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Sentenza — n. 17943/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against default notice to third-party mortgagor lacking specific payment terms and enforcement threats.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17943/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the first appeal ground regarding the interpretation of a default notice sent to a third-party mortgagor, while dismissing the second ground on compensation of costs. The court held that a default notice is not a judicial act and must be interpreted comprehensively, requiring specific payment terms and explicit threats of enforcement against the recipient. Consequently, the lower court's ruling was overturned, and the opposition filed by the third party was declared inadmissible due to the lack of these essential elements in the original notice.

Regesto Legislator

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Art. 480, cod. proc. civ.; Art. 92, cod. proc. civ.: A default notice is not a judicial act but a unilateral negotiation subject to comprehensive interpretation; it must explicitly specify payment terms and threaten enforcement against the recipient to be valid, rendering oppositions lacking these elements inadmissible.

Parole chiave

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default notice interpretation third party mortgagor comprehensive act interpretation inadmissible opposition compensation of costs concorso di responsabilità mancata attuazione degli accordi illeciti associazione con scopo economico

Disposizioni normative citate

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Art. 480, cod. proc. civ.
2109, secondo cui non può essere qualificato come atto di precetto ai sensi dell'art. 480, cod.
Art. 1362, cod. proc. civ.
Art. 1363, cod. proc. civ.
Art. 92, cod. proc. civ.
civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando d’interpretare l’atto oggetto di giudizio secondo le univoche specificazioni complessive e non solo secondo la sua parte finale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, cod.
Art. 1324, cod. civ.
civ., in ragione del rinvio ad esse operato dall’art. 1324 cod.
art. 1324 cod. civ
civ., in ragione del rinvio ad esse operato dall’art. 1324 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 09/06/1981, n. 3736
Considerato che: il primo motivo è fondato per quanto di ragione; l’atto di precetto non è un atto del processo esecutivo pur condizionandone lo svolgimento (Cass., 09/06/1981, n. 3736, Cass., 07/12/1985, n.
Cass., 07/12/1985, n. 6165
Cass., 08/04/2003, n. 5507
Cass., 09/03/2018, n. 5664
5507, Cass., 09/03/2018, n. 5664, e Cass., 13/03/2020, n.
Cass., 13/03/2020, n. 7249
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.17618/2021 R.G. proposto da : FONTANA MARIA TERESA, FONTANA NICOLA, elettivamente domiciliati in Messina via San Filippo B ianchi 54, presso lo studio dell’avvocato INTILISANO MARIO (NTLMRA70C16F158A) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro IMPRESA PIZZAROTTI C SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO 116, presso lo studio dell’avvocato BOSCHETTI GIULIANO (BSCGLN62M09E372V) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZANTI ANDREA (MZZNDR75B19B832T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3207/2020 depositata il 16/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che: Nicola e Maria Teresa Fontana ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 3347 del 2017 della Corte di appello Bologna esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - avevano intimato un precetto al Consorzio Geha Sud notificandolo anche all’Impresa Pizzarotti c. s.p.a. quale avente causa dalla società titolare di quote del suddetto consorzio e obbligato solidale, affinché provvedesse al pagamento richiesto; - l’Impresa Pizzarotti si era opposta, ma i deducenti avevano chiarito che nessun atto di precetto era stato notificato all’opponente, mancando, al riguardo, sia l’assegnazione del termine di pagamento sia l’avviso che in mancanza si sarebbe proceduto alle vie coattive; - il Tribunale, constatato quanto allegato dagli opposti, dichiarava cessata la materia del contendere condannando, però, i deducenti alla rifusione delle spese processuali, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, ad avviso della quale l’ambiguità della formulazione dell’intimazione aveva comunque giustificato la reazione processuale, sicché le spese legali dovevano essere regolate secondo il principio di causalità ovvero della soccombenza virtuale; resiste con controricorso l’Impresa Pizzarotti c. s.p.a.; il processo è stato rinviato all’udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n. 21204 del 2022 della Sezione Sesta; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;

Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 480, cod. proc. civ., 1362, 1363, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando d’interpretare l’atto oggetto di giudizio secondo le univoche specificazioni complessive e non solo secondo la sua parte finale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di ritenere sussistenti legittime ragioni di compensazione delle spese di lite;

Considerato che: il primo motivo è fondato per quanto di ragione; l’atto di precetto non è un atto del processo esecutivo pur condizionandone lo svolgimento (Cass., 09/06/1981, n. 3736, Cass., 07/12/1985, n. 6165), sicché: - non p uò essere equiparato alla domanda giudiziale – nonostante la comunanza di alcuni effetti sostanziali quali l’interruzione della prescrizione – rispetto alla sequenza coattiva, atteso che la sua mancanza e non solo nullità, se non tempestivamente opposte, non si riverberano su quel processo; - pur essendo richiamato dall’art. 125, cod. proc. civ., non può dunque negarsi il suo profilo di atto non processuale finalizzato a determinati effetti legali; ciò posto, inerendo l’interpretazione solo agli atti che contengono un regolamento (legislativo, amministrativo o contrattuale), ovvero una programmazione d’interessi, in relazione all’atto di precetto, alla stregua di quanto accade per l’atto di costituzione in mora, si pone, invece, una diversa questione di sussunzione della fattispecie al fine di vagliarne gli effetti giuridici (Cass., 17/11/2020, n. 26189); una prospettiva qualificatoria assume Cass. 31/01/2014, n. 2109, secondo cui non può essere qualificato come atto di precetto ai sensi dell'art. 480, cod. proc. civ., l’invito al pagamento rivolto dal creditore al proprio debitore quando, per la carenza dei requisiti richiesti da detta norma -in specie, l’intestazione, l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, l’indicazione delle parti, la sottoscrizione del creditore e/o del suo difensore, l’elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza- non sia riconoscibile come atto di precetto, pur se fatto notificare unitamente al titolo esecutivo; in questo senso va detto che sussistono analogie con il principio per cui ai fini dell’interpretazione delle domande giudiziali non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dagli artt. 1362 e seguenti, cod. civ., poiché, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione dell'attore rileva normativamente solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto svolgendo le difese; pertanto, fermo il giudizio di fatto del giudice di merito in ordine al contenuto dell’atto –giudizio di fatto rilevante in quanto il precetto non è un atto processuale neppure all’interno al giudizio oppositivo – spetta al giudice di legittimità qualificare l’atto stesso sulla base delle circostanze fattuali accertate dal giudice di merito; d’altro canto, la giurisprudenza di questa Corte osserva l’applicabilità delle regole di ermeneutica pattizia al negozio unilaterale, come tale integrante un impegno volontaristico verso gli effetti ricercati con esso, e non derivanti come tali dalla legge secondo quanto accade per gli atti in senso stretto:

Cass.06/05/2015, n. 9127 afferma, in tal senso, che le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., in ragione del rinvio ad esse operato dall’art. 1324 cod. civ., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi, sicché, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell'interpretazione complessiva dell’atto; nella requisitoria scritta del Pubblico Ministero, si richiama in particolare l’attenzione sui precedenti di Cass., 08/04/2003, n. 5507, Cass., 09/03/2018, n. 5664, e Cass., 13/03/2020, n. 7249; in questi arresti si è affermato il principio per cui quando un terzo costituisce un’ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso d’inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore d’ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto stesso il bene del terzo che s’intende eventualmente sottoporre a esecuzione forzata, sicché va rigettata per difetto d’interesse l’opposizione a precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nell’intimazione in questione, se dal precetto stesso si evinca che esso non solo non presuppone l'obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, ma neppure contiene la minaccia della parte creditrice di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati; anche le sentenze in questione, a ben vedere, offrono conto della corretta sussunzione dell’atto nella fattispecie legale, non trattandosi di atto di precetto nei confronti del terzo; traendo le fila, deve di conseguenza osservarsi che, non potendo trovare applicazione le regole di ermeneutica negoziale invocate, la censura in scrutinio, formulata invocando quelle norme, è, “parte qua”, inammissibile; per converso, sul piano della qualificazione, la censura, nella parte in cui invoca la violazione –ovvero la corretta interpretazione – dell’art. 480, cod. proc. civ., risulta fondata, cogliendo la sostanza della deduzione “parte qua” pure formulata, perché, dovendo l’effetto giuridico essere normativamente collegato alla configurata intimazione, deve osservarsi che questa è stata palesata e deve dirsi presente solo nei confronti del Consorzio, nei suoi elementi tipici inclusivi della specifica assegnazione del termine di pagamento in uno alla correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello; il secondo motivo è assorbito; la causa può essere quindi decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti; non sussistendo il precetto quale avversato, l’opposizione deve dichiararsi inammissibile; d’altro canto, la peculiarità della vicenda in uno all’assenza di un esplicito e consolidato orientamento in termini nel senso qui ricostruito, come mostra la requisitoria del Pubblico Ministero, giustificano la compensazione delle spese processuali di tutto il giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissi