Ordinanza Interlocutoria — n. 18271/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 23216/2021R.G. proposto da: ANATRIELLO SILVESTRO, domiciliato in Roma , Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso dal l’avv . Raffaella Crispino,come da procura allegata al ricorso - ricorrent e - contro INTESA SANPAOLO s.p.a. (già BANCO DI NAPOLI s.p.a.),in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso dall’avv. Nicola Rocco di Torrepadula,come da procura allegata al controricorso - controricorrente - nonché contro ASL NAPOLI 1 - intimata - N. 23216/21R.G. avverso la sentenza n. 2096/2021 del Tribunale di Napoli Nord , depositata il 14.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.4.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 553 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 18271/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Premesso che: Silvestro Anatriello propose opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. emessa in suo danno in data 16.4.2019, con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli Nord aveva assegnato il quinto stipendiale (quale dipendente della ASL Napoli1) al creditore pignorante Intesa Sanpaolo s.p.a. Sostenne l’opponente che il pignoramento presso terzi non gli era mai stato notificato e che quindi esso era non già nullo (vizio che, come ritenuto dal g.e., risultava quindi sanato per effetto dell’avvenuta costituzione del debitore nel procedimento esecutivo), bensì inesistente.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 23216/2021R.G. proposto da: ANATRIELLO SILVESTRO, domiciliato in Roma , Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso dal l’avv . Raffaella Crispino,come da procura allegata al ricorso - ricorrent e - contro INTESA SANPAOLO s.p.a. (già BANCO DI NAPOLI s.p.a.),in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso dall’avv. Nicola Rocco di Torrepadula,come da procura allegata al controricorso - controricorrente - nonché contro ASL NAPOLI 1 - intimata - N. 23216/21R.G. avverso la sentenza n. 2096/2021 del Tribunale di Napoli Nord , depositata il 14.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.4.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
Premesso che: Silvestro Anatriello propose opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. emessa in suo danno in data 16.4.2019, con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli Nord aveva assegnato il quinto stipendiale (quale dipendente della ASL Napoli1) al creditore pignorante Intesa Sanpaolo s.p.a. Sostenne l’opponente che il pignoramento presso terzi non gli era mai stato notificato e che quindi esso era non già nullo (vizio che, come ritenuto dal g.e., risultava quindi sanato per effetto dell’avvenuta costituzione del debitore nel procedimento esecutivo), bensì inesistente.
Negata la sospensione ed introdotto il giudizio di merito, l’adito Tribunale rigettò l’opposizione con sentenza del 14.7.2021, rilevando che il pignoramento, benché nullo in difetto di valida notifica all’esecutato (mancando l’intimazione ex art.492 c.p.c.), risultava sanato per effetto dell’avvenuta costituzione nel procedimento esecutivo dello stesso Anatriello, munito di difensore. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione Silvestro Anatriello, affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a., che ha pure depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.
N. 23216/21R.G. Considerato che: sulla questione posta specialmente col primo mezzo – con cui si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 543 e 492 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non essere mai stato notificato l’atto di pignoramento al debitore, così difettando un elemento strutturale del pignoramento presso terzi – non risultano specifici precedenti di legittimità , sicché essa ha indubbia valenza nomofilattica, tale da giustificare la trattazione del ricorso in pubblica udienza, per la rilevanza della questione di diritto ad essa sottesa, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c.;
P. Q. M. la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, perché sia trattato in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camer