Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to double conformity and factual re-evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for a retrial on facts and evidence. The appellants argued that the lower court erred in evaluating proof regarding the wife's knowledge of damage and the validity of a public deed. The court ruled that such factual assessments fall within the discretion of the trial judge and are not subject to review in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 ter c.p.c.; Art. 360, I comma, nn. 3 e 4 c.p.c.: Appeals challenging the factual evaluation of evidence or the presumption of knowledge of damage based on cohabitation are inadmissible due to double conformity and the principle that the court of appeal's discretion on facts is unreviewable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12471/2022 R.G. proposto da : Mancini Raffaella, Saurino Ricciotti, elettivamente domiciliati in Roma Via belli 36 presso lo studio dell’avvocato Attianese Simone che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tangari Paolo; -ricorrente- contro Unicredit Spa, elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere Arnaldo Da Brescia 9/10 presso lo studio dell’avvocato Fioretti Andrea che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SAURINO DORA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 350/2022 depositata il02/03/2002. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:
1. Nel 2018, la Unicredit s.p.a. conveniva in giudizio Ricciotti Saurino, Raffaella Mancini e Dora Saurino al fine di ottenere l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di rinunzia all'usufrutto o, in via gradata, il riconoscimento della sua inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. La Banca, in particolare, deduceva di essere titolare nei confronti di Ricciotti Saurino di un credito di 1.692.111,09 euro; che il predetto credito era garantito dalle fideiussioni rilasciate dalla moglie Raffaella Mancini; e che, con atto pubblico a rogito notarile Rep. 14265 del 1 febbraio 2013, trascritto in data 5 febbraio 2013, Ricciotti Saurino e Raffaella Mancini avevano rinunciato, a titolo gratuito, al diritto di usufrutto ad essi spettante sui beni in Comune di Foggia in favore della nuda proprietaria Dora Saurino.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1572/2019, esclusa la fondatezza della domanda principale, accoglieva la domanda di revocatoria, dichiarando inefficace, nei confronti di Unicredit S.p.a., l'atto di rinuncia all'usufrutto sui beni in nuda proprietà di Dora Saurino e condannando i convenuti in solido al rimborso delle spese. Il Giudice di primo grado, in particolare, riteneva sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria. 2.La Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 350/2022, pubblicata in data 2 marzo 2022, rigettava l'appello e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese processuali.
Il Giudice territoriale, in particolare, riconosciuta la titolarità del credito - accertato nelle more dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 12168 del 3 giugno 2018 - in capo alla Banca, riteneva sussistente il requisito della scientia damni desumendolo dagli atti del giudizio, da cui risultava la coabitazione dei coniugi Ricciotti Saurino e Raffella Mancini. Accertava, inoltre, la condizione di totale impossidenza degli appellanti a seguito dell'atto dispositivo, mancando altresì la prova della titolarità di un patrimonio residuo che consentisse comunque il soddisfacimento del credito.
La Corte d'Appello precisava, dunque, l'irrilevanza della ctu richiesta dagli appellanti sulla esiguità del valore del diritto di usufrutto ceduto a titolo gratuito.
3. Avverso tale sentenza Ricciotti Saurino e Raffaella Mancini propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo articolato in più censure. 3.1.Resiste con controricorso Unicredit S.p.a. Considerato che:
4. Con la prima censura dell'unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c nonché dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 360, I comma, nn. 3 e 4 c.p.c. La Corte d'Appello avrebbe emesso una sentenza con motivazione carente in merito al rigetto della richiesta di CTU estimativa dell'immobile su cui insiste il diritto di usufrutto, incorrendo in errore nell'assunzione degli elementi probatori proposti dai ricorrenti a sostegno della domanda. Per tale ragione, la sentenza sarebbe nulla per difetto di valutazione delle prove, con una grave violazione degli artt. 116, 115 e 132 c.p.c. nonchè dello stesso diritto di difesa dei ricorrenti ai sensi dell'art. 24 Cost. 4.1.
Con la seconda censura, i ricorrenti lamentano l'erronea valutazione della scientia damni in capo a Raffaella Mancini. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto provata la scientia damni in capo a Raffaella Mancini deducendola dalla coabitazione con il marito Ricciotti Saurino. In particolare, a giudizio dei ricorrenti, la Corte avrebbe errato nell'attribuire valore probatorio agli atti prodotti nel corso del giudizio, atteso che - per giurisprudenza consolidata - l'efficacia probatoria dell'atto pubblico è limitata agli elementi estrinseci del documento e non si estende alla veridicità delle dichiarazioni in esso contenute.
Se, infatti, le prove dedotte nel corso del giudizio fossero state correttamente valutate, la controversia avrebbe avuto un esito diverso, consentendo di escludere la coabitazione dei ricorrenti e, quindi, la sussistenza della scientia damniin capo alla Mancini.
5. Il motivo è inammissibile innanzitutto ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. stante la presenza di c.d. doppia conforme (Cass. n. 5947/2023; Cass. 8320/2022; Cass. Cass. 20994/2019). E’ appena il caso di aggiungere che le censure proposte si presentano come richieste di rivalutazione dei dati fattuali, in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito e sono, pertanto, insindacabili in sede di legittimità. Ove si intenda denunciata la violazione della norma di diritto in relazione all’efficacia probatoria dell’atto pubblico, la censura è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi in quanto il giudice non ha ritenuto provata la circostanza della residenza per l’efficacia di piena prova dell’atto pubblico ma ha utilizzato la dichiarazione ivi contenuta, unitamente alla residenza quale risultante dagli atti processuali, quale indice da cui desumere in via presuntiva la prova. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 9.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis