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Ordinanza — n. 17779/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17779/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17779/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20325/2019 proposto da: BERTOLDO VALTER, elettivamente domiciliato in Roma Viale delle Milizie 9 presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ACUNTI che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO TRAVERSI; -ricorrente - contro GERARDI FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Adriana, 4 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANGELINI che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO FONTANAZZA; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2101/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 2/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/02/2023 dal Consigliere Dott. ANTONIETTASCRIMA. FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 447-bisc.p.c. Valter Bertoldo espose che :

Regesto Legislator

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art. 433 c.p, art. 100 cod. proc. civ, art. 111 Cost; Ordinanza — n. 17779/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con tale motivo, rubricato « Ultrapetizione, violazione del giudicato interno, mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, pronuncia su u punto non devoluto al giudice di appello – Violazione di legge ex art. 360 n.

Parole chiave

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pagamento del canone di locazione compensazione della rendita pagamenti rateali compensazione dei crediti arretrati di mantenimento deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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art. 433 c.p
art. 100 cod. proc. civ
art. 111 Cost
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20325/2019 proposto da: BERTOLDO VALTER, elettivamente domiciliato in Roma Viale delle Milizie 9 presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ACUNTI che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO TRAVERSI; -ricorrente - contro GERARDI FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Adriana, 4 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANGELINI che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO FONTANAZZA; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2101/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 2/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/02/2023 dal Consigliere Dott. ANTONIETTASCRIMA. FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 447-bisc.p.c. Valter Bertoldo espose che :

a) i n data 31/05/2013 aveva acquistato la proprietà di un immobile sito in Ciriè, al corso M artiri della libertà , n. 49 , locato , in virtù di contratto stipulato nel 1987 tra ilproprietario Pietro Novero e Franco Gerardi ed adibito da quest'ultimoal l'esercizio della propria attività professionale di avvocato;

b) il rapporto locatizio era proseguito con A gostina Spezzati, coniuge dell'originario locatore e dante causadel Bertoldo;

c) il conduttore dal f ebbraio 2008 fino al 2013 aveva corrisposto un importo mensile di euro 310, comprensivo di canone di contribuzione alle spese, salvo poi trasferire il proprio studio in unaltro locale dello stesso stabile;

d) aveva avuto in consegna il locale acquistato direttamente dalla proprietaria, salvo poi ad ess ere destinatari o di un'azione possessoria intentata dal Gerardi, acc o l ta a seguito di reclamo proposto da quest'ultimo, cui l'unità era stata riconsegnata nel luglio 2015; e)il conduttore per il periodo successivo alla riconsegna sino al settembre 2017, e poca di rilascio dell'immobile a seguito di convalida di sfratto per finita locazione, avev a o messo qualsiasi pagamento a titolo di canone e spese. Tanto premesso,il Bertoldo chiese al Tribunale di Ivrea la condanna del Gerardial pagamento, tra l'altro, della somma complessiva di euro 8.060,00, oltre interessi erivalutazione, pari alla somma degli importi mensili maturati a suo credito e non onorati.

Il Gerardi si costituì e negòdi aver mai concordato il pagamento di importi eccedenti lire 120.000 (di cui lire 20.000 per concorso spese ) al mese, come da contratto concluso per iscritto con il proprietario dell'epoca,proseguito con la vedova di questi e quindi, dopo l'acquisto dell'unità immobiliare, con il ricorrente, senza che fosse intervenuta alcuna ulteriore convenzione idonea a modificare tal e import o, pari , nell’equivalente di 26 mesi, ad euro 1 . 342,64 e a d euro 268,32 , e formando il supero oggetto di azione di ripetizione p romoss a nei confronti d ella v edova dell'originario locatore all'epoca ancora pendente.Eccepì in compensazione una pluralità di contrapposti crediti di entità superiore alla ragione asseritamente vantata dal ricorrente e riconducibile a statuizioni giudiziarie intervenute in danno del Bertoldo e analiticamente illustrate; concluse, per quanto qui rileva,per il rigetto delle domande del ricorrente.

Il Tribunale adito rigettò la domanda del B ertoldo e lo condann ò alle spese del grado, sul rilievo che la domanda formulata dal ricorrente doveva intendersi sottesa a conseguire uno specifico adempimento dal convenuto,sicché il relativo onere probatorio incombeva sul medesimo ricorrente(così sembra doversi intendere quanto riportato a p. 3 della sentenza di secondo grado), onere assolto solo in relazione alla sussistenza del rapporto ma non anche in relazione al pretes o ammontare del canone in euro 310 mensili, deponendo in senso contrarioil tenore del testo contrattuale e non costando convenzioni , neppure allegate, modificative intervenute successivament e tal i da determinare nell'entità detta l'obbligazione del conduttore;la morosità del conduttore era dunque accertata negli importi dallo stesso ammessi ma tale esposizione debitoria doveva tenersi interamen te estinta per effetto di compensazione con contrapposte e superiori r agioni creditorie.

Avverso tale sentenza il Bertoldo propose appello,sostenendo che il giudice di primo grado non aveva preso in considerazione sia il tenore di un altro e precedente ri corso proposto dal Gerardi dinanzi al medesimo ufficio giudiziario,nel contesto del quale il conduttore aveva indicato,con valenza confessoria, in euro 310 ,00 mensili l'ammontare del canone relativo alla locazione in parola,sia di una relazione di stima redatta da un intermediario immobiliare, dalla quale era consentito desumere il valore locatizio del bene pari nel 2014 a circa 500,00euro; contestò l'accoglimento dell'eccezione di co mpensa zione sollevata dall'appellato, deducendo al riguardo l ’ av v e n uto rateale ristoro delle spese liquidate dal medesimo tribunale con unapregressa sentenza, in data antecedente a quella appellata,la quale, quindi , avrebbe dovuto statuire una condanna del Gerardi al pagamento quantomeno della minor somma dallo stesso riconosciuta a debito; inoltre, impugn ò la regolamentazione delle spese processuali effettuatain base al principio della soccombenza senza tener conto di alcune circostanze che avrebbero dovuto comportare la condanna alriguardo del Gerardi.

L'appellato si costituì contestando i motivi di appello,di cui chiese il rigetto. La Corte di appello di Torino , con sentenza n. 2101/2018, pubblicata il 2 gennaio 2019, rigettò il gravame e condannòl’appellante alle spesedi quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito Valter B ertoldo ha proposto ricorso per cassazione sulla base disette motivi. Franco Gerardi ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale articolato in sei motivi. Il ricorrente principale ha depositato controricorso a ricorso incidentale. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni.

Entrambe le partihanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del r icorso principale è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 429 e 430 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 429 e 430 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: nullità del procedimento e/o della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.». Lamenta il ricorrente principale che la Corte di appello, all’udienza del 12.12.2018, all’esito della discussione, si sia ritirata in camera di consiglio e, «rientrata in aula», abbia dato lettura del dispositivo , omettendo di esporre «le ragioni di fatto e di diritto della decisione»ed omettendo di fissare nel dispositivo medesimo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza che è stata comunque depositata in data 2 gennaio 2019. 1.1 Il motivo è infondato, alla luce del principio già affermato da questa Corte, secondo cui, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p . c., come modificato dall'art. 53, comma 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - applicabile alle controversie instaurate in primo grado successivamente al 25 giugno 2008 -, che prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e, salvo che fissi un termine non superiore a sessanta giorni, delle ragioni in fatto e diritto della decisione, non è richiamato dall'art. 437, comma 4, c.p.c. e, pertanto , non si applica al giudizio di appello, alla cui udienza di discussione il giudice, in forza dell'art. 437, comma 1, c.p.c., deve dare lettura del solo dispositivo(Cass. s ent enza n. 18627 del 5/08/2013 ) .

Peraltro, nel rito del lavoro, il principio generale dell'impugnabilità della sentenza solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della stessa, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, soffre la sola deroga eccezionalmente prevista dall'art. 433 c.p.c. (appello con riserva di motivi), per il caso in cui sia stata intrapresa l'esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza (arg. ex Cass., ordinanza n. 19775 del 20/06/2022).

2. Con il secondo motivo del r icorso principale , denunciando «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 434 e, 436 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio del tantum devolutum quantum appellatumin relazione all’art . 360, n. 4, c.p.c. », il ricorrente principale rappresenta che il Tribunale di Ivrea, con la sentenza n. 506/2018, esaminando l’eccezione di compensazione formulata dall’avv. Gerardi nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, aveva ritenuto la stessa fondata in quanto aveva considerato «documentalmente provato che parte resistente sia creditrice verso Bertoldo Valter dell’importo di € 5.511,09 per spese giudiziali ed € 382,00 per esposti (doc. 4, 5, 8, 10 resistente) », ritenendo incidentalmente provato che tale credito risiedesse nelle spese «liquidate in favore dell’attuale appellante (rectius, appellato) a titolo di spese del grado con la sentenza 8.3.2017 n.ro 561 di questa Corte pronunciata “inter partes”».

Sostiene il ricorrente che , nonostante sul punto il Gerardi non avesse proposto appello incidentale la Corte di meritoha ritenuto infondato il motivo di appello proposto al riguardo dal Bertoldo e considerato fondata l’eccezione di compensazione formulata dal Gerardi «in virtù di ragioni, fatti ed importi altri e diversi rispetto a quelli considerati dal Tribunale di Ivrea e rinvenienti il proprio (preteso) titolo in documenti che il Giudice di prime cure non aveva minimamente menzionatoné considerato nella sentenza e che, pertanto, non erano stati oggetto del motivo di appello proposto dal Sig.

Bertoldo». Evidenzia il ricorrente che la Corte territoriale ha reputato che il Tribunale avesse preso in considerazione in proposito solo i crediti liquidati a titolo di spese del grado con la sentenza n 561 dell’8.3.2017 mentre all’udienza del 12 dicembre 2018 (udienza di discussione) dinanzi alla Corte di appello il difensore dell’appellato aveva riferito dell’avvenuta corresponsione dell’importo pari ad euro 15.973,00 ma aveva sottolineato il permanente inadempimento ai precetti contenuti nell’ordinanza dell’11.5.2014 del Tribunale di Torino nonché della sentenza di quella medesima Corte n. 561 già richiamata.

Precisato che la menzionata ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 669-terdeciesc.p.c. nell’ordinare al Bertoldo l’immediata consegna in favore del Gerardi del bene locato, aveva determinato, altresì, ai sensi dell’art. 614-bisc.p.c., in euro 50,00 pro die la somma che il Bertoldo avrebbe dovuto corrispondere al primo in caso di mancata esecuzione spontanea del decisum e che, relativamente all’obbligazione pecuniaria insorta in conseguenza del mancato ottemperamento spontaneo dell’ordine di riconsegna, mai venuto meno nonostante la successiva fase del merito e del secondo grado, il Bertoldo, in base al conseguente conteggio mai contestato, era ancora tenuto a pagare l’importo di euro 17.500,00, la Corte di merito ha reputato del tutto inutile scrutinare le ulteriori ragioni creditorie allegate dal Gerardi, essendo sufficiente l’importo da ultimo indicato a determinare l’effetto estintivo delle ragioni vantate dal Bertoldo pari soltanto ad euro 8.060,00 in linea capitale.

Sostiene il ricorrente che, in mancanza di espressa domanda formulata in via di appello incidentale, volta a riformare il capo della sentenza con cui il Tribunale si era pronunciato sull’ammontare del credito da portare in compensazione e sul titolo da cui esso derivava, la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare entro i limiti del devolutum. Peraltro, qualora la Corte di merito si fosse limitata a confermare il capo di sentenza impugnato e, quindi, a ritenere «documentalmente provato che parte resistente sia creditrice verso Bertoldo Valter dell’importo di € 5.511,09 per spese giudiziali ed € 382,00 per esposti», per effetto dell’accoglimento del primo motivo di appello proposto dal Bertoldo, e, quindi, del riconoscimento dell’importo di 8.060,00 (oltre interessi e rivalutazione) a credito dello stesso, la compensazione di cui avrebbe potuto fruire l’avv.

Gerardi sarebbe stata solo parziale, residuando in favore del Bertoldo la differenza tra 8.060,00 ed 5.839,09,debito accertato dalla sentenza del Tribunale di Ivrea e, in ipotesi, confermato in sede di appello, con ogni conseguenza in ordine alla individuazione della parte soccombente nei due gradi di giudizio e quindi sulla regolamentazione delle spese. Rappresenta il ricorrente che, qualora il credito opposto in compensazione dall’avv. Gerardi fosse –come dal ricorrente auspicato - ritenuto inesistente o anche solo inferiore all’importo di euro 8.060,00, il Giudice del rinvio o questa Corte dovrebbe espressamente pronunciarsi sulla domanda del Bertoldo volta alla condanna del Gerardi al pagamento del predetto importo, oltre interessi e rivalutazione. 2.1.

Il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità per difetto di specificità, è, in ogni caso, infondato alla luce del principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 25/05/2018, n. 13195 e secondo cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (principio già affermato da Cass., Sez.

Un., 12/05/2017, n. 11799). Ed invero l’appellato risulta avereffettivamente richiamato nella comparsa di appello ogni domanda e eccezione non accolta, cioè non decisa e dunque rimasta assorbita,in primo grado come peraltro testualmente riportatoa p. 18-19 del controricorso con ricorso incident ale .

3. Va poi esaminato, seguendo l’ordine logico delle questioni , il secondo motivo del ricorso incidentale che pone una questione di caratterepregiudiziale. 3.1. Va premesso che va disattesa l’eccezione, sollevata dal ricorrente principale, di inammissibilità del ricorso incidentale, atteso che l'interesse all'impugnazione(la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio), manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla relativa contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. -va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'accoglimento del gravame e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile; conseguentemente deve escludersi l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo il caso che da quest'ultima possa dedursi un'implicita statuizione contraria all'interesse della parte medesima, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato (Cass. n. 26921 del 10/11/2008;

Cass. n. 17193 del 9/10/2012; Cass., ord., n. 722 del 15/01/2018), come si deve ritenerenella specie. Invero, occorre considerare la motivazione della sentenza impugnata p.VI:nella stessa si afferma che «va riformata la sentenza di prime cure sul punto peraltro solo in esito ad un accertamento incidentale con pretese di divenire “res iudicata” ma che non troverà riscontro nella parte dispositiva atteso che … l’impugnazione non merita comunque accoglimento». E’ palese che questa affermazione esprime un espresso avviso del giudice di appello nel senso di ritenersi abilitato dal tenore dell’appello ad occuparsi del “punto” cui si allude e cui – come di seguito si dirà – pertiene il secondo motivo del ricorso incidentale. 3.2.

Con tale motivo, rubricato « Ultrapetizione, violazione del giudicato interno, mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, pronuncia su u punto non devoluto al giudice di appello – Violazione di legge ex art. 360 n.

3. Violazione degli art. 101 -112 c.p.c. 329 –346 – 434 c.p.c. art. 11 Costituzione, nullit à del procedimento e della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c.», il ricorrente incidentale denuncia che la sentenza impugnata in questa sede sarebbe una tipica sentenza “a sorpresa” in cui la questione che orienterebbe la ratio decidendi comparirebbe per la prima volta nella motivazione della sentenza, essendo del tutto assente nell’atto introduttivo e nell’appello ed anzi l’esclusione di tale questione dal thema decidendumsarebbe stata già stabilita dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto. in particolare, come riportato in sintesi a p. 2 del controricorso con ricorso incidentale, il Gerardi censura la sentenza impugnata «per aver accertato … [l’]aumento[del canone di locazione] in forza di un accordo negoziale successivo al contratto, mai allegato dall’attore\appellante ed anzi in contrasto con altre opposte allegazioni di questi.

Accertamento in contrasto con uno specifico punto della sentenza di primo grado (All. C p. 5 primo, secondo e terzo paragrafo) non impugnato dall’appellante (che, anzi, nell’atto di appello aveva indicato il canone richiesto come effetto degli aggiornamenti di legge” e non di nuovo accordo, cfr. All. D pag. 2 punto 1 rigo 12-14)». In particolare, al riguardo l’appellante incidentale deduce che il Tribunale di Ivrea nella sentenza di primo grado n. 506/2018 aveva motivato la sua decisione affermando che: «Preso atto del contenuto del documento contrattuale, il locatore non ha espressamente dedotto in ricorso che fosse intervenuta una modifica delle condizioni contrattuali concordate dalle parti, né, tantomeno, ha allegato una simulazione relativa oggettiva del contratto per la partede quo [così testualmente].Parte attrice si è limitata nelle proprie difese soltanto a dare atto che a partire dal 1.2.2008 Franco Girardi avrebbe versato un maggiore importo a favore del precedente locatore sino alla data del 30.4.2013 (cfr. ricorso introduttivo p.

2) senza allegare specificamente se tale pagamento fosse stato il frutto di un accordo tra le parti, contemporaneo o successivo alla stipula del negozio, volto a modificare le condizioni contrattuali stabilite. In carenza di tale specifica allegazione, la pattuizione convenzionale del canone e degli oneri accessori deve essere ritenuta efficace e vincolante ad ogni effetto tra le parti contraenti. Quanto agli oneri accessori poi, parte attrice non ha allegato (né tantomeno dimostrato) che l’importo dovuto per oneri accessori a fine anno fosse superiore a quello forfettizzato …».

Rappresenta, inoltre, il Gerardi che, nel proprio atto di appello , il Bertoldo aveva censurato la sentenza di primo grado esclusivamente per aver il Tribunale ritenuto provato che l’ammontare del canone (che deduceva aumentato «per effetto degli aggiornamenti di legge») fosse di euro 310,00 ma, conseguentemente, non aveva impugnato affatto l’accertamento del primo giudice circa la mancata allegazione di fatti e circostanze implicanti una modifica negoziale del canone stabilito e per porre rimedio tardivamente alla carenza di allegazioni in proposito, l’appellante aveva precisato che l’importo «del canone mensile di € 310,00» risultava determinata «per effetto degli aggiornamenti di legge».

Sostiene, quindi, il Gerardi che,se la fonte dell’aumento del canone era stata individuat a dall ’appellante negli aggiornamenti di legge del canone contrattuale, la Corte di merito avrebbe ecceduto i propri poteri accertando una diversa fonte negoziale del credito (preteso accordo per fatti concludenti) mai menzionata dal Bertoldo né in primo né in secondo grado, con evidente vulnus al principio del contraddittorio garantito dall’art. 111 Cost., non essendo stato il Gerardi posto in condizione di difendersi da una deduzione comparsa per la prima volta nel corpo della sentenza di secondo grado senza essere stata mai sollevata dall’attore/appellante, come già stato stabilito dalla sentenza di primo grado. 3.1.

Il motivo è fondato e va, pertanto, accolto. Dall’esame della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, atti cui questa Corte ha accesso in virtù del vizio denunciato e comunque riportati in modo sufficiente nel ricorso incidentale, risulta che effettivamente l’appellante non aveva specificamente censurato la parte della sentenza di primo grado che accertava la mancata allegazione dell’intervenuta modifica negoziale del canone contrattuale; né l’allegazione nell’atto di appello che il Gerardi aveva nel proprio ricorso in altro giudizio “riconosciuto” “l’ammontare del canone mensile in euro 310,00 per effetto degli aggiornamenti di legge” consentiva alla Corte di merito di accertare una diversa fonte negoziale relativa alla determinazione del canone (preteso accordo “per facta concludentia”), cui il Bertoldo non risulta abb i a mai fatto riferimento nei gradi di merito, sicché sussistonoi vizi lamentati con il mezzo in scrutinio.

Quando la Corte torinese, nel passo riportato sopra sub 3.1. si è ritenutalegittimata ad occuparsi del “punto” cui ivi si allude, è incorsa in un’evidente ultrapetizione rispetto a ciò che era stato devoluto in appelloall’esito del contraddittorio svoltosi nel giudizio di primo grado. L’accertamento che ha compiuto circa l’accordo convenzionale ha inciso sulladecisione e, dunque, il motivo, apprezzato alla stregua dell’ art. 360-bis n. 2 c.p.c. (secondo la lettura datane da Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi), risulta pienamente ammissibile, perché la violazione di norma del procedimento è stata decisiva ed incidente ai fini dell’accertamento delle debenze reciproche delle parti.

4. All’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale consegue l’assorbimento dell’esame degli ulteriori motivi del detto ricorso nonché di quelli ulteriori del ricorso principale.

5. Conclusivamente,vanno rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso principale, va accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiaratoassorbito l’esame degli ulteriori motivi del ricorso principale e di quello incidentale; la sentenza impugnata va cassatain relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

6. Tenuto conto dell’esito del presente giudizio di legittimità, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del solo ricorrenteprincipale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corterigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito l’esame degli ulteriori motivi del ricorso principale e di quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, in diversa composizione; ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussisten