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Decreto — n. 18810/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18810/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18810/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10440/2021 R.G. proposto da : ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato in Bari Putignani 208, presso lo studio dell’avvocato ROSSI GIANFRANCO (RSSGFR68D29A662X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PIACENTE GIUSEPPE, PIACENTE FRANCESCO, BALLIANA ANNA, PIACENTE ROSARIA MARIA RAFFAELLA, PIACENTE GIOVANNA, BALLIANA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO (null) rappresentato e difeso dall'avvocato LAFASCIANO MODESTO FRANCESCO (LFSMST57S06A662H) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1788/2020 depositata il 21/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18810/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato in Bari Putignani 208, presso lo studio dell’avvocato ROSSI GIANFRANCO (RSSGFR68D29A662X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PIACENTE GIUSEPPE, PIACENTE FRANCESCO, BALLIANA ANNA, PIACENTE ROSARIA MARIA RAFFAELLA, PIACENTE GIOVANNA, BALLIANA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO (null) rappresentato e difeso dall'avvocato LAFASCIANO MODESTO FRANCESCO (LFSMST57S06A662H) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1788/2020 depositata il 21/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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mancata attuazione degli accordi illeciti termine per l'anticipo spese titolo esecutivo per i crediti non contestati controprestazione esecuzione provvisoria spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10440/2021 R.G. proposto da : ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato in Bari Putignani 208, presso lo studio dell’avvocato ROSSI GIANFRANCO (RSSGFR68D29A662X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PIACENTE GIUSEPPE, PIACENTE FRANCESCO, BALLIANA ANNA, PIACENTE ROSARIA MARIA RAFFAELLA, PIACENTE GIOVANNA, BALLIANA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO (null) rappresentato e difeso dall'avvocato LAFASCIANO MODESTO FRANCESCO (LFSMST57S06A662H) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1788/2020 depositata il 21/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 24/06/2023. IL PRESIDE