Sentenza — n. 17990/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18431/2021R.G. proposto da STRACQUADANEO GIUSEPPE, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Carpino –ricorrente – contro COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 187, presso lo studio dell’Avv. Marcello Magnano di San Lio, rappresentato e difeso dall’Avv.Sergio Boncoraglio –controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONEr.g. n. 18431/2021 Cons. est.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 370 cod. proc. civ; Sentenza — n. 17990/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso - articolato per violazione o falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. - censura la dichiara ta inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione nella parte in cui contestava il difetto di legittimazione a compiere l’atto di pignoramento della società Equitalia Gerit S.p.A., in quanto agente della riscossione per la provincia di Roma e, dunque, esercente attività di riscossione fuori dal proprio àmbito territoriale.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18431/2021R.G. proposto da STRACQUADANEO GIUSEPPE, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Carpino –ricorrente – contro COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 187, presso lo studio dell’Avv. Marcello Magnano di San Lio, rappresentato e difeso dall’Avv.Sergio Boncoraglio –controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONEr.g. n. 18431/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –resistente con atto di costituzione – Avverso la sentenza n. 832/2021della CORTE DI APPELLO DI CATANIA, depositata il giorno 19 aprile2021. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 21 marzo 2023dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleANNA MARIA SOLDI, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l.28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede l’accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo.
Lettele memorie depositate da ricorrente e controricorrente . FATTIDI CAUSA 1. Avverso tre ordini di pagamento ex art. 72 - bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rivolti dal procedente Equitalia GeritS.p.A. (in seguito incorporata in Equitalia Sud S.p.A., cui è ope legis succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione) al terzo Comune di Ragusa, notificati rispettivamente nel gennaio, giugno e settembre 2010 ed ascritti causalmente alla riscossione di crediti di natura tributaria, il debitore esecutato Giuseppe Stracquadaneo propose tre distinte opposizioni all’esecuzione (riunite poi in fase di merito) : dedu sse , in sintesi, il difetto di legittimazione attiva della società procedente, la illegittima duplicazione delle cartelle di pagamento, l’impignorabilità delle somme staggite siccome frutti di immobili conferiti in fondo patrimoniale.
2. L’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito.
3. Ricorre per cassazione Giuseppe Stracquadaneo , affid andosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Ragusa; l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato atto di costituzione finalizzato alla partecipazione all’udienza di discussione della causa.r.g. n. 18431/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 4. Fissato per l’udienza pubblica del 21 marzo 2023, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l.n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale.
5. Il P.G. ha formulato conclusioni motiva te con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
6. Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità per tardività del controricorsodel Comune di Ragusa, siccome notificato (a mezzo PEC) il giorno 14 settembre 2021 a fronte della notifica zione del ricorso perfezionata il 7 luglio 2021, elasso quindi il termine all’uopo fissato dall’art. 370 del codice di rito. Deve al riguardo rammentarsi che per le cause di opposizione all’esecuzione – quale, pacificamente, quella in esame - non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva.
L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n.r.g. n. 18431/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018, n. 17328;
Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass.11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892). 1.1. Dalla tardiva notificazione del controricorso ad opera di parte intimata discende poi, in applicazione del dettato dell’art. 370 cod. proc. civ., la inammissibilità della memoria depositata dalla stessa (ed il divieto per la Corte di prendere conoscenza del contenuto dell’atto), per essere stata avviata la causa a trattazione camerale, in mancanza di istanza di discussione in pubblica udienza, unica sedes in cui la parte che nonabbia notificato valido o tempestivo controricorso può svolgere attività difensiva (sull’argomento, cfr.
Cass. 29/10/2020, n. 23921; Cass.11/02/2022, n. 4428).
2. Il primo motivo di ricorso - articolato per violazione o falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. - censura la dichiara ta inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione nella parte in cui contestava il difetto di legittimazione a compiere l’atto di pignoramento della società Equitalia Gerit S.p.A., in quanto agente della riscossione per la provincia di Roma e, dunque, esercente attività di riscossione fuori dal proprio àmbito territoriale.
3. Il secondo motivo di ricorso - riferito a violazione o falsa applicazione dell’art. 48-bis d el d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. - assume la responsabilità del Comune di Ragusa, terzo pignorato, per avere operato la segnalazione di cui al citato art. 48-bis all’agente del la r.g. n. 18431/2021 Cons. est. Raffaele Rossi riscossione, in difetto dei relativi presupposti (in specie, del limite di importo ivi previsto).
4. Preliminare rispetto al vaglio delle doglianze testé riassunte risulta il rilievo dell’inammissibilità per tardività dell’appello deciso con la sentenza in questa sede impugnata. 4.1. Va al riguardo ribadito che l’inammissibilità dell’appello per tardività èrilevabile in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche di ufficio in sede di legittimità, allorquando la relativa questione non sia stata dibattuta davanti al giudice di secondo grado e non abbia formato oggetto di una sua pronuncia, dacché l’indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell’accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr., ex multis, Cass. 30/10/2019, n. 27830;
Cass. 14/5/2019, n. 12718 ; Cass.06/5/2013, n. 10440; Cass. 27/9/2000, n. 12794). Pur senza allegazione della circostanza ad opera delle parti, la Corte di cassazione è abilitata (ed anzi, tenuta) al rilievo della questione ed alle conseguenti declaratorie ove la tardività dell’appello emerga dagli atti di costituzione delle parti, cioè dal ricorso e dal controricorso, dalla sentenza impugnata e dagli atti pervenuti alla Corte su iniziativa delle parti (fascicoli di parte delle fasi di merito) o per il tramite del fascicolo d’ufficio delle fasi di merito(così Cass. 03/4/2015, n. 6821).
Tanto premesso, nella specie, avverso la sentenza in prime cure resa dal Tribunale di Ragusa, pubblicata il 15 marzo 2018, Giuseppe Stracquadaneo interpose appello con atto di citazione notificato il giorno 8 ottobre 2018 (cfr. deduzioni in controricorso ed atti allegati al fascicolo del ricorrente), irrimediabilmente decorso il termine di sei mesi stabilito dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., per l a proposizione dell’impugnazione. La pronuncia di primo grado aveva infatti deciso su controversia qualificata come opposizione all’esecuzione, alla quale,pertanto, per le r.g. n. 18431/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi considerazioni già diffusamente esposte sopra (sub § 1.) non trova applicazione, in ogni fase e grado del giudizio oppositivo, la regola della sospensione feriale dei termini.
5. Ai sensi dell’art. 382, comma terzo, ultimo periodo, cod. proc. civ., la sentenza qui impugnata va quindi cassata senza rinvio, perché il giudizio non poteva essere proseguito, da ciò conseguendo la definitività della pronunciadi primo grado.
6. Il regolamento delle spese del giudizio di appello segue il principio di soccombenza, con condanna dell’allora appellante alla refusione delle stesse, liquidate secondo tariffa come in dispositivo, in favore di ambedue le parti allora appellate.
7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio: nei riguardi del controricorrente Comune di Ragusa, in ragione della tardività della sua costituzione ; nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, perché alla mera costituzione in lite di essa –con deposito di atto privo di argomentazioni difensive poiché finalizzato «alla eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa»- non ha fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale, non assumendo rilevanza l’avvenuta trattazione del ricorso in adunanza camerale (ex multis,Cass. 23/11/2022, n. 34414; Cass., 24/11/2020, n. 26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921).
8. Il tenore della presente pronunzia - che è di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quindi non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame - esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistonoi presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.r.g. n. 18431/2021 Cons. est. Raffaele Rossi P.Q. M. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizio non poteva essere proseguito. Condanna Giuseppe Stracquadaneo alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune di Ragusa e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate, per ciascuna di dette parti, in euro 6.615 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e pre