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Decreto — n. 18815/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18815/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18815/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12359/2021 R.G. proposto da : SAMA SRLS, elettivamente domiciliato in COMO Via Volta n. 3, presso lo studio dell’avvocato GRASSOTTI GIUSEPPE (GRSGPP43S15F988D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ORNAGO FRATELLI DI ORNAGO FRANCESCO C SNC, elettivamente domiciliato in MILANO VIA CERVA N. 1, presso lo studio dell’avvocato PERONACE MICHELA (PRNMHL66S68H501C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.472/2021 depositata il 12/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18815/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SAMA SRLS, elettivamente domiciliato in COMO Via Volta n. 3, presso lo studio dell’avvocato GRASSOTTI GIUSEPPE (GRSGPP43S15F988D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ORNAGO FRATELLI DI ORNAGO FRANCESCO C SNC, elettivamente domiciliato in MILANO VIA CERVA N. 1, presso lo studio dell’avvocato PERONACE MICHELA (PRNMHL66S68H501C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.472/2021 depositata il 12/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di esecuzione condono delle spese procedurali indennità di patrocinio anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1, presso lo studio dell’avvocato PERONACE MICHELA (PRNMHL66S68H501C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.472/2021 depositata il 12/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12359/2021 R.G. proposto da : SAMA SRLS, elettivamente domiciliato in COMO Via Volta n. 3, presso lo studio dell’avvocato GRASSOTTI GIUSEPPE (GRSGPP43S15F988D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ORNAGO FRATELLI DI ORNAGO FRANCESCO C SNC, elettivamente domiciliato in MILANO VIA CERVA N. 1, presso lo studio dell’avvocato PERONACE MICHELA (PRNMHL66S68H501C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.472/2021 depositata il 12/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 24/06/2023. IL PRESIDENTE DI