Court dismisses Intesa San Paolo's claim of res judicata regarding a prior inadmissibility ruling on a lease contract dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Intesa San Paolo's incidental appeal arguing that a previous inadmissibility ruling created res judicata barring the current revocation suit. The court found no res judicata because the prior decision was procedural and did not address the merits of the lease contract dispute. Consequently, the main appeal was allowed, the lower court's revocation rejection was quashed, and the case was remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n. 4 cod. proc. civ.; Art. 2909 c.c.; A prior procedural ruling on inadmissibility does not create res judicata on the merits, allowing a subsequent revocation suit if the original judgment failed to decide the substantive controversy.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30481/2021 R.G. proposto da : CARUSO LUIGI e DUO FAR di CARUSO ERACLIO C . S . N . C . , elettivamente domiciliati in ROMA alla via CASSIODORO n. 1/A, presso lo studio dell’avvocato SCARSELLI GIULIANO (SCRGLN60B18D612A) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAGLIA GIUSEPPE (CGLGPP62H16D653P) -ricorrenti e controricorrenti su ricorso incidentale – contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BITELLI FEDERICA (BTLFRC71R42A944D) e BITELLI BARBARA (BTLBBR79B64A944M) -controricorrente incidentale – nonchécontro IWR ITALWAGEN ROMA S.R.L. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di FIRENZE n. 1782/2021depositata il 21/09/2021 .
Ad. 30/01/2023; R.g. n. 30481/2021; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 30/01/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Luigi Caruso, in proprio e quale legale rappresentante della Duo Far di Luigi Caruso e C. s.n .c. (già s .a.s. ) , propone ricorso per cassazione,articolato su un unico, complesso motivo, ed illustrato da rituale memoria, nei confronti di Intesa S an Paolo s .p.a. (già Mediocredito Italiano s.p.a.)per la cassazione della sentenza n. 1782, emessa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 21/09/2021, con la quale è stata rigettata la domanda di revocazione, proposta dagli stessi Luigi Caruso e Duo Far s.n.c., ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1617 del 7/10/2014.
Resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, pure illustrato da rituale memoria, Intesa San Paolo S.p.a. Luigi Carusoin proprio e nella qualità ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. IWR Italwagen Roma S.r.l.è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE All'origine della complessa vicenda vi è un contratto di leasing, concluso nel 2005: Luigi Caruso chiese alla Neos Finance s.p.a. di provvedere all'acquisto di un autoveicolo Bentley Arnage T di proprietà della Gmg Motors S.r.l., affinché gli venisse concesso in locazione finanziaria; il Caruso sottoscrisse poi con Neos Finance s.p.a. il contratto di locazione finanziaria e le diede comunicazione dell'avvenuta consegna del bene, inoltrando un verbale di consegna sottoscritto dal fornitore Gmg Motors s.r.l. e dall'utilizzatore (appunto il Caruso); la Neos Finance s.p.a. provvedeva a versare il saldo del prezzo; la Duo Far di Caruso e C. s.a.s. rilas ciava a Neos Finance s.p.a. una fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del Caruso.
Iniziava così il rapporto di locazione finanziaria con la Ad. 30/01/2023; R.g. n. 30481/2021; estensore: C. Valle corresponsione dei canoni di locazione, finché, pochi mesi dopo, il veicolo, portato dal Caruso in un’officina (denominata Petri Corse S.r.l.), era sottoposto a sequestro giudiziario da parte di IWR Italwagen Roma S.r.l., che ne rivendicava la proprietà. Questa situazione diede origine a due cause, in parte coincidenti e pervenute entrambe dinanzia questa Cort e di legittimità. Nella presente causa, iniziata nel 2006 avanti al Tribunale di Arezzo e conclus asi in primo grado nel 2012, la società IWR Italwagen Roma s.r.l. ha conven uto la società Neos Finance s.p.a., ora Mediocredito italiano s.p.a., unitamente al Caruso, alla Petri Corse S.r.l. (l'officina ) e alla AF Motors di Danilo Scola s.a.s. , deducendo di essere la proprietaria del veicolo, acquistato dalla casa madre e consegnato alla Gmg Motors s.r.l. in conto vendit a ; che quest'ultima , pur non essendo proprietaria, ha venduto a Neos Finance s.p.a., la quale non ne è diventata proprietaria avendo acquistato a non domino.
La Neos Finance s.p.a., qualificandosi solo come concedente, ha quindi stipulato un contratto di leasing con il Carus o quale utilizzatore. Ottenuto dalla IWR Italwagen Roma s.r.l. il sequestro giudiziario del veicolo, il Tribunale di Arezzo ha quindi dichiara to essere la IWR Italwagen Roma S.r.l. l'esclusiva proprietaria della Bentley Arnage T., e che il contratto tra GMG s.r.l. e Neos Finance s.p.a. non fosse opponibile a IWR Italwagen Roma s.r.l., in quanto frutto di un acquisto a non domino; ha altresì rigettato le domande proposte dalla Neos Finance s.p.a. nei confronti del Caruso e della garante Duo Far s.a.s. aventi ad oggetto la risoluzione del contratto di leasing per fatto e colpa del Caruso, ritenendo la mancata utilizzazione del bene da parte del Caruso imputabile alla condotta imprudente della Neos Finance s.p.a., che al momento del pagamentodel prezzo non aveva effettuato i dovuti controlli in ordine all'acquisto dal proprietario del bene.
Ad. 30/01/2023; R.g. n. 30481/2021; estensore: C. Valle La Neos Finance s.p.a. ha impugnatola sentenza avanti alla Corte d'Appello di Firenze, domandando la risoluzione del contratto di leasing ex art. 1456 cod. civ. o in subordine ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. per fatto e colpa esclusivi del Caruso, con condanna del medesimo al pagamento, in via solidale con la garante società in accomandita semplice,di somma a titolo di risarcimento dei lamentati danni, nonché alla restituzione delle somme versate in ottemperanza alla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 1617 del 7/10/2014 la Corte d'Appello, non pronunciando in ordine alla domandata risoluzione del contratto di leasing, in accoglimento dell’appelloha condannato il Caruso e la Duo Far s.a.s. a pagare oltre centoventicinquemila euro in favore di Neos Finance s.p.a., nonché i l Caruso a ltresì alla restitu zione di quanto percepito in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. Avverso la detta sentenza della corte di merito il Caruso e la Duo Far s.a.s. hanno propo sto impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., avendo il giudice d’appello asseritamente fondato la propria dec isione sull’erroneo presupposto di fatto che la vettura oggetto del contratto di leasing non fosse immatricolata e registrata presso il pubblico registro, essendo viceversa in atti copia della carta di circolazione e del documento di proprietà dai quali risulta la prima immatricolazione nel 2003.
Il Caruso e la Duo Far s.a.s. hanno propo sto altresì ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1617 del 2014 della Corte d'Appello di Firenze, dichiarato inammissibile da Cass. n. 6680 del 2018. Con sentenza n.1782 pubblicata il 21/09/2021 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione per revocazione proposta avverso la sentenza della stessa Corte n. 1617 del 7/10/2014. Ad. 30/01/2023; R.g. n. 30481/2021; estensore: C. Valle Con un unico motivo il Caruso propone ora ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. p roc . c iv . , in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. p roc . c iv . , dolendosi che dopo aver e affermato la sussistenza del denunziato errore revocatorio l a Corte di Appello di Firenzeabbia respinto l’impugnazione per ravvisata assenza di nesso di causalità tra decisione ed errore, laddove nel la stessa sentenza impugnata a l fatto err oneo risulta essere stato con incongrua motivazione viceversa assegnato decisivo rilievo ai fini dell’assunta decisionedi rigetto dell’appello.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ravvisato l’effettiva sussistenza di errore revocatorio là dove nella sentenza n. 1617 del 2014 di detta Corte territoriale risulta affermato che l’autovettura Bentley Arnage T oggetto del leasing finanziario de quo non fosse stata immatricolata, e che l’onere probatorio della relativa illegittima circolazione conseguentemente ricadesse sull’utilizzatore Caruso, non potendosi imputare al fornitore ( ossia alla Neos Finance S.p.a., poi Mediocredito Italiano S.p.a. e ora Intesa San Paolo S.p.a.) il mancato controllo della regolare circolazione dell’autovettura, in ragione del principio possesso vale titolo ex art. 1153 cod. civ. ; mentre in considerazione della circostanza che l’autovettura era già stata immatricolata, e quindi registrata , avrebbe dovuto viceversa applicarsiil regime di cui all’art. 1156 cod. civ.
Nella sentenza n. 1782 del 2019 risulta invero afferma to , per quanto ancora d’interesse, essere stata l ’autovettura Bentley Arnage T immatricolata il 3/12/2003, e iscritta al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) il 17/04/2003 con intestazione a nome del la società I.W.G. Italwagen Roma s.p.a., e che la mancata ricognizione di detta iscrizione non ha tuttavia avuto efficacia determina n te ai fini della decisione. Ad. 30/01/2023; R.g. n. 30481/2021; estensore: C. Valle Orbene, va al riguardo posto in rilievo che, diversamente da quanto dalla corte di merito affermato nell’impugnata sentenza , l’errore di fatto ha nella specie rivestito senz’altro rilievo determinante per addivenire alla raggiunta decisione di cui alla sentenza n. 1617 del 2014 di accoglimento dell’appello della società concedente (Neos s.p.a.), avendo dal suindicato errore di fatto essa ha fatto discenderela ravvisata erronea individuazione sia del regime di circolazione del bene che del soggetto tenuto a d adempiere all’onere della prova , giacché ove fosse stata co rrettamente considerata come già effettuata l’immatricolazione dell’autovettura l’onere di verificare la regolarità della relativ a circolazione , anche sotto il profilo della ritualità e continuità delle cessioni sulla base del P.R.A., sarebbe ricaduto sulla società concedente (Neos Finance s.p.a. oggi Intesa San Paolo s.p.a.) e non sull’utilizzatore, ossia sul Caruso.
L’errore, sostanziatosi nella mancata percezione di documenti, e comunque di dati fattuali acquisiti al processo, ha dunque avuto una diretta incidenza sulla decisionedella controversia ( cfr. Cass. n. 6557 del 29/03/2005 Rv. 581358 -01). Nella sentenza n. 1782 del 2019 la corte territoriale afferma che nonostante detto errore di fatto la sentenza n. 1617 del 2014 è comunque correttamente motivata, evocando a sostegno una non meglio precisata massima di questa Corte ( che si appalesa evinta da Cass. n. 14786 del 2004 ) invero non pertinente alla fattispecie concreta odiernamente in esame ( e nemmeno richiamata nella sentenza oggetto di revocazione n. 1617 del 2014 ), nella quale non assume alcun ruolo la mancata immatricolazione del bene mobile (un’autogru) che nella vicenda in quel caso in esame era pacificamente avvenuta.
Con ricorso incidentalela società Intesa San Paolo s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. Ad. 30/01/2023; R.g. n. 30481/2021; estensore: C. Valle 360 n. 3 cod. p roc . c iv . , dolendosi che la Corte d’Appello di Firenze abbia errato nel non affermare che in merito all’ordinanza Cass. n. 6680 del 19/03/2018 si è formato un giudicato preclusivo dell’odierna controversia. Il ricorso è infondato per un duplice, concorrente, ordine di ragioni. Anzitutto, l’ordinanza di questa Corte n. 6680 del 19/03/2018 ha ─ pur con un’ampia motivazione, avente ad oggetto il rapporto di leasing, ma resa in guisa ridondante, ossia senza che detta frazione del provvedimento concorresse a reggere effettivamente il percorso motivazionale ─ dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Luigi Caruso, in proprio e quale legale rappresentante della Duo Far di Caruso Luigi C. s.a.s., trattandosi pertanto di una decisione di mero rito, come tale inidonea a determinare i l giudicato in senso sostanzialesul diritto controverso ( v.
C ass. n. 23130 del 22/10/2020 Rv. 659515 – 01; Cass. n. 10641 del 16/04/2019 Rv. 653626 – 01; Cass. 341 del 13/01/2015 Rv. 634101 –01 ) . Per altro verso, va osservato che la sentenza , n. 1617 de l 7/10/2014 della Corte d’Appello di Firenze risulta impugnata sia con ricorso per cassazione che con ricorso per revocazione ex n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., su di essa non essendosi pertanto formato ancora alcun giudicato. Le prospettazioni dell’Intesa San Paolo s.p.a. nella memoria difensiva depositata in questo processo in ordine ai rapporti tra impugnazione per revocazione e ricorso per cassazione s on o invero prive di fondamento, presupponendo esse la formazione di un giudicato nella specie - come detto - insussistente in difetto di decisione sul merito della controversia avente ad oggetto il contratto di leasing, l’ordinanza Cass. n. 6680 del 2019 sostanziandosi in una pronuncia di mero rito d ’ inammissibilità del ricorso , atteso che le considerazioni concernenti ( anche ) l’onere della prova in ordine alla Ad. 30/01/2023;
R.g. n. 30481/2021; estensore: C. Valle consegna dei documenti necessari al perfezionamento del contratto di leasing risultano ivi formulate con ultronea esposizione ad abundantiam. All’accoglimento nei suindicati termini del ricorso principale, rigettato quello incidentale, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza , con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione. Al giudice del rinvio è demandato di provvedere anche in ordine alle spese del giudiziodi legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale , rigetta il ricorso incidentale . Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella