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Ordinanza — n. 18236/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to client's withdrawal, ordering full cost compensation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18236/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently dismissed the proceedings after the client withdrew the lawsuit. The parties argued over the validity of a foreign power of attorney and the sufficiency of evidence for damages following a death. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements and ordered the complete offset of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, Art. 391 c.p.c.; Upon withdrawal of an appeal meeting statutory requirements, the court declares the proceedings extinct and orders integral compensation of costs between the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings cost compensation civil liability power of attorney evidence sufficiency Corte di Cassazione carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 83 cod. proc. civ
– violazione del combinato disposto dell’art. 83 cod. proc. civ.
art. 2702 cod.civ
218 e dell’art. 2702 cod.civ.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14918-2022proposto da: BARONI IN WIECH PETRA, MESLIN ANDRE FRANK, MESLIN STEPHAN PETER, MESLIN IN ZIPPEL MICHAELA PETRA, elettivamente domiciliati in Roma,Piazza dei Martiri d i Befiore 4 , presso lo studio degli AvvocatiDelfo Maria SAMBATARO e Marco MARINELLI, che li rappresentanoe dife nd ono ; -ricorrente - contro GRAZIOLA PAOLO, domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Mauro BONDI ; -controricorrente - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Estinzione del giudizio R.G.N.14918/2022 Cron.

Rep. Ud.8/2/2023 Adunanza camerale nonché contro GENERALI ITALIA SPA, GPS DI GRAZIOLA PAOLO C. SNC ; -intimati - Avverso la sentenza n. 42 /2 2 del la C orte di Appello di Trento , depositata il 25/02/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’08/02/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . In fattoe in diritto - che Petra Baroni in Wiech, Andre Frank Meslin, Stephan Peter Meslin, e Michaela Petra Meslin in Zippel ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 42/22, del 25 febbraio 2022, della Corte di Appello di Trento, che ne ha dichiarato inammissibile il gravameavverso la sentenza n. 71/ 2021 , del 31 marzo 2021, resa dal Tribunale di Rovereto, che aveva rigettato la domanda risarcitoria dagli stessi proposta nei confronti di Paolo Graziola; -che, in punto di fatto, gli odierni ricorrent i riferisc ono di aver convenuto in giudizio il Graziola,per conseguire il ristoro dei danni conseguenti al decesso della loro congiunta Maria Antonietta Baroni; -che, costituitosi in giudizio il convenuto , i n proprio e per la società GPS di Graziola Paolo C.

S.n.c., nonché autorizzata la chiamata in causa della società Generali Italia S.p.a., dalla quale il Graziola chiedeva di essere manlevato per il caso di eventuale condanna risarcitoria, l’esito del primo grado consisteva nel rigetto della domanda, per ritenuta carenza di prova del danno subito dagli attori; - che esperito gravame, lo stesso veniva dichiarato inammissibile, sul rilievo dell’assenza di idonea procura ad impugnare, per essere stata la stessa rilasciata all’estero e non autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale, bensì dallo stesso difensore, privo, però, di tale potere fuori dai confini dell’Italia; - che avverso la sentenza della Corte territoriale veniva proposto ricorso per cassazione, sulla base –come detto – d i due motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

– violazione del combinato disposto dell’art. 83 cod. proc. civ. e dell’art. 83, comma 20-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché falsa applicazione dell’art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218 e dell’art. 2702 cod.civ. - che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.

4) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 134 e 182, comma 2, cod. proc. civ. , nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.; -che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, il solo Graziola in proprio, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale ha aderito anche il Graziola, con richiesta di totale compensazione delle spese; -che la rinuncia present a i requisiti richiesti dagli art t. 390 e 391 cod. proc. civ; - che sussistono , altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti. PQM La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità , compensando integralmente tra le parti le spesedello stesso. Così deciso in Roma, all’esito di adu