Cassation court dismisses appeal for non-joined claim due to failure to raise omission of ruling in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Antonio Barone inadmissible because he failed to challenge the lower court's omission to rule on his specific claim during the second instance. While the court allowed the appeal for Antonio Santangelo regarding the same issue, Barone's argument relied on a ground he incorrectly asserted was already decided against him in the appellate judgment. The decision rests on the principle that a defect of omission of ruling cannot be raised in cassation if it was not properly contested in the prior appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380-bis.2 c.p.c.: A defect of omission of ruling cannot be raised in cassation if the party did not properly contest it in the second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 33345/18 proposto da: -) Barone Antonio e Santangelo Antonio , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Carmela Trottain virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle finanze; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 17 aprile 2018 n. 2481; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2012 Antonio Barone ed Antonio Santangelo, insieme ad altre persone, convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; Oggetto:medici specializzando -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
2. Con sentenza n. 8281 del 2016 il Tribunale rigettò la domanda di Antonio Santangelo, sul presupposto che questi si era iscritto alla scuola di specializzazione prima del 31 dicembre 1982, e quindi prima che fosse sorto per lo Stato italiano l’obbligo di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione. Nulla statuì espressamente in merito alla pretesa di Antonio Barone, se non che il suo diritto non era prescritto. La suddetta sentenza fu appellata dai soccombenti.
3. Con sentenza 17.4.2018 n. 2481 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata:
a) l’appello di Antonio Santangelo fu rigettato perché iscritto alla scuola di specializzazione nel 1981;
b) gli appelli degli altri medici rimasti soccombenti in primo grado furono rigettati per maturata prescrizione del diritto;
c) nulla si disse espressamente, nemmeno nella sentenza d’appello, circa la posizione di Antonio Barone.
4. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Antonio Barone ed Antonio Santangelo, unitamente agli altri consorti di lite. La Presidenza del Consiglio ed i tre ministeri non si sono difesi. Fissata la trattazione del ricorso ex art. 380-bis.1. c.p.c. per la adunanza camerale del 14 luglio 2021, con ordinanza n. 39417 del 2021 questa Corte decise sulle posizioni dei ricorrenti diversi da quelli indicati in epigrafe. Con separata ordinanza dispose invece la separazione delle posizioni di Antonio Barone ed Antonio Santangelo, rinviando solo per essi la trattazione a nuovo ruolo.
Ciò sul presupposto che rispetto ai motivi di impugnazione da essi proposti fosse pregiudiziale l’esito della questione di pregiudizialità comunitaria sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione Europea dalle Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza 29.10.2020 n. 23901. La trattazione è stata quindi nuovamente fissata per le residue posizioni nell’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e in vista di essa non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
I motivi di ricorso che riguardano la posizione di Antonio Barone e Antonio Santangelo sono soltanto il secondo (che concerne ambedue i ricorrenti) ed il quarto (che concerne il solo Antonio Barone).
2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano che ingiustamente la Corte d’appello ha rigettato la loro domanda risarcitoria, sul presupposto che si fossero iscritti alla scuola di specializzazione prima dell’anno accademico 1983-84. Allegano in punto di fatto che Antonio Barone si era iscritto alla scuola di specializzazione il 29 dicembre 1981 ed Antonio Santangelo il 27 gennaio 1981; deducono che ad essi spettava pertanto il risarcimento quanto meno per la frazione del corso di specializzazione successiva al 1° gennaio 1983, a nulla rilevando che l’iscrizione fosse avvenuta in epoca anteriore.
3. Il ricorso di Antonio Santangelo. Nella parte in cui si riferisce alla posizione di Antonio Santangelo il ricorso è fondato. Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso proposto da AntonioSantangelo. La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.
Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”. Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione. 3.1. La sentenza impugnata ha tuttavia rigettato integralmente la domanda attorea, sul presupposto che Antonio Santangelo si fosse iscritto alla scuola di specializzazione prima dell’anno accademico 1981- 1982. La decisione non è quindi conforme ai princìpi sopra riassunti, e va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, affinché provveda alla liquidazione del danno in coerenza con la decisione delle Sezioni Unite sopra ricordata.
4. Il ricorso di Antonio Barone. Il ricorso proposto da Antonio Barone va, invece, dichiarato inammissibile, perché prospetta una censura che prescinde dal contenuto effettivo della sentenza impugnata, e dunque non è pertinente rispetto ad essa. 4.1. Nel ricorso per cassazione la difesa di Antonio Barone assume infatti che la domanda proposta dal proprio assistito fu rigettata per essersi questi iscritto alla scuola di specializzazione prima del 1983 [p. 6, secondo capoverso, punto (b), del ricorso], ed assume che tale statuizione fu erronea in punto di diritto. 4.2.
Tuttavia la sentenza impugnata non contiene affatto una simile statuizione. Si legge infatti nella sentenza impugnata che: -) solo la domanda di tre degli originari attori fu rigettata perché iscritti prima del 1982: e cioè la domanda di Antonio Sepe, Antonio Santangelo ed Emilia Covello ; -) le restanti domande furono rigettate per prescrizione; -) solo i suddetti Sepe, Santangelo e Covello proposero appello invocando il principio per cui la remunerazione sarebbe loro spettata a partire dal 1° gennaio 1983. Nessuna statuizione esplicita è contenuta invece nella sentenza d’appello con riferimento alla posizione di Antonio Barone.
Su di lui la sentenza d’appello, semplicemente, tace. 4.3. Il ricorso, pertanto, ha proposto una impugnazione avverso un capo di sentenza inesistente. Né questa Corte potrebbe ovviamente rilevare d’ufficio il vizio di omessa pronuncia, trattandosi di censura riservata all’iniziativa della parte (ex multis, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28072 del 14/ 10/2021, Rv. 662554 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013, Rv. 625408 - 01, e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005, Rv. 583090 - 01). Il ricorso sarebbe, altresì, inammissibile persino se si volesse interpretare la sentenza d’appello nel senso che, secondo il giudice di secondo grado, la domanda di Antonio Barone in primo grado fu rigettata perché iscritto alla scuola prima del 1983.
In tal caso, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza d’appello là dove ha affermato che la questione dell’epoca dell’iscrizione fu prospettata (in appello) dai soli “Sepe, Santangelo e Covello”, statuizione che invece non è stata censurata. 4.4. Benché il rilievo che precede sia assorbente, reputa opportuno il Collegio aggiungere che anche la sentenza di primo grado, come già detto nello “Svolgimento del processo” che precede, non adottò alcuna statuizione espressa nei confronti di Antonio Barone. In essa, infatti, dopo l’affermazione che Antonio Barone interruppe validamente la prescrizione del diritto al risarcimento, nulla si statuisce con riferimento alla posizione di questi, né si afferma in alcun punto che la sua domanda dovesse essere rigettata perché iscritto alla scuola di specializzazione prima del 1982.
Una tale statuizione è infatti adottata nei soli confronti di Antonio Sepe, Emilia Covello e Antonio Santangelo (così la sentenza di I grado, p. 12, penultimo capoverso). Nondimeno Antonio Barone impugnò la sentenza di primo grado non già denunciando l’omessa pronuncia o - a tutto concedere - la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, ma assumendo (erroneamente, per quanto detto) che la sua domanda fu rigettata per essersi iscritto alla scuola di specializzazione prima del 1982 (così l’atto d’appello, p. 5, punto 2).
Dunque non solo nella presente sede di legittimità, ma addirittura già in grado di appello venne proposta una censura avverso un capo di sentenza inesistente. Questa Corte tuttavia ha già stabilito che nel caso in cui il giudice di primo grado non si pronunci su una determinata domanda od eccezione, ed il vizio di omessa pronuncia non venga prospettato in appello, la nullità derivante dall’omessa pronuncia non può essere rilevata nel giudizio di appello o di cassazione (ex multis, Sez. 3 - , Sentenza n. 923 del 17/01/2017, Rv. 642697 - 02;
Sez. 3, Sentenza n. 5895 del 04/10/1986, Rv. 448283 -01; Sez. 2, Sentenza n. 5766 del 08/11/1979, Rv. 402398 -01).
5. Il quarto motivo di ricorso è riferibile al solo Antonio Barone. Con questo motivo il ricorrente sostiene che la Corte d'appello, a causa di un “errore percettivo”, non si sarebbe avveduta del fatto che Antonio Barone si iscrisse alla scuola di specializzazione il 29 dicembre 1981, e dunque per ovvie ragioni non poté iniziare la scuola che l’anno successivo, vale a dire dopo l'entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE , avvenuta in data 29 gennaio 1982. 5.1. Il motivo resta assorbito dalla ritenuta inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio quanto alla posizione di Antonio Santangelo. Quanto alla posizione di Antonio Barone non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Per questi motivi La Corte, dato atto che le restanti posizioni oggetto del ricorso in epigrafe sono state decise con ordinanza n. 39417 del 17 dicembre 2021, provvedendo sulle sole posizioni dei ricorrenti indicati in epigrafe: (-) accoglie il secondo motivo di ricorso limitatamente alla posizione di Antonio Santangelo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; (-) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Antonio Barone; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Antonio Barone di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica