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Ordinanza — n. 17651/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding standing to claim prescription of a tax debt due to lack of specific interest evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17651/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Marco Marrucci's appeal against a lower court ruling that declared his opposition inadmissible due to lack of standing. Marrucci argued the tax debt had expired and his notice was invalid, but failed to prove a specific legal interest in the cassation phase. The court held that while interest can be alleged in higher courts, the appellant did not meet the burden of proof required by the relevant decree, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 3bis D.Lgs. 21/2021; Art. 12 D.P.R. 602/1973: The interest to act in a cassation proceeding must be specifically alleged and proven, as the review concerns the conformity of the decision with the legal order defined by applicable norms at the time of the original judgment.

Parole chiave

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standing to act prescription of debt cassation procedure tax collection interest to act inadmissibility burden of proof opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 3bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146
Con l’art. 3bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, inse- rito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021n.
Art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 372 c.p
4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 documentazione ex art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022
Cass., sez. un., n. 21691/16
Cass. n. 26175/17
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consiglier a dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 04 / 05/2023 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 18529 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18529del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da MARRUCCI Marco (C.F.: MRR MRC 54A31 G843S) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoSimona Di Fonso (C.F.:

DFN SMN 70M60 G482V ) -ricorrente- nei confronti di ROMA CAPITALE (C.F.: 02438750586 ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocatoEnrico Maggiore (C.F.: MGG NRC 70E09 H501Z ) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1826/2021, pubblicatain data 2 febbraio 20 21 ; udita larelazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Marco Marrucci ha agito in giudizio nei confronti d ell’Agenzia delle Entrate –Riscossione e di Roma Capitale, contestando un Ric. n. 18529/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 creditoiscritto a ruolo da quest’ultima, a titolo di sanzioni am- ministrative per violazione del codice della strada, portato da una cartella di pagamentoa suo dire mai notificatagli. La domanda è stata dichiarata inammissibiledal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Romaha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Marrucci, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso Roma Capitale. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 615 e 617 c.p.c., 7 D.Lgs. 150/11, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.».

Il ricorrente contesta la sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui ha escluso la sussistenza del suo interesse ad agire al fine di ottenere la dichiarazione di prescrizione del cre- dito iscritto a ruolo. Il ricorso è infondato. Risultano assorbenti, in proposito, le considerazioni che se- guono. Con l’art. 3bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, inse- rito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021n. 215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma4 bis, il legislatore ha stabilito che «l’estratto di ruolo non è impugnabile» e che « i l ruolo e la cartella di Ric. n. 18529/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscet- tibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa de- rivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica am- ministrazione».

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha poi di recente stabilito, in proposito, che «in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela imme- diata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalida- mente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizio- nale n. 1 della Convenzione» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, Rv. 665660 –02). Nella motivazione di tale decisione è ulteriormente specificato che «l’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuri- dico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di Ric. n. 18529/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull’ammissibilità del depo- sito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio».

Nella specie, come emerge dalla stessa sentenza impugnata (senza che nel ricorso sia specificamente allegato il contrario, mediante adeguato richiamo del contenuto degli atti difensivi del giudizio di merito), il ricorrente ha contestato un credito iscritto a ruolo e portato da una cartella di pagamento, a di- stanza di anni dalla sua emissione, in mancanza di nuovi atti di esercizio o minaccia dell’azione esecutiva da parte del soggetto a tanto legittimato, sostenendo, tra l’altro, che la predetta car- tella non gli sarebbe mai stata validamente notificata.

Non risulta peraltro allegata in modo specifico (e, tanto meno, dimostrata) la sussistenza dell’interesse qualificato richiesto dalla disposizione appena richiamata, che, per quanto sin qui esposto, deve ritenersi applicabile nella presente fattispecie. È appena il caso di osservare che le deduzioni contenute nella memoria illustrativa depositata dal ricorrente, con riguardo ad un preteso “giudicato implicito” sulla sussistenza del suo inte- resse ad agire risultano del tutto inconferenti, in quanto con la decisione impugnata è stata dichiarata inammissibile la sua op- posizione proprio per difetto di interesse ad agire; mentre le ulteriori argomentazioni attengono a questioni irrilevanti nella specie. 2.Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compen- sate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in conside- razione della normativa sopravvenuta in corso di causa. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 18529/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia