Decreto — n. 18041/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10643/2020 R.G. proposto da : MASTROPIERRO LUIGI,rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SPADAVECCHIA; -ricorrente - contro COMUNE DI MOLFETTA; -intimato – avverso la sentenza n. 2423/2019 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 11/11/2019; lettol’atto di rinuncia al ricorso; rilevatoche l’intimata non risulta costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 18041/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MASTROPIERRO LUIGI,rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SPADAVECCHIA; -ricorrente - contro COMUNE DI MOLFETTA; -intimato – avverso la sentenza n. 2423/2019 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 11/11/2019; lettol’atto di rinuncia al ricorso; rilevatoche l’intimata non risulta costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10643/2020 R.G. proposto da : MASTROPIERRO LUIGI,rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SPADAVECCHIA; -ricorrente - contro COMUNE DI MOLFETTA; -intimato – avverso la sentenza n. 2423/2019 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 11/11/2019; lettol’atto di rinuncia al ricorso; rilevatoche l’intimata non risulta costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 22/06/