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Decreto — n. 17598/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17598/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17598/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2929/2022 R.G. proposto da : ROSATO STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA , via AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato BINDA DAVIDE (BNDDVD76H02A290S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato CIAVARELLA ANTONIO (CVRNTN67B18H501G),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r. p.t., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.12378/2021 depositata il 15/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17598/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: ma che, al riguardo, la sopravvenienza di normativa e giurisprudenza di legittimità decisive integrano i presupposti per l’integrale compensazione; p.q. m. dichiara estinto il giudizio; compensa fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

Parole chiave

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anticipo delle spese caso di rigore economico riduzione delle spese giudiziarie assunzione delle spese economicità del trattamento economia processuale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2929/2022 R.G. proposto da : ROSATO STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA , via AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato BINDA DAVIDE (BNDDVD76H02A290S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato CIAVARELLA ANTONIO (CVRNTN67B18H501G),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r. p.t., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.12378/2021 depositata il 15/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: ma che, al riguardo, la sopravvenienza di normativa e giurisprudenza di legittimità decisive integrano i presupposti per l’integrale compensazione; p.q. m. dichiara estinto il giudizio; compensa fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma,il 17/06/2023