Italian Court dismisses material error correction request regarding complex litigation costs allocation. The court finds no material error in the decision. The ruling confirms the binding nature of the cassation decision on costs. The court rejects the claim as outside the scope of error correction procedures. The decision upholds the original judgment's cost allocation logic. The court notes the absence of a losing party in the administrative proceeding. The ruling emphasizes the finality of the cassation decision on costs. The court states the request is legally inadmissible under the relevant code. The decision clarifies the scope of material error correction in civil procedure. The court affirms the necessity of joint litigation bonds in this case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the request for correction of a material error in a prior judgment regarding litigation costs. The applicant argued that the court's decision on costs was erroneous, but the court found no such omission or mistake after reviewing the full reasoning. The court determined that the prior decision, which remitted cost allocation to the lower court due to the complexity of the multi-party litigation, was legally sound and binding. Consequently, the request for correction was rejected as it did not meet the strict criteria for material error correction under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The procedure for correcting material errors does not apply when the contested decision is legally sound and binding, or when the error alleged is merely a matter of legal interpretation or cost allocation within a complex multi-party litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 07 / 06/2023 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 4214 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4214del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da GIAMMINUTI Enrico (C.F.: GMM NRC 51M20 H501T) rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Caliò (C.F.:
CLA NTN 65C01 F158H) -ricorrente- nei confronti di CON.I.COS. – PARTECIPAZIONI GENERALI S.p.A. (C.F.: 00517590048), in persona dell’amministratore unico,le- gale rappresentante pro tempore,Giorgio Vinai rappresentata e difes a dall’avvocat o Giuseppe Lepore (C.F.: NPR GPP 65B14 H501X) E.N.I. S.p.A.(C.F.: 00484960588), in persona rappresen- tanteper procura Stefano Andrea Giovanni Speroni rappresentatae difesa dagli avvocati Giuseppe Lombardi (C.F.: LMB GPP 49M07 D150Y), Lotario Benedetto Dittrich(C.F.: DTT LRB 61P05 F205L), Renato Bocca (C.F.:
BCC RNT 68P30 G388D) e Pasquale Bertone(C.F.: BRT PQL 82T04 B963M) -resistenti- nonché CO.FA. –CONSORZIO FABBRICANTI S.r.l. in liquidazione (C.F.: 04592880159), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore,Claudio Maria Buzzi SARAS S.p.A. –Raffinerie Sarde (C.F.: 00136440922), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 4214/2023 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 STATO DELLA LIBIA – MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la correzione di errore materiale nella sentenza di questa stessaCorte n. 33938 /20 22 , pubblicata in data 17 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 giugno 2023dal consigliere Augusto Tatangelo. rilevato che:
Enrico Giamminutiha presentato, in data 8 febbraio 2023, una istanza, denominata «Istanza di correzione errore materiale d’ufficio della sent. n. 33938 ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.»; con tale istanza è stata chiesta al Presidente della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione «la correzione d’ufficio dell’errore materiale, provvedendo la Corte a liquidare nel PQM le spese del grado di legittimità in favore del controricorrente Enrico Giamminuti nella misura di legge ed in base al valore della controversia»; il Presidente Titolare della Terza Sezione Civile, vista la sud- detta “segnalazione” e ritenuto evidentemente che dovesse es- sere valutata dal Collegio la sussistenza del prospettato errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, ha disposto che la Cancelleria Centrale Civile Ufficio Depositi provvedesse alla «iscrizione di nuovo ricorso per correzione di errore materiale», precisando che l’iscrizione del ricorso avvenisse come «propo- sto da»; l’istanza e la sua stessa iscrizione a ruolo, nei termini indicati, sono statecomunicate dalla Cancelleria alle altre parti costituite nel procedimento all’esito del quale è stata pronunciata la sen- tenza oggetto della richiesta di correzione;
èstata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375, n. 4-bis) c.p.c.; Ric. n. 4214/2023 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 hanno depositato memorie il ricorrenteGiamminuti, ENI S.p.A e Conicos Partecipazioni Generali S.p.A.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione; considerato che: la procedura di correzione di errore materiale chiesta o solleci- tata dal Giamminuti è inammissibile; secondo l’istante, con la decisione di cui chiede o sollecita la correzione avrebbero dovuto essere liquidate le spese del giu- dizio di legittimità in suo favore, in quanto il ricorso principale, proposto da ENI S.p.A. e rivolto nei suoi confronti, era stato rigettato, mentre era stato accolto il solo ricorso incidentale proposto da COFA S.r.l., che aveva ad oggetto la liquidazione delle spese in favore di quest’ultima, operata nel giudizio di unico grado (liquidazione che effettivamente è stata ritenuta in violazione dei minimi tariffari) ed era quindi sostanzialmente rivoltoesclusivamente contro ENI S.p.A., società che era stata condannata a pagare dette spese; asuo avviso, l’omessa liquidazione di tali spese deriverebbe da una mera svistadi questa Corte, qualificabile come una sem- plice omissione, come tale emendabile con la procedura di cor- rezione degli errori materiali; in realtà, non vi è alcuna omissione o errore m ateriale , tanto menosuscettibili di correzione , nella decisione di questa Corte ; risulta infatti, dalla lettura dell’intera motivazione, che il Colle- gio, considerato che si trattava di un unitariogiudizio di oppo- sizione agli atti esecutivi con pluralità di parti, che si inseriva, peraltro, in una complessiva vicenda processuale molto artico- lata (che ha dato luogo anche ad altri giudizi, di cui uno oggetto di decisione non definitiva di questa stessa Corte, nella mede- sima udienza in cui è stato deciso il giudizio oggetto della pre- sente istanza, e nell’ambito del quale erano emerse anche ul- teriori rilevanti vicende successive delle procedure esecutive Ric. n. 4214/2023 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 interessate dalle opposizioni), ha ritenuto opportuno, a seguito della parziale cassazione della sentenza di merito di primo e unico grado (benché solo con riguardo alla pronuncia sulle spese), rimettere comunque al giudice del rinvio la complessiva definitiva regolazione delle spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti interessate, quindi non solo quelle relative ai rap- porti tra ENI S.p.A. e COFA S.r.l., ma anche quelle relative ai rapporti tra ENI S.p.A. e l’istante Giamminuti, sull’evidente pre- supposto che ciò fosse possibile, sotto il profil o processuale , trattandosi di unico giudizio con pluralità di parti, normalmente avvinte da vincolo di litisconsorzio necessario; il provvedimento finale decisorio è, infatti , costituito dalla cas- sazione (per quanto di ragione) della decisione impugnata, con rinvio al giudice di primo e unico grado anche per le spese del giudizio di legittimità, senza che, quanto a tale ultimo profilo, emerga alcuna limitazione degli effetti della decisione con ri- guardo ad alcune soltanto delle parti dello stesso giudizio di legittimità; al carattere vincolante di tale decisione per il giudice del rinvio consegue, ovviamente, che le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra ENI S.p.A. e Giamminutidovranno essere cer- tamente regolate dallo stesso giudice del rinvio, il che esclude un possibile concreto pregiudizio sostanziale per la parte istante, se non pure la stessa persistenza della relativa potestà di questa Corte di intervenire nuovamente sul punto; ciò è a dirsi anche a prescindere dalla correttezza in diritto della soluzione adottata da questa Corte, della quale l’istante pare in qualche modo dubitaree che non è possibile ulteriormente ri- considerare nella presente sede:
è, infatti, evidente che una siffatta contestazione risulterebbe del tutto estranea all’ambito applicativo della procedura di correzione degli errori materiali; nulla è a dirsi sulle spese del presente procedimento, trattan- dosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte Ric. n. 4214/2023 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 soccombente in senso proprio (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013 , Rv. 627802 – 01; Sez . 6 - L , Ordi- nanza n. 14del 04/01/2016 , Rv. 638387 – 01;
Sez. 6 - 2 , Or- dinanza n. 12184del 22/06/2020, Rv. 658456 – 01) ; per questi motivi la Corte: - dichiara