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Ordinanza — n. 18348/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the appellant, extinguishing the proceedings without substantive review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18348/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant, Santa Murgolo, accepted by the respondent. Although the appellant had argued for the invalidity of a property sale based on fraud and family conflicts, she voluntarily abandoned the litigation before the final ruling. Consequently, the court issued an order stating that no costs were to be allocated.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 380 bis-1 c.p.c.: The cassation proceeding is extinguished by the formal renunciation of the appeal, terminating the judicial process without a substantive decision on the merits.

Parole chiave

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formal renunciation extinction of proceedings cassation appeal voluntary withdrawal no costs allocation acquisto fraudolento occultamento di beni rottura del rapporto di fiducia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
380 bis-1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Considerato che: 1)con il primo motivo la ricorrent e deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
380 bis-1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Considerato che: 1)con il primo motivo la ricorrent e deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
380 bis-1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Considerato che: 1)con il primo motivo la ricorrent e deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.
Art. 380 bis-1 c.p.c.
art. 2901 cod.civ
per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., dell’atto di compravendita della abitazione sita in Triggiano, via Prudenza Guerra, 29 o, in via subordinata, l’accertamento della sua simulazione; ilTribunale, con sentenza n.
artt. 2901 cod.civ
4 e n 5, cod.proc.civ., di aver violato e falsamente applicato gli artt. 2901 cod.civ., dell’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27885/2020 R.G. proposto da : MURGOLO SANTA, rappresentata e difes a dall'avvocato FRANCESCO ANTONUCCI (NTNFNC66E12A662S) , pec: francescoantonucci@pec.giuffre.it; -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO IDEA CASA SRL, in persona del curatore fallimentare, MASSIMILIANO GIANNINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO AUGUSTO (GSTVCN42L14A662H) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1365/2020 depositata il24/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: formulando sei motivi, Santa Murgolo ricorre per la cassazione della sentenza n. 1365/2020 emessa d alla Corte d'Appello di Bari, resa pubblica il 24 luglio 2020,notificata il 31 luglio 2020; resiste con controricorso la Curatela del fallimento Idea Casa S.r.L.; la ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto di essere stata convenuta, dinanzi al Tribunale di Bari, dalla Curatela del Fallimento Idea Casa S.r.L. per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., dell’atto di compravendita della abitazione sita in Triggiano, via Prudenza Guerra, 29 o, in via subordinata, l’accertamento della sua simulazione; ilTribunale, con sentenza n. 5653/2016, accoglieva la domanda e dichiarava inefficace l’atto di compravendita, accertata la sussistenza dell’eventusdamni, della scientia damni e del consilium fraudis; la Corte d'Appello di Bari, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da Santa Murgolo, ha rigettato l’appello; segnatamente, la Corte territoriale ha confermato la sussistenza:

a) dell’eventus damni, in considerazione sia della variazione in senso qualitativo del patrimonio sociale, avendo destinando parte della liquidità a finalità extrasocietarie, sia della riduzione dell’attivo;

b) della scientia damni del venditore , attesa la consapevolezza dell’evento dannoso, integrata anche dall’aver sostituito un bene facilmente aggredibile in sede esecutiva con altro facilmente occultabile e confermata dai dati di bilancio da cui emergeva una riduzione delle rimanenze dovuta alla dismissione del cespite immobiliare e un aumento dell’esposizione debitoria;

c) il consilium fraudis del terzo acquirente, considerando che l’odierna ricorrente non solo era sorella dell’amministratrice della società disponente nonché figlia del titolare dell’impresa, ma aveva fatto parte della compagine della Idea Casa S.r.L., costituita per proseguire l’attività imprenditoriale avviata con altre imprese dichiarate fallite, la Edil Costruzioni di Murgolo Giuseppe e la Casabella Immobiliare S.r.L. , edaveva prestato la sua competenza professionale a favore del padre, con il quale aveva rilevato la RSP Project Consulting S.r.L.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis-1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Considerato che: 1)con il primo motivo la ricorrent e deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 35/2005, art. 2, comma a, lett.

a) e degli artt. 66 e 67 l.f. e dell’art. 2901 cod.civ.;

2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4 e n 5, cod.proc.civ., di aver violato e falsamente applicato gli artt. 2901 cod.civ., dell’art. 66 l.f., 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ.;

3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, 2082 e 1470 cod.civ., dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ.; nullità per motivazione apparente, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., l’omesso esame di circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.;

4) con il quarto motivo laricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2423, 2423 bis, 2424, 2425, 2426 cod.civ., dell’art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ. nonché, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti;

5) con il quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2423, 2423 bis, 2424, 2425, 2426 cod.civ., 2901 cod.civ. dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., e, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n.5, cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

6) con il sesto ed ultimo motivo di ricorso la ricorrente contesta che il consilium fraudis potesse essere desunto solo dai vincoli parentali tra le parti e dal fatto che 50 giorni prima dell’atto di vendita revocando avesse prestato a favore del padre la propria attività professionale e lamenta l’omesso esame di una congerie di fatti relativi al conflitto esistente tra i coniugi Massimiliano Sciammaneo e Rosaria Maria Murgolo, da un lato, e il resto della famiglia, dall’altro;

7) in data 23 maggio 2023 è pervenuto atto di formale rinuncia al ricorso da parte di Santa Murgolo, accettato dalla controparte;

8) deve pertanto dichiararsi la estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione; nulla deve essere liquidato per le spese. PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così dec