Italian Supreme Court dismisses appeal due to joint withdrawal by parties in landlord-tenant deposit dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following a joint withdrawal signed by both parties and their lawyers. The appellant sought the return of a security deposit in a tenancy dispute, but the respondent accepted the withdrawal. Consequently, the court ruled that no further proceedings on costs or uniform contribution doubling were necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2; Art. 391, ult. co.; Art. 391, comma 4 of the Code of Civil Procedure: A civil appeal is extinguished upon joint withdrawal by the parties, obviating any ruling on costs or the doubling of the uniform contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25063/2020R.G. proposto da Dawa Reda Abdelaziz Abdalla, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Caruso, (p.e.c.: eugenio.caruso@avvocaticosenza.it); –ricorrente – contro Mazziotti Achille, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Pugliese (p.e.c.indicata: angelopugliese@pec.giuffre.it); –controricorrente – avversola sentenza della Corte d’appello di Catanzaro , n. 281 /20 20 , depositatail 12 marzo 20 20 . Oggetto Estinzione per rinuncia al ricorso Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24 maggio 20 2 3 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato che: Reda Abdelaziz Abdalla Dawa ricorre con due mezz i , nei confronti di Achille Mazziotti (che deposita controricorso), avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, in controversia locatizia, ha confermato la decisione di primo grado (anche) nella parte (investita dal suo gravame) in cui aveva rigettato la domanda da lui proposta al fine di ottenere la restituzione del deposito cauzionale e lo aveva condannato alle spese; considerato che: è pervenuta , a mezzo deposito telematico, in data 17 maggio 2023, dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso e contestuale dichiarazione di accettazione, sottoscritte dalle parti e dai loro procuratori; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; stante l’adesione di controparte alla rinuncia, non v’è luogo a provvedere sulle spese (art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.); deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte S