Ordinanza Interlocutoria — n. 17812/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20336/2020 R.G. proposto da : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA alla via MARCELLO PRESTINARI, n. 13, presso lo studio dell’avvocato GIANNI SAVERIO (GNNSVR55A14H199D) rappresentato e difeso dall'avvocato NAPOLEONI ROBERTO (NPLRRT54L09L182T) - ricorrente – contro LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. in liquidazione , in persona del legale, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE CESARE MASSIMO (DCSMSM59B18A662V) -controricorrente – nonchécontro COMUNE BARI, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via BARNABA TORTOLINI n. 30, presso lo STUDIO PLACIDI rappresentato e difeso dall'avvocato SAVINO ROBERTO (SVNRRT58A07A662G) - controricorrente – nonchécontro CURATELA FALLIMENTO SINISI GIACOMO - intima ta - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO BARI n. 1479/2019 depositata il 28/06/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 112 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 17812/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Atradius Credito Y Caucion SA de Seguros Y Reaseguros propone ricorso per cassazione su un unico motivo. Resistono con separati controricorsi la Lavori e costruzioni S.r.l. in liquidazione e il Comune di Bari che ha altresì depositato memoriaper l’adunanza camerale del 15/06/2023. RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso è proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 5, comma 4 della legge n. 741 del 10/12/1981, recante Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20336/2020 R.G. proposto da : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA alla via MARCELLO PRESTINARI, n. 13, presso lo studio dell’avvocato GIANNI SAVERIO (GNNSVR55A14H199D) rappresentato e difeso dall'avvocato NAPOLEONI ROBERTO (NPLRRT54L09L182T) - ricorrente – contro LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. in liquidazione , in persona del legale, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE CESARE MASSIMO (DCSMSM59B18A662V) -controricorrente – nonchécontro COMUNE BARI, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via BARNABA TORTOLINI n. 30, presso lo STUDIO PLACIDI rappresentato e difeso dall'avvocato SAVINO ROBERTO (SVNRRT58A07A662G) - controricorrente – nonchécontro CURATELA FALLIMENTO SINISI GIACOMO - intima ta - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO BARI n. 1479/2019 depositata il 28/06/2019.
R.g. n. 20336 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 1 5/ 06/ 2023 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Il Comune di Bari addivenne a una convenzione di concessione con l’Associazione Temporanea d’Impresa tra la Sinisi Giacomo e la Lavori e costruzioni S.r.l., che aveva quale capogruppo la Sinisi Giacomo, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondariain Santo Spirito, contrada Enziteto. L’Associazione Temporanea d’Imprese prestò tre polizze fideiussorie con la S ocietà Italiana Cauzione SIC S.p.a., per la garanzia dell’adempimento dei lavori.
Il Comune di Bari, in seguito all’inadempimento ed alla rescissione degli atti di concessione, convenne in giudizio le società componenti l’Associazione Temporanea per ottenere il pagamento in solido di una somma di denaro, oltre alla pe nale per il perio do successivo. La Lavoro e costruzioni S.r.l. propose domanda riconvenzionale con richiesta di condanna del Comune di bari al pagamento di un controcredito. La Società Italiana Cauzioni S.p.a. pure si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Nelle more del giudizio la Sinisi Giacomovenne dichiarata fallita e la Società Italiana Cauzione S.p.a. cedette il proprio portafoglio alla Atradius Credit InsuranceN.V.
Il Tribunale di Bari rigettò la domanda di condanna,assorbita la domanda di escussione delle polizze fideiussorie svolta nei confronti della garante. In secondo grado su impugnazione del Comune di Bari la Corte territoriale, con sentenza n. 1479 del 28/06/2019, ha accolto l’appello con riferimento alla doglianza relativa al ritenuto assorbimento della domanda di escussione nei confronti della R.g. n. 20336 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle garante. Ha stabilito che nel giudizio in cui si era formato il giudicato esterno non fu promossa alcuna domanda nei confronti della fideiubenda, e, pertanto, ha ritenuto che nel presente giudizio non si era verificato alcun giudicato soggettivo e dunque ha ritenuto errato far discendere dal rigetto della domanda nei confronti del debitore principale il rigetto della domanda promossa nei confronti della garante.
La Atradius Credito Y Caucion SA de Seguros Y Reaseguros propone ricorso per cassazione su un unico motivo. Resistono con separati controricorsi la Lavori e costruzioni S.r.l. in liquidazione e il Comune di Bari che ha altresì depositato memoriaper l’adunanza camerale del 15/06/2023. RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso è proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 5, comma 4 della legge n. 741 del 10/12/1981, recante Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.
La ricorrente sostiene che la Corteterritoriale abbia omessa la pronuncia riguardo l’eccezione di liberazione del garante per estinzione delle fideiussioni,ai sensi dell’art. 5, comma 4 , della l. n. 741 del 1981, per evidente decorso del termine di sei mesi per l’effettuazione del collaudo, termine espressamente previsto dalla detta norma. Il Collegio ritiene che venendo in esame questione attinente il collaudo, o il ritardo nell’ effettu azione di esso, la controversia rientri nell’attribuzione tabellare della Sezione I civile di questa Corte, che risulta essersi già espressa, con plurimi provvedimenti, in materia ed alla quale risulta attribuita in via generale la materia dell’appalto di opere pubbliche e in generale della responsabilità della Pubblica Amministrazione ( da ultimo Cass. n. 5744 del R.g. n. 20336 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore:
C. Valle 22/02/2022 e in precedenza: Cass. n. 7194 del 13/03/2019 Rv. 653632 –01; Cass n. 11189 del 09/05/2018 Rv. 648900 - 01). La causa deve, pertanto,essere rinviata a nuovo ruolo e gli atti trasmessi alla Sezione I civile di questa Corte. Il Collegio dispone, altresì, il deposito nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone trasmettersi gli atti alla Sezione I civile. Così deciso in Roma, nella camera di co