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Ordinanza — n. 18214/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax debt as it was wrongly filed as opposition to execution instead of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18214/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the lower court had incorrectly classified the proceeding as an opposition to execution rather than an appeal. The appellant argued for a cassation review of the first-instance judgment, but the procedural rules require an appeal when the action is qualified as an opposition to execution. Consequently, the court dismissed the appeal without remittal and ordered the appellant to pay the costs of the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 617 cod. proc. civ.; Art. 382, 3rd comma, cod. proc. civ.: In proceedings qualified as opposition to execution, the remedy is an appeal, not a cassation appeal; if the lower court qualifies the action as opposition to execution, a cassation appeal is admissible, whereas an appeal is inadmissible.

Parole chiave

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opposition to execution cassation appeal procedural inadmissibility tax debt recovery art 382 cod proc civ opposizione al precetto esecutivo impugnazione di decisioni amministrative inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine

Disposizioni normative citate

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Art. 617 cod. proc. civ.
Il Giudice di pace dichiarò inammissibile il ricorso, qualificandolo come opposizione agli atti esecutivi exart. 617 cod. proc. civ.
Art. 382, 3rd comma, cod. proc. civ.
L’inammissibilità dell’appello è rilevabile di ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c od.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
Art. 26 DPR 603/1972
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunzia ‹‹Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.p.r.
Art. 8 IV comma L. 890/1982
603/1972, dell’art. 8 IV comma L. 890/1982 e dell’art.
art. 615 cod. proc. civ
Interposto gravame dal Rozzo, il Tribunale di Trani, qualificata la domanda come opposizione ex art. 615 cod.
art. 2697 c.c
890/1982 e dell’art. 2697 c.c.
art. 111 Cost
civ., dell’art. 111 Cost.
art. 617 cod. proc. civ
Il Giudice di pace dichiarò inammissibile il ricorso, qualificandolo come opposizione agli atti esecutivi exart. 617 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, 28/02/2006, n. 4507
principio dell’apparenza, è necessario che il giudice a quoabbia inteso effettivamente qualificare l ’ azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica (Cass., sez. 3, 28/02/2006, n. 4507; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012
4507; Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; Cass., sez.
Cass., sez. 2, 21/12/2009, n. 26919
11012; Cass., sez. 2, 21/12/2009, n. 26919; Cass., sez.
Cass., sez. 6-2, 02/03/2012, n. 3338
Cass., sez. 3, 22/06/2016, n. 12872
Cass., sez. 6-3, 11/10/2017, n. 23901
674 ; Cass., sez. 6-3, 11/10/2017, n. 23901; Cass., sez.
Cass., sez. 6-3, 10/12/2015, n. 24920
Cass., sez. 3, 15/10/2015, n. 20886
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17191/2021 R.G. proposto da : ROZZO ANTONIO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Filippo Tatò, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Brigida Troilo, in Roma, alla via Stresa, n. 41 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante, e PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BARI, in persona del Prefetto - intimat e - avversola sentenza del Tribunale di Trani n. 825 /20 2 1 , pubblicata i n data24 aprile 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Fatti di causa 1. Antonio Rozzo impugnò l ’ intimazione di pagamento n. 014201890020424225000 notificatagli per mancato pagamento di sanzione amministrativa, eccependo l’ intervenuta prescrizione del credito, in difetto di atti interruttivi, e l’omessa notifica dell’ordinanza prefettizia sottesa alla pretesa erariale. Si costituirono la Prefettura di Bari, che eccepì l ’ inammissibilità dell’opposizione, e l ’ Agenzia delle Entrate e Riscossione s.p.a., che contestò l’eccezione di prescrizione, producendo gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a mezzo delle quali era stata effettuata la notifica.

Il Giudice di pace dichiarò inammissibile il ricorso, qualificandolo come opposizione agli atti esecutivi exart. 617 cod. proc. civ.

2. Interposto gravame dal Rozzo, il Tribunale di Trani, qualificata la domanda come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., l ’ ha comunque ritenuta non meritevole di accoglimento, disattendendo l’eccezione di prescrizione e rigetta ndo , perché tardiva, la doglianza concernentela mancata notifica dell’ordinanza prefettizia.

3. Antonio Rozzo propone ricorso per la cassazione della decisione d’appello, sulla base di due motivi. Agenzia delle Entrate - Riscossione s.p.a. e la Prefettura della Provincia di Bari non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunzia ‹‹Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.p.r. n. 603/1972, dell’art. 8 IV comma L. 890/1982 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.››, lamentando che il giudice d’appello avrebbe, erroneamente, applicato le disposizioni evocate in rubrica.

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 91, 92, 112 e 132 cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente, sulla premessa che l’Agenzia delle entrate e la Prefettura di Bari in sede di costituzione in appello e in sede di precisazione delle conclusioni non avevano chiesto la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, si duole che il Tribunale abbia riformato la statuizione sulle spese adottata in primo grado.

3. Preliminarmente all ’ esame dei motivi, va rilevat a l’inammissibilità dell’appello, in quanto la qualificazione dell’opposizione come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., pacificamente operata dal Giudice di pace, imponeva la impugnazione della sentenza di primo grado conricorso per cassazione. Al riguardo occorre considerare che l ’ identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; di conseguenza, solo ove si ritenga che il giudice a quo non abbia esercitato il potere di qualificazione, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione ( Cass. , se z. 3, 14/05/2007,n. 11012; negli stessi termini, Cass., sez. 3, 18/04/ 2005, n. 8006).

Infatti, secondo il costante indirizzo di questa Corte, ai fini dell’operatività del cd. principio dell’apparenza, è necessario che il giudice a quoabbia inteso effettivamente qualificare l ’ azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica (Cass., sez. 3, 28/02/2006, n. 4507; Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; Cass., sez. 2, 21/12/2009, n. 26919; Cass., sez. 6 -2, 02/03/2012, n. 3338; Cass., s ez. 3, 22/06/2016, n. 12872 ; Cass., sez. 6 -3, 11/10/2017, n. 23901). Con la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.

Nel caso specifico, secondo quanto accertato dalla sentenza qui impugnata, il giudice a quo ha qualificato l ’ azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, cosicché avverso la sentenza di primo grado avrebbe potuto essere proposto il ricorso per cassazione, e non l’appello, che deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ( ex multis: Cass., sez. 6 - 3, 10/12/2015, n. 24920; Cass., s ez. 3, 15/10/2015,n. 20886; Cass., sez. 6 - 3, 17/08/2011, n. 17321; Cass., sez. 6 -3, 30/04/2011, n. 9591; Cass., s ez. 3, 21/01/2011, n. 1402). L’inammissibilità dell’appello è rilevabile di ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c od. proc. civ. , e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza resa in esito a tale grado di lite ( Cass., sez. 3, 16/01/1979, n. 315;

Cass., sez. 3, 09/02/1980, n. 922; Cass., sez. L, 24/11/1995, n. 12141; Cass., sez. L, 09/02/1998, n. 1331; Cass., sez. 5, 16/07/2003, n. 11111; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv. 610724; Cass., sez. 3, 27/11/2014, n. 25209; Cass., sez. 3, 18/01/2016, n. 674 ; Cass., sez. 6-3, 11/10/2017, n. 23901; Cass., sez. 6-3, 08/05/2020, n. 8660), non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione.

4. In conclusione, la sentenza d’appello deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché il giudizio di appello non poteva essereiniziato, né proseguito . Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,mentre nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva delle controparti. Non vi sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 - quater , del d .P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legg e n. 228 del 2012, essendo la sentenza impugnata cassata sulla base di un rilievo di ufficio della Corte che ha impedito l’esame nel merito del ricorso (Cass., n. 23901/17, cit).

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio , ai s ensi dell ’ art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza impugnata. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di appello, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione s.p.a., che liquida in euro 1,600,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di appello in favore della Prefettura di Bari,che liquida in euro 1.600, per compensi, oltre spese