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Ordinanza — n. 18493/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for attempting factual reform and misinterprets cost allocation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18493/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay the respondent's legal costs. The appellants argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding a property sale and failed to apply the revocatory action correctly. The court rejected these claims, noting they constituted an impermissible attempt to reform the factual findings of the second-instance judgment rather than addressing legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: Appeals cannot be used to challenge the factual assessment of the court of appeal, and cost allocations must strictly follow the substantive outcome of the contested request.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reform attempt revocatory action cost allocation error second instance review garanzia in caso di evizione revoca del credito al consumo rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Il primo motivo viene rubricato come segue: “Violazione ex art. 360 comma 1n.
Art. 92 c.p.c.
Violazione di legge dell’art. 92 c.p.c.
articolo 2901 c.c
Rilevatoche: Unicredit Credit Management Bank S.p.A., con citazione del 10 ottobre 2013, agiva ex articolo 2901 c.c.
art. 2901 c.c
Violazione di legge dell’art. 2901 c.c.
art. 92 c.p
Violazione di legge dell’art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

RGONI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2732/2022 proposto da: Ferrante Giovanni, Ferrante Francesco e Iannuzzi Gianna, rappresentati e difesi dall’avvocato Iaconetti Antonio; -ricorrenti - contro Fino 2 Securitisation S.r.l. e per essa quale sua mandataria doValue S.p.A. rappresentata e difesa dall’avvocato Lembo Alessandro; -controricorrente – avverso la sentenza n. 844/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/6/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Presidente Relatore CHIARAGRAZIOSI:

Rilevatoche: Unicredit Credit Management Bank S.p.A., con citazione del 10 ottobre 2013, agiva ex articolo 2901 c.c. davanti al Tribunale di Cosenza nei confronti di Francesco Ferrante, Gianna Iannuzzi e Giovanni Ferrante, per avere i primi due convenuti venduto al terzo (loro figlio) un immobile riservandosi il diritto di abitazione, vantando verso gli alienanti l’attrice un credito. Gli alienanti si costituivano, resistendo; si costituiva resistendo anche Giovanni Ferrante, invocando l’articolo 2901, terzo comma, c.c. Il Tribunale, con sentenza n. 588/2018, accoglieva la domanda.

I Ferrante e la Iannuzzi proponevano appello, cui resisteva doValue S.p.A. (già doBank S.p.A., già Unicredit Credit Management Bank S.p.A.), e che la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 844/2021, rigettava. I Ferrante e la Iannuzzi hanno presentato ricorso, articolato in tre motivi, da cui si è difesa con controricorsodoValue, che ha depositato pure memoria. Considerato che:

1. Il primo motivo viene rubricato come segue: “Violazione ex art. 360 comma 1n. 3 e 5. Errata valutazione delle risultanze probatorie. Violazione di legge dell’art. 2901 c.c. comma 3. Omessa valutazione di un fatto decisivo per la definizione della controversia”. Si osserva che secondo il giudice d’appello “sussisterebbero tutte le condizioni per l’esperimento dell’azione revocatoria”, ma si oppone che, considerato quanto esposto in fatto e in diritto, alla luce delle assunte prove e della espletata consulenza tecnica d’ufficio, ciò non sarebbe condivisibile.

Non sarebbe corrispondente al vero “quanto affermato da parte attrice”, per cui sarebbe “opportuno ricostruire la vicenda fattuale”. In particolare si sostiene che non si trattava di immobile “di particolare valore, tale da pregiudicare la garanzia patrimoniale dell’eventuale debitore”, e altresì che Giovanni Ferrante aveva deciso di saldare i debiti dei genitori, per cui sarebbe applicabile l’articolo 2901, terzo comma, c.c., non rilevando che “il corrispettivo dell’alienazione ecceda l’importo dei debiti scaduti”. Non sussisterebbero dunque i presupposti dell’azione revocatoria.

D’altronde “i beni oggetto della revocatoria erano assoggettati a pignoramenti ed ipoteche e non erano semplicemente alienabili; il Ferrante unitamente alla moglie non erano titolari di altri beni e nonaveva altri mezzi per liquidare i suoi creditori”. 2.Il secondo motivo è così rubricato: “Violazione ex art. 360 comma 1 n. 3 e 5. Errata valutazione delle risultanze probatorie. Violazione di legge dell’art. 2901 c.c. con riferimento alla scientia fraudis”. Sussisterebbe in ordine alla scientia fraudis “palese violazione di legge, con motivazioni contraddittorie costituenti addirittura motivazione apparente”.

Si riporta uno stralcio della sentenza per criticarlo come affetto daerrore logico- giuridico per avere Giovanni Ferrante “pagato i debiti risultanti da ipoteche”. Si argomenta poi sulla prova della partecipatio fraudis , adducendola come ricavabile da presunzioni semplici il cui apprezzamento spetta al giudice di merito se adeguatamente motivato, per sostenere quindi che “nel caso di specie nessuna presunzione fa presumere la consapevolezza” di Giovanni Ferrante del danno eventuale provocato ai creditori. Nel caso in esame non vi sarebbero elementi indiziari o presunzioni semplici idonei a dimostrare la consapevolezza del terzo; d’altronde la corte avrebbe apportato “solo generici riferimenti a massime giurisprudenziali non coincidenti con la fattispecie”.

3. Il terzo motivo è rubricato come segue: “Violazioneex art.360 comma 1 n. 3 e 5. Violazione di legge dell’art. 92 c.p.c. Richiamata giurisprudenza di questa Suprema Corte sulla soccombenza reciproca, si argomenta in sostanza che qui sussisterebbe, in quanto è stata rigettata “la domanda di vendita mista con donazione”, del che però il giudice 4 d’appello non avrebbe tenuto conto, addossando agli attuali ricorrenti anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio, in palese violazione di legge.

4. I primi due motivi, nella loro effettiva sostanza, consistono, ictu oculi, in un tentativo di riforma sul piano direttamente fattuale della sentenza impugnata, come se si fosse raggiunto un terzo grado di merito. A prescindere, dunque, da ogni altro rilievo, essi patiscono di una evidente inammissibilità.

5. Il terzo motivo non appare neppure del tutto comprensibile, in quanto non è chiaro per quale motivo il giudice di merito avrebbe dovuto compensare le spese a seguito del rigetto della “domanda di vendita mista con donazione”, considerato che è stata accolta la domanda pauliana, la quale era il vero nucleo -come emerge chiaramente anche dalla motivazione della sentenza d’appello - della controversia. Né poi è affatto comprensibile pure la doglianza per essere stati gli attuali ricorrenti gravati delle spese per la consulenza tecnica d’ufficio, dal momento che proprio loro erano rimasti soccombenti.

6. In conclusione, a prescindere quindi da ogni altro rilievo, il ricorso risulta inammissibile, con conseguente condanna - in solido per il comune interesse processuale - dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannasolidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €2800, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e agli accessori di legge .Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovu