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Ordinanza — n. 18079/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18079/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18079/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16243/2021 R.G. proposto da : CATALANO SILVIA, elettivamente domiciliat a in ROMA , alla via FRANCESCO DE SANCTIS n. 15, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA (DFNSMN70M60G482V) , che la rappresenta e difende -ricorrente – contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21, presso lo studio dell’avvocatoCIAVARELLA ANTONIO (CVRNTN67B18H501G), che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonché contro AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE -intimata – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 2056/2021 depositata il05/02/2021.

Regesto Legislator

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art. 372 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 18079/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Circa quest’ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato Ad.04/05/2023 CC R.g. n. 16243 del 2021; estensore: C. Valle anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio».

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo priorità del credito fiscale ricupero d'imposta procedura di rivendicazione nel pignoramento titolo esecutivo per i crediti non contestati rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 372 cod. proc. civ
Valle anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16243/2021 R.G. proposto da : CATALANO SILVIA, elettivamente domiciliat a in ROMA , alla via FRANCESCO DE SANCTIS n. 15, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA (DFNSMN70M60G482V) , che la rappresenta e difende -ricorrente – contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21, presso lo studio dell’avvocatoCIAVARELLA ANTONIO (CVRNTN67B18H501G), che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonché contro AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE -intimata – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 2056/2021 depositata il05/02/2021.

Ad.04/05/2023 CC R.g. n. 16243 del 2021; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 04/05/2023 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Silvia Catalano propose, dinanzi al Giudice di pace di Roma, un’opposizioneesattoriale a ruolo spontaneamente preso in visione e concernente somme dovute il favore del Comune di Roma Capitale. L’opposizionevenne rigettata dal Giudice di p ace di Roma e la sentenza del primo giudice, impugnata dalla stessa Catalano, è stata confermata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 2056 del 05/02/2021.

Avverso detta sentenza ricorre con un unico,complesso motivo , Silvia Catalano; resiste con controricorso soltanto Roma Capitale, mentre Agenzia delle E ntrate R iscossione, che non era costituita nelle fasi di merito,rimane intimata. Per l’adunanza del 04/05/2023 la ricorrente ha depositato due memorie, corredate da giurisprudenza. Il Collegio ha riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE Delle memorie depositate da Silvia Catalano soltanto la prima è ammissibile, posto che il codice di rito autorizza la parte al deposito di una sola memoria, cosicché il relativo potere deve intendersi consumato con l’originario deposito.

Il motivo di ricorso è per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2697, 2948 cod. civ., 100, 615, 617 cod. proc. civ. e 7 d.lgs. n. 150 del 2011. La prima parte del complesso motivo pone questione di intervenuta prescrizione, ma la censura è aspecific a su dove e quando la questione sarebbe stata posta al Giudice di pace, poiché sono riportate le sole conclusioni dell’atto di citazione, nelle quali si Ad.04/05/2023 CC R.g. n. 16243 del 2021; estensore: C. Valle fa solo un generico riferimento ai documenti dai quali dovrebbe risultare che il termine quinquennale si era compiuto; con riferimento alla seconda parte della prospettazione censoria deve richiamarsi la più recente giurisprudenza nomofilattica di questa Corte,poiché con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022 , infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:

«In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata». I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: -l’art. 12, comma 4 bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l’interesse ad agire costit uisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione; - la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire.

Circa quest’ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato Ad.04/05/2023 CC R.g. n. 16243 del 2021; estensore: C. Valle anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio».

Nel caso in esame, parte ricorrente, originaria opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta. Esso, infatti, non può scorgersi - diversamente da quanto opinato dalla ricorrente in memoria - nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la cartella opposta. Come questa Corte ha già reiteratamente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso:

Cass. 07/03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass.10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618). Neppure può dirsi sussistente alcun contrario giudicato interno (visto il tenore delle pronunce di merito), o rilevante alcun altro opinamento di sezioni semplici di questa Corte, per la forza cogente Ad.04/05/2023 CC R.g. n. 16243 del 2021; estensore: C. Valle del precedente a Sezioni Unite, né alcuna questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, in favore del controricorrente Comune di Roma, come da dispositivo, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia. L’inammissibilità del ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del lo stesso art. 13, se dovuto.

P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stess