fetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007.

I suddetti motivi di ricorso sono manifestamente infondati e, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Su tutte le questioni di diritto oggetto delle censure dei ricor- renti, la decisione impugnata è, infatti , conforme ai seguenti principi di diritto (eventualmente, se necessario, da intendersi come correzioni ed integrazioni dellarelativa motivazione), già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che le difese dei ricorrenti non offrono argomenti idonei a rimeditare (cfr., tra le più recenti pronunzie massi- mate:

Cass., Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018 , Rv. 648963 – 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13572del 20/05/2019 , Rv. 654216 – 01; in quest’ultima deci- sione è tra l’altro espressamente escluso ogni dubbio di Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 17 legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa applicabile, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; cfr. altresì:

Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 –01; in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli spe- cializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati:Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009 , Rv. 610255 – 01; Sez. L , Sentenza n. 1891 del 09/02/2012 , Rv. 620912 –01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 –01; c fr., inoltre, tra le decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massimate: Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanzenn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018): l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di la- voro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione –lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvi- sata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta at- tività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sop- perire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costi- tuiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla for- mazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conse- guimento, a fine corso, di un titolo abilitante;

Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 –A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 17 gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole uni- versitarie di specializzazione in medicina e chirurgia deri- vantidalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – chenon prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi –devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legi- slativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta ade- guata remunerazione; la previsione di un trattamento economico più elevato per i me- dici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordina- mento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costitui- sce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comuni- tari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trat- tamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007; l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione con- fermata dall’art. 36, comma 1, della l. n.289 del 2002, ha con- solidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al fi- nanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6;

Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 –A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 17 in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata re- munerazione, l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per l’anno 1992, in applicazione diquanto disposto dall’art. 1, comma 33, della legge 2 dicembre 1995, n. 549, trattandosi di misura, (v. sen- tenza Corte cost. n. 432 del 1997) non irragionevole nè discri- minatoria, perchè riferita ad un arco temporale limitato e coe- rente rispetto al “corpus” normativo, in cui è stata inserita, volto ad impedire, anche nel settore della sanità, gli incrementi retributivi consequenziali ad automatismi stipendiali; la pre- detta sospensione, inoltre, non contrasta con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto d.lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della legge 29 dicembre 1990, n.428) in quanto in detta disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa.

È in proposito appena il caso di osservare, che l’indirizzo di que- sta Corte cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente potrebbe risultare contraddetto da due identi- che e coeve decisioni della stessa Sezione Lavoro (Cass., Sez. L, Sentenze n. 8242 e 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione non affronta peraltro espressamente la problematica relativa alla fattispecie fin qui illustrata (cioè quella relativa alla situa- zione degli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accade- mici successivi al 1998 ed anteriori al 2006/2007), e richiama invero gli indirizzi espressi da questa Corte in relazione alla di- versa situazione dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione anteriormente al 1991.

In ogni caso i sud- detti precedenti devono ritenersi superati, anche nell’ambito della Sezione Lavoro, dalla successiva (e già richiamata) deci- sione n. 4449 del 23/02/2018, che risulta sul punto Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 –A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 17 ampiamente argomentata, nonché dalla successiva costante giurisprudenza di questa Corte.

2. Primo ricorso successivo (ricorrente De Franciscis) 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risar- cimento dei danni derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie(75/362 CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE quest’ultima trasfusa nella successiva Direttiva 93/16) nonché dell’art. 2043 c.c.; D.lgs. n.368 del 1999; art. 3 Cost. e da ul- timo dei D.P.C.M. del 2007. Omessa. insufficiente e contraddit- toria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e de- cisivo per il giudizioin relazione ai nn. 3 e 5 dell’art.360 c.p.c.».

Con il terzo motivosi denunzia «Violazione o Falsa Applicazione di norme di diritto- violazione art. 111, comma 6, Cost. e 132 comma 4, c.p.c.in relazione all’art.360, comma 1 n.3, c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia « Violazione o falsa applica- zione delle normee dei principi in materia di riconoscimento e quantificazione dell’adeguata remunerazione sotto forma della rideterminazione triennale della borsa di studio come previsto dall’art.6 D.lgs. 257/91- violazione degli art. 7 d.l. n.384/1992 ; art. 32 legge n.449/1997, art. 36 l. n.289/2002- Omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso edecisivo per il giudizio in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art.360 c.p.c.».

Il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono logica- mente e giuridicamente connessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente. Essi pongono questioni del tutto coincidenti con quelle oggetto del secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale (proposto dai ricorrenti assistitidall’avvocato Carlo Amoruso). Di conseguenza, devono ritenersi manifestamente infondatie, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 –A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 17 1, c.p.c., per i medesimi motivi esposti con riguardo a questi ultimi, ai quali si fa espresso rinvio. 2.2Con il secondo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’ art.360 comma l n. 4, c.p.c.».

Il ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata manche- rebbe una decisione in ordine alla questione relativa alla legit- timazione passiva dei Ministeri convenuti con riguardo alle do- mande proposte, posta in sede di gravame. Il motivo è inammissibileper difetto di interesse. La questione della individuazione dell’ente pubblico passiva- mente legittimato in relazione alle domande proposte resta, in- fatti, assorbita dalla radicale esclusione della sussistenza dei diritti fatti valere in diritto dai ricorrenti.

3. Secondo ricorso successivo (ricorrenti assistiti dall’av- vocato Marco Tortorella) 3.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione delle normee dei principi in materia di risar- cimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepi- mento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41,45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517e dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all’art. 360 nn. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 –A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 17 Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517e dell’ art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.».

I duemotivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente con- nessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente. Essi pongono questioni del tutto coincidenti con quelle oggetto del secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale (proposto dai ricorrenti assistiti dall’avvocato Carlo Amoruso) nonché del primo, terzo e quarto motivo del primo ricorso suc- cessivo (ricorrente De Franciscis). Di conseguenza, devono ritenersi manifestamente infondatie, come tali, inammissibili ai sensi dell’art.360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., per i medesimi motivi esposti con riguardo a questi ultimi, ai quali si fa espresso rinvio. 4.I ricors i sono tutti dichiarati inammissibili . 4.1 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, esclusivamente in relazione ai rapporti processuali relativi al ri- corso principale (proposto dai ricorrenti assistiti dall’avvocato Amoruso), nonché al primo ricorso successivo (proposto dal De Franciscis),atteso che, in relazione all’ulteriore ricorso succes- sivo (proposto dagli assistiti dell’avvocato Marco Tortorella) le amministrazioni intimate non hanno svolto difese nella pre- sente sede.

Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 –A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 17 4.2 Ritiene la Corte che, per i ricorrenti condannati al paga- mento delle spese del presente giudizio, sussistano, altresì, i presupposti per la condanna al pagamento di una ulteriore somma ai sensi della disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.. I ricorsi, infatti, risultano manifestamente infondati in diritto, sussistendo, con riguardo alle questioni fatte valere, un indi- rizzo interpretativo di questa Corte consolidatosi in epoca am- piamente anteriore a quello di proposizione dei ricorsi stessi, i quali non espongono argomenti idonei a contrastarlo.

Dunque, la proposizione della presente impugnazione costitui- sce un evidente abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdi- zioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 –01), sulla base della dili- genza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce,la circostanza di perorare tesi infondate e, comun- que, una impugnazione di legittimità non suscettibile di acco- glimento.

La Corte stima equo contenere tale condanna, in favore delle amministrazioni controricorrenti, nella complessiva misura di € 2.000,00, per i ricorrenti assistiti dall’avvocato Carlo Amoruso e di € 500,00per il ricorrente De Franciscis. La condanna al pagamento delle spese, nonché dell’ulteriore somma dovuta in base all’art. 96, comma 3, c.p.c.,a carico dei ricorrenti assistiti dall’avvocato Carlo Amoruso, è disposta in solido a carico di tutti i ricorrentionerati , ai sensi dell’art. 97 c.p.c., in considerazione del loro interesse comune al ricorso, derivante dall’identità delle questioni sollevate, nonché dalla convergenza dei relativi atteggiamenti difensivi (cfr., ex multis:

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20916del 17/10/2016, Rv. 642932 Ric. n. 16/2020 –Sez. 3 –A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 17 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8832 del 10/04/2018, Rv. 648716 –01; Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Rv. 651335 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9063 del 02/04/2019, Rv. 653446 –01; Sez. 1 , Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022 , Rv. 663943 -02). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte,riuniti i ricorsi: - dichiara inammissibil e sia il ricors o principale che quelli successivi; - condanna i ricorrent i principali (assistiti dall’avvocato Amoruso) a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricorrent i , liquidan- dole, in solido tra i ricorrenti stessi, in comples sivi € 3.500,00, oltreeventuali spese prenotate a debito ed ac- cessori di legge; - condanna il ricorrente De Franciscis a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delleamministrazioni con- troricorrenti, liquidandolein complessivi € 1.200,00, oltre eventuali speseprenotate a debito ed accessori di legge; - condanna , inoltre, i ricorrent i principali (assistiti dall’av-