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Ordinanza — n. 18736/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows State's appeal, ruling judges must verify EU directive compliance ex officio regarding medical training periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18736/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court partially allowed the President of the Council of Ministers' appeal against a lower court ruling that awarded damages to doctors for non-compliance with EU directives. The court held that while the existence of a specific training course is a mixed fact requiring party proof, the legal requirement for the State to include such courses in official lists is a pure legal question. Consequently, the lower court erred by assuming the absence of a specific administrative objection rendered the issue irrelevant, as judges must verify this compliance ex officio regardless of the parties' arguments.

Regesto Legislator

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Art. 82/76/CEE; Art. 75/362/CEE; Art. 75/363/CEE: In claims for damages due to the failure to implement EU directives on medical specialization remuneration, the legal requirement to include training courses in official lists is a pure legal issue relevable ex officio by the judge, whereas the factual equivalence of such courses to those recognized in other Member States requires specific proof by the claimant.

Parole chiave

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EU directive implementation medical specialization training ex officio judicial duty state liability damages mixed fact and law Cassazione ordinanza remuneration compliance sussidio per la frequentazione di corsi

Disposizioni normative citate

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Directive 82/76/EEC
Directive 75/362/EEC
Directive 75/363/EEC
Articles 375 and 380 bis.1 of the Code of Civil Procedure
artt. 117 cost
10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 degli artt. 117 cost., 1218 c.c.e degli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14/12/2020
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Raffaele FRASCA Presidente RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. –MANCATA ATTUAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE dott. Enrico SCODITTI Consigliere dott. Francesco Maria CIRILLO Consigliere dott. Emilio IANNELLO Consigliere A d. 10 / 05/2023 C . C . dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore R.G. n. 16553 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16553del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: 80188230587) rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -ricorrente- nei confronti di MEONI Cristina (C.F.: non indicato) COPPINI Patrizia Tiziana (C.F.: non indicato) NALDONI Alfio (C.F.: non indicato) NISI Stefano (C.F.: non indicato) -intimati- nonché ASCANI Lara, BALDASSINI Simonetta, CERI Giorgio, CIONI Claudio Stefano, DI TROIA Autilia, MERCALDO Anna Maria, MILLONI Maurizio, ROSATI Alberto, TESEO Giuseppina, ARENA Umberto, CAMELI Anna Maria, LABO- NIA Rosetta Serafina, LIVATINO Luca, DAVIA D'ALES- SANDRO Nanda e MAZZONI Enrico, questi due in qualità di eredi di Mazzoni Riccardo, NARDI Anna Maria -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 34/2020, pubblicatain data 9 gennaio 2020;

Ric. n. 16553/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa I medici indicati in epigrafe quali intimati, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76per la frequenza di corsi di spe- cializzazione universitaria, hannoagito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,per ottenere il risar- cimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

Solo alcune delle loro domandesono state accolte dal Tribunale di Firenze. La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado,ha accolto, tra l’altro, le domande di Patrizia Tiziana Coppini, Cristina Meoni, Alfio Naldoni e Stefano Nisi, condannandola Presiden za del Consiglio dei Ministri a paga re, in favore degli stessi,l’importo di € 6.713,94 per ogni anno di frequenza dei rispettivi corsi di specializzazione. Avverso tale decisione ricorre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Posizione della dott.ssa Coppini Patrizia Tiziana: corso di specializzazione in Clinica pediatrica iniziato in epoca antecedente all’anno 1982. Insussistenza del diritto al risarcimento del danno. Rilievo offi- cioso della questione.

Violazione e falsa applicazione delle di- rettive 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, legge n. 370/99, nonché Ric. n. 16553/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 degli artt. 117 cost., 1218 c.c.e degli artt. 324 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, commal, n.3) c.p.c.». L’amministrazionericorrente, in relazione all’accoglimento della domanda della sola Patrizia Tiziana Coppini, sostiene che alla stessa non spetterebbe alcun indennizzo, essendosi iscritta al corso di specializzazione frequentato prima del 1982.

Il motivo è solo parzialmente fondato. 1.1La Corte di Giustizia della Unione Europea, a seguito di rin- viipregiudiziali delle Sezioni Unite di questa stessa Corte, ha fornito l’interpretazione delle disposizionirilevanti ai fini della questione in esame e, precisamente, dell’art. 2 paragrafo 1, lettera c), dell’art. 3, paragrafi 1e 2, nonché dell’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, comemodificata dalla diret- tiva 82/76/CEE del Consiglio. Con la sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, ha stabilito:

a) che « qual- siasi formazione... come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere og- getto di remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sud- detto»;

b) che tale obbligo «non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della di- rettiva 82/76»;

c) che «una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione...dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a par- tire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa». Con la sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha poi precisato che «l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono es- sere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della en- trata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e Ric. n. 16553/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 proseguita dopo che sia scaduto in data 1°gennaio 1983 il ter- mine di adeguamento, deve –per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1 ° gennaio 1983 – essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione ri- guardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 delladir. 75/363/CEE».

Di conseguenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno dap- prima affermato (a seguito della prima decisione della CGUE) che«il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai prin- cipi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento»(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 20348 del 31/07/2018, Rv. 650269 –01) e successivamente chiarito (più di recente, a seguito della seconda decisione della CGUE) che«il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di sog- getti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici an- teriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si Ric. n. 16553/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 20278 del 23/06/2022, Rv. 664953 -01) . È stato, altresì, precisato che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con riferimento ai medici iscritti a corsi di specializzazione iniziati a far tempo dal 1982(o in precedenza), nell’anno accademico previsto a cavallo fra il 1982 ed il 1983, va inteso nel senso che, ove, secondo l’ordinamento universi- tario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1° gennaio 1983 l’importo risarcitorio spettante per il relativodi corso (e commisurato a quanto indi- cato dall’art. 11 della L. n. 370 del 1999, come confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30649 del 2018, che ha aval- lato la giurisprudenza inaugurata da Cass. n. 1712del 1999) andrà frazionato e spetterà solo per la frazione dell’anno del corso frequentata dal gennaio 1983, mentre l’importo risarcito- rio, per il suddetto anno accademico, andrà riconosciuto inte- gralmente, qualora si accerti che la frequenza del suddetto anno di corso, pur formalmente “iniziato” (nei sensi su indicati) nel 1982 si sia svolta integralmente ed esclusivamente dopo il 1° gennaio 1983. 1.2 La decisione impugnata non risulta conforme agli esposti principi di diritto.

Poiché la Coppini ha iniziato il proprio corso di specializzazione anteriormente al 1983 ma lo ha concluso successivamente, alla stessa spetterebbe l’indennizzo per la mancata corresponsione di una adeguata remunerazione, per quanto solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione del periodo di durata delcorso in questione, a condizione che si tratti di una tipologia di specializzazione medica che rientra tra quelle previste dalle direttive europee invocate (e ciò anche sulla base di quanto si dirà in relazione al secondo motivo del ricorso).

Ric. n. 16553/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 La fattispecie dovrà pertanto essere nuovamente esaminata in sede di rinvio, sulla base dei principi esposti nella presente de- cisione.

2. Con il secondo motivo si denunzia « P osizione dei dottori Meoni Cristina, Coppini Patrizia Tiziana, Naldoni Alfio e Nisi Ste- fano. Mancata inclusione delle rispettive specializzazioni in al- meno due stati membri dell’Unione Europea. Rilievo officioso della questione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 345 c.p.c.in relazione all’art. 360, comma l, n.3) c.p.c.». L’amministrazionericorrente, in relazione all’accoglimento delle domande degli intimatiMeoni, Coppini, Naldoni e Nisi, sostiene che agli stessi non spetterebbe alcun indennizzo, avendo fre- quentato corsi di specializzazione non previsti dalle direttive eu- ropee invocate.

In particolare, contesta la statuizione con la quale la corte d’appello ha ritenuto di poter riconoscere l’inden- nizzo sulla base dell’asserita “non contestazione”, nel giudizio di primo grado, della spettanza dello stesso, escludendo la «ri- levabilità di ufficio in via generale dell’assenza dei presupposti di diritto per l’attribuzione di qualsiasi diritto». Il motivo è fondato, per quanto di ragione. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l’inclusione del corso di specializzazione tra quelli previsti dalle direttive euro- pee che sanciscono l’obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ov- vero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del me- dico specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive.

Si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l’attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio. La sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verifi- cata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una Ric. n. 16553/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 specifica eccezione in proposito da parte del convenuto e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso (cfr. espressamente, in proposito:

Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 28440 del 14/12/2020) . Non può ritenersi, pertanto, conforme a diritto l’assunto con- trario, posto a base della decisione impugnata, secondo cui, in mancanza di specifica e tempestiva contestazione da parte dell’amministrazione convenuta, non sarebbe in nessun caso ri- levabile di ufficio dal giudice adito la mancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli di cui alle direttive europee che sanciscono l’obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati mem- bri).

Più precisamente, va ribadito in proposito il seguente principio di diritto: «in tema di diritto al risarcimento del danno da mancato rece- pimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE), sorto in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accade- mici compresi tra il 1983 ed il 1991, lamancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli espressamente previsti negli elenchi di cui alle direttive costituisce una questione di puro diritto, come tale sempre rilevabile, anche di ufficio, dal giudice, indipendentemente dalleallegazioni in fatto delle parti, mentre l’eventuale equipollenza del corso stesso ad altri corsi ricono- sciuti in almeno due stati membri costituisce una questione mi- sta, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni della parte attrice in ordine alle circo- stanze di fatto dalle quali emerga tale equipollenza, nonché alle relative contestazioni della parte convenuta e, eventualmente, se necessario, alla sufficienza delle prove che la parte attrice deve fornire in merito all’equipollenza stessa».

Ric. n. 16553/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 La decisione impugnata, non essendo conforme a tali principi, deve essere cassata affinché, in sede di rinvio, la posizione dei medici indicati in epigrafe (Meoni, Coppini, Naldoni e Nisi) possa essere rivalutata sulla basedegli stessi. 3.Il ricorso è accolto, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso, nei limi