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Ordinanza — n. 18194/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to specify grounds and lack of clarity in the written petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18194/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and disorganized presentation. The appellants failed to distinguish between separate legal arguments, mixing factual and legal issues in a manner that obscured the specific censure against the lower court's decision. Consequently, the Court could not discern the precise criticisms required for a valid review of the judgment's legality.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, no. 4; Art. 360 of the Code of Civil Procedure: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the grounds for appeal or if the presentation of arguments is unclear and disorganized, preventing the Court from discerning the specific legal errors alleged.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement clarity of presentation mixed factual and legal issues Code of Civil Procedure causa legittima motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure
civ.; consideratoche il ricorso è inammissibile, per inosservanza del requisito di forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num.
Art. 360 of the Code of Civil Procedure
Art. 13, para. 1-ter, of D.P.R. n. 115/2002
4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, c omma 1 - quater , del d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 30/11/2021, n. 37552
(così Cass., Sez. U, 30/11/2021, n. 37552 ; conf.
Cass., Sez. U, 16/03/2023, n. 7600
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
Cass., Sez. U, 18/08/2020, n. 172
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30668/2021R.G. proposto da FERRINI MASSIMO SAVINO, difensore di sé medesimo, FERRINI RITA ANTONIETTA E FERRINI MARIA ROSARIA, tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza dell’Orologio n. 7, presso lo studio dell’Avv. Stefania Pazzaglia, dalla quale, unitamente all’Avv. Massimo Savino Ferrini, sono rappresentati e difesi –ricorrenti – contro PAGAZZO DOMENICO, elettivamente domiciliat o in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’Avv. Paolo Panariti, rappresentato e difesodall’Avv.

Francesco Spinazzola –controricorrente – avverso la sentenza n. 1 556 /20 2 1 del TRIBUNALE DI TRANI , depositata il giorno 16 settembre2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 maggio 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 30668/2021 Cons. est. Raffaele Rossi rilevato che Savino Massimo Ferrini, difensore antistatario di Rita Antonietta Ferrini e Maria Rosaria Ferrini nel giudizio concluso con la sentenza del Giudice di pace di Barletta n. 751/2013, intimò, in forza di questa pronuncia e per il recupero delle spese ivi liquidate, precetto per il pagamento della somma di euro 256,30 a Domenico Pagazzo; l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., dispiegata dall’intimato sull’assunto dell’adempimento di quanto dovuto, venne accolta dal Giudice di pace di Barletta, il quale disattese altresì la domanda riconvenzionale formulata da Rita Antonietta Ferrini e Maria Rosaria Ferrini, intervenute in lite; la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da Rita Antonietta F errini , Maria Rosaria Ferrini e Savino Massimo Ferrini, per una duplice, concorrente ragione: per difetto di specificità dei motivi e poiché rivolto avverso sentenza pronunciata secondo equità da giudice di pace all’infuori delle ipotesi previste dall’art.339, terzo comma, cod. proc. civ.; ricorrono uno actu per cassazione Rita Antonietta Ferrini , Maria RosariaFerrini e Savino Massimo Ferrini ; resiste, con controricorso, Domenico Pagazzo; ambedue le partihanno depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; consideratoche il ricorso è inammissibile, per inosservanza del requisito di forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; per consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la previsione dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., richiede , per ogni motivo , l’ indicazione della rubrica, la r.g. n. 30668/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (cfr., ex multis, Cass.18/08/2020, n. 17224; Cass. 19/08/2009, n. 18421); invero, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, sicché il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione:

è pertanto inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, articolata in un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (espressamente, Cass.14/05/2018, n. 11603; Cass. 22/09/2014, n. 19959); il ricorso per cassazione, quindi,deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire alla Corte di legittimità una concisa rappresentazione dell ’ intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ.; l’inosservanza di tali doveri conduce tuttavia ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando irequisiti di contenuto-forma stabiliti dai numm. 3 e 4 dell’art. 366 cod. r.g. n. 30668/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi proc. civ. (così Cass., Sez. U, 30/11/2021, n. 37552 ; conf. Cass.16/03/2023, n. 7600); nella specie, il ricorso, articolato in una lunga dissertazione di circa quindici pagine, non reca alcuna distinzione in puntuali e separati motivi di impugnazione, a maiori omettendone la riconduzione ad una delle cinque tipologie di fattispecie di impugnazione per legittimità tassativamente previste dall’art. 360 cod. proc. civ.; alla chiara motivazione della pronuncia impugnata (relativa ad una duplice ragione di inammissibilità del ricorso) si contrappone in ricorso una esposizione disorganicae confusa di doglianze di diversa natura, connotata da una inestricabile commistione tra questioni di fatto e questioni di diritto affastellate (in maniera da renderne ancor più complessa la intelligibilità) da richiami ad arresti giurisprudenziali sovente inconferenti e dalla indistinta prospettazione di censure afferenti tanto la pronuncia di prime cure quanto la decisione di appello nonché, ad un tempo e con unitaria trattazione, relative ad asserite (non meglio individuate) violazioni di legge ed anomalie motivazionali; siffatta tecnica redazionale, in palmare contrasto con il requisito della chiarezza e sinteticità, non consente alla Corte di discernere le critiche rivolte alla sentenza impugnata nella prospettiva del consentito controllo di legittimità: essa, pertanto, viola i principi che definiscono il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio per cassazione, come inteso al lume degli orientamenti giurisprudenziali richiamati; il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, c omma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma r.g. n. 30668/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell