Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 17698/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 17698/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17698/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20798-2022proposto da: PAROLA STEFANIA, elettivamente domiciliat a in Roma , Via Bellinzona 27, presso il proprio studio professionale, rappresentatae difesa da sé medesima ex art. 86 cod. proc. civ.; -istante - contro D’ATRI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulia 66, presso il proprio studio professionale, rappresenta to e dife so da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.; -interveniente - Avverso la sentenza n. 23471 /2 2 del la C orte di Cassazione , depositata il 27/07/2022;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 86 cod. proc. civ, art. 391-bis cod.proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 17698/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. Sez. 1, sent. 31 maggio 2022, n. 17565, Rv. 665094-01);-che risulta, pertanto, necessario – per garantire l’effettività del contraddittorio – assicurare la comunicazione , a cura della cancelleria di questa Corte, dell’istanza suddetta depositata dalla Parola (e con essa, anchedella presente ordinanza); - che va, quindi, disposto rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, provvedendo nei termini appena indicati; - che solo all’esito di tale comunicazione sarà possibile dare corso alla rinnovata fissazione di adunanza camerale per la decisione in merito alla predetta istanza.

Parole chiave

Generato dall'IA
correzione di errore materiale ritiro della domanda di revisione corretta notificazione avviso dei difetti impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 86 cod. proc. civ
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20798-2022proposto da: PAROLA STEFANIA, elettivamente domiciliat a in Roma , Via Bellinzona 27, presso il proprio studio professionale, rappresentatae difesa da sé medesima ex art. 86 cod.
art. 391-bis cod.proc. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20798-2022proposto da: PAROLA STEFANIA, elettivamente domiciliat a in Roma , Via Bellinzona 27, presso il proprio studio professionale, rappresentatae difesa da sé medesima ex art. 86 cod. proc. civ.; -istante - contro D’ATRI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulia 66, presso il proprio studio professionale, rappresenta to e dife so da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.; -interveniente - Avverso la sentenza n. 23471 /2 2 del la C orte di Cassazione , depositata il 27/07/2022;

Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Correzione errore materiale R.G.N.20798/2022 Cron. Rep. Ud.8/2/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’08/02/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . In fattoe in diritto -che l’Avv. Stefania Parola – già difensore di Stefano Marchio nel giudiziocelebrato da questa Corte e recante il numero di RG 27315/19, che ha visto lo stesso contrapposto all’Avv. Roberto D’Atri – ha proposto istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 23471/22, del 27luglio 2022 ; - che ella l amenta la mancata liquidazione , all’esito di quel giudizio di legittimità, delle spese in proprio favore, quale difensore antitstatariodel Marchio; - che con “memoria” depositata il 27 gennaio 2023, l’Avv.

D’Atri ha riferito di aver avuto comunicazione di “fissazione d’udienza di ricorso già definito”, avendo solo in seguito appreso – dopo essersi recato presso la cancelleria di questa Corte – trattarsi di istanza per correzione di errore materiale; -che sebbene al medesimo sia stata data comunicazione della fissazione di adunanza camerale per la trattazione della proposta istanza, la stessa non risulta essergli stata notificata; - che “il mero deposito dell ’ istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un «tertium genus» di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391-bis cod.proc. civ.”, fermo restando, però, che, “ qualora a tale istanza abbia fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione” (cfr.

Cass. Sez. 1, sent. 31 maggio 2022, n. 17565, Rv. 665094-01);-che risulta, pertanto, necessario – per garantire l’effettività del contraddittorio – assicurare la comunicazione , a cura della cancelleria di questa Corte, dell’istanza suddetta depositata dalla Parola (e con essa, anchedella presente ordinanza); - che va, quindi, disposto rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, provvedendo nei termini appena indicati; - che solo all’esito di tale comunicazione sarà possibile dare corso alla rinnovata fissazione di adunanza camerale per la decisione in merito alla predetta istanza.

PQM rinvia il giudizio a nuovo ruolo, disponendo che la Cancelleria di questa Corte comunichi a Roberto D’Atri l’istanza di correzione di errore materiale presentatada Roberta Parola. Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezio