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Ordinanza — n. 18731/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court's award of damages for delayed implementation of EU directives regarding medical specialists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18731/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision awarding damages to medical specialists for the delayed implementation of EU directives. While the lower court accepted the claim, it erroneously applied a ten-year prescription period starting in 1999 despite the lawsuit being filed in 2013. The court found this a false application of law because the facts established a thirteen-year gap, rendering the initial judgment legally incoherent.

Regesto Legislator

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Art. 2927 c.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The court must quash a judgment that applies a shorter prescription period contrary to the established facts showing a longer lapse of time, constituting a false application of law.

Parole chiave

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prescription period false application of law EU directives implementation medical specialists damages award Cassation quashing incoherent judgment istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 2927 c.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato fissato in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
art. 346 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014
346 c.p.c., tale tesi è comunque infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv.
Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020
630184 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez.
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 01/07/2020
Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018
13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv.
Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016
649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013
642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011
Sez. Unite, Ordinanza n. 17619 del 2022
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Testo completo

ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 25615/20 proposto da: -) Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del Presidente del consiglio pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’Avvocatura delloStato; -ricorrente - contro -) D'Alessandro Mario, Iannone Adriana e Siciliano Antonio , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Giuliana Alati in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 20 febbraio 2020 n. 808; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. I dott.ri Mario D’Alessandro, Adriana Iannone e Antonio Siciliano, iscritti a scuole di specializzazione prima del 1983, nel 2013 chiesero nei confronti della Presidenza del consiglio dei ministri il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/363 e 75/362. Oggetto:medici specializzandi 2. IlTribunale di Napoli dichiarò prescritta la domanda; la Corte d’appello di Napoli invece la accolse, sul presupposto che al caso di specie s’applicava la prescrizione decennale decorrente dal 27.10.1999.

Ha di conseguenza liquidato il danno nella misura di euro 6.713 annui “a decorrere dal 1983”.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del consiglio dei ministri, fondato su tre motivi. Hanno resistito i controricorrenti. Il ricorso è stato fissato in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la Presidenza del consiglio sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione del credito. Deduce che il dies a quo di decorrenza della prescrizione era il 27.10.1999, che la citazione in primo grado fu notificata il 23.12.2013. 1.1.

Il motivo è fondato. E’ la stessa sentenza impugnata a riferire in punto di fatto che la citazione introduttiva del giudizio di primo grado fu notificata nel 2013, per poi aggiungere in punto di diritto che la prescrizione dovesse decorrere dal 1999. Sussiste dunque il vizio di falsa applicazione della legge, in quanto la sentenza impugnata ha adottato una statuizione (rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale) incoerente con il fatto accertato (il decorso di un periodo di tredici anni tra l’exordium praescriptionis) e l’introduzione della lite. 1.2.

Non ha pregio l’eccezione dei controricorrenti, i quali hanno sostenuto che la prescrizione si sarebbe dovuta far decorrere in realtà dal 2007: ma a prescindere dal fatto che su questo punto avrebbero dovuto proporre un appello incidentale, non applicandosi in sede di legittimità l’art. 346 c.p.c., tale tesi è comunque infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 141 12 del 07/07/2020;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01). Il dies a quo del decorso della prescrizione è stato individuato nel 27 ottobre 1999 anche dalla recente decisione n. 17619 del 2022 delle Sezioni Unite.

2. I restanti altri motivi restano assorbiti.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell