Cassation appeal dismissed for tardiness due to incorrect calculation of appeal deadline based on decision date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late. The appellant argued the appeal deadline started from the date of the lower court's decision, but the court held the deadline begins from the date of publication. Since the appeal was notified after the statutory period calculated from the publication date, it was untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327, comma 1, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if filed after the deadline calculated from the date of publication of the judgment, not the date of the decision itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10068/2022 R.G. proposto da : Sra Cirillo Srl in persona del Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma Via Quinto Aurelio Simmaco 7 presso lo studio dell’avvocato Neri Giovanni che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, PROSPERI FABRIZIO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 15647/2021 depositata il07/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che: 1.La Società S.R.A.
Cirillo s.r.l., in qualità di cessionaria del credito vantato da Salvatore Barile, convenne in giudizio la Allianz s.p.a. e Fabrizio Prosperi al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 30 aprile 2013. La Allianz s.p.a. si costituì in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria e contestando nel merito la fondatezza della pretesa avversaria. Il Sig. Prosperi, invece, rimase contumace. La causa venne istruita mediante CTU e, in assenza di ulteriori richieste istruttorie, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 10267/2020, non riconoscendo la Cirillo s.r.l. legittimata attiva, rigettò la domanda attorea.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10792/2021, del 18 febbraio 2022, ha accolto parzialmente l’appello, riconoscendo la legittimazione attiva della Cirillo s.r.l. ma ha respinto nel merito la domanda attorea, condannando la società alle spese di lite.
3. Avverso tale d ecisione la Cirillo s.r.l. propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi Considerato che: 4.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa e/o erronea valutazione di atto processuale ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.4 e n. 5 c.p.c. Sostiene il ricorrente che il Giudice d’appello avrebbe ricostruito in maniera approssimativa i fatti oggetto di causa senza tenere in considerazione quanto emerso nel giudizio di primo grado, quanto allegato da parte attrice e soprattutto quanto espresso in sede di CTU. Il Giudice di secondo grado, pertanto, avrebbe commesso un errore di giudizio ravvisato nell’aver adottato una decisione fondata su una ricostruzione non compatibile con le risultanze istruttorie. 4.1.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. 5.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Il ricorrente ha depositato copia autentica di sentenza priva dell’indicazione della data di pubblicazione e recante solo la data di decisione (6/10/2021), nonché il messaggio PEC di comunicazione da parte della cancelleria dell’avvenuta pubblicazione di data 7/10/2021. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, che parla di pubblicazione in data 7/10/2021 mediante PEC, la pubblicazione avviene con il deposito in cancelleria e non con la comunicazione con cui si dà atto della pubblicazione. Il ricorso è stato notificato in data 7/4/2022 e mentre la notifica sarebbe tempestiva considerando la data della PEC, non lo è considerando la data della decisione, che è la data da considerare ai fini del termine per impugnare(e non quella della comunicazione mediante PEC, come si è detto).
Ilricorso per cassazione va infatti dichiarato tardivo ove ilricorrente depositi copia autentica dellasentenza dalla quale non si evinca la data di pubblicazione e la notificazione delricorso sia avvenuta in una data che non risulti tempestiva ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. nemmeno se calcolata in relazione al giorno di deliberazione dellasentenza (Cass. n. 2721/2014). Nel caso di specie, calcolando il termine per impugnare mediante il riferimento al giorno di deliberazione della sentenza, la notifica del ricorso è dunque tardiva. 6.L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.
13. Così deciso in Roma, nella Camer