Ordinanza Interlocutoria — n. 17698/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20798-2022proposto da: PAROLA STEFANIA, elettivamente domiciliat a in Roma , Via Bellinzona 27, presso il proprio studio professionale, rappresentatae difesa da sé medesima ex art. 86 cod. proc. civ.; -istante - contro D’ATRI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulia 66, presso il proprio studio professionale, rappresenta to e dife so da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.; -interveniente - Avverso la sentenza n. 23471 /2 2 del la C orte di Cassazione , depositata il 27/07/2022;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 86 cod. proc. civ, art. 391-bis cod.proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 17698/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. Sez. 1, sent. 31 maggio 2022, n. 17565, Rv. 665094-01);-che risulta, pertanto, necessario – per garantire l’effettività del contraddittorio – assicurare la comunicazione , a cura della cancelleria di questa Corte, dell’istanza suddetta depositata dalla Parola (e con essa, anchedella presente ordinanza); - che va, quindi, disposto rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, provvedendo nei termini appena indicati; - che solo all’esito di tale comunicazione sarà possibile dare corso alla rinnovata fissazione di adunanza camerale per la decisione in merito alla predetta istanza.
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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20798-2022proposto da: PAROLA STEFANIA, elettivamente domiciliat a in Roma , Via Bellinzona 27, presso il proprio studio professionale, rappresentatae difesa da sé medesima ex art. 86 cod. proc. civ.; -istante - contro D’ATRI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulia 66, presso il proprio studio professionale, rappresenta to e dife so da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.; -interveniente - Avverso la sentenza n. 23471 /2 2 del la C orte di Cassazione , depositata il 27/07/2022;
Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Correzione errore materiale R.G.N.20798/2022 Cron. Rep. Ud.8/2/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’08/02/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . In fattoe in diritto -che l’Avv. Stefania Parola – già difensore di Stefano Marchio nel giudiziocelebrato da questa Corte e recante il numero di RG 27315/19, che ha visto lo stesso contrapposto all’Avv. Roberto D’Atri – ha proposto istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 23471/22, del 27luglio 2022 ; - che ella l amenta la mancata liquidazione , all’esito di quel giudizio di legittimità, delle spese in proprio favore, quale difensore antitstatariodel Marchio; - che con “memoria” depositata il 27 gennaio 2023, l’Avv.
D’Atri ha riferito di aver avuto comunicazione di “fissazione d’udienza di ricorso già definito”, avendo solo in seguito appreso – dopo essersi recato presso la cancelleria di questa Corte – trattarsi di istanza per correzione di errore materiale; -che sebbene al medesimo sia stata data comunicazione della fissazione di adunanza camerale per la trattazione della proposta istanza, la stessa non risulta essergli stata notificata; - che “il mero deposito dell ’ istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un «tertium genus» di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391-bis cod.proc. civ.”, fermo restando, però, che, “ qualora a tale istanza abbia fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione” (cfr.
Cass. Sez. 1, sent. 31 maggio 2022, n. 17565, Rv. 665094-01);-che risulta, pertanto, necessario – per garantire l’effettività del contraddittorio – assicurare la comunicazione , a cura della cancelleria di questa Corte, dell’istanza suddetta depositata dalla Parola (e con essa, anchedella presente ordinanza); - che va, quindi, disposto rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, provvedendo nei termini appena indicati; - che solo all’esito di tale comunicazione sarà possibile dare corso alla rinnovata fissazione di adunanza camerale per la decisione in merito alla predetta istanza.
PQM rinvia il giudizio a nuovo ruolo, disponendo che la Cancelleria di questa Corte comunichi a Roberto D’Atri l’istanza di correzione di errore materiale presentatada Roberta Parola. Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezio