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Decreto — n. 17289/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17289/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17289/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2902/2023 R.G. proposto da : ZURICH INSURANCE Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia (05380900968), in persona del Procuratore Speciale PIERFRANCO GABASIO, rappresentata e difesa dell'avvocato GIOVANNI PIERI NERLI; –ricorrente – contro LEGITTIMO SALVATORE(LGTSVT65B02B936G), rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE ABATE; –controricorrente – nonché contro GAETANI SALVATORE (GTNSVT62D04D883P), MINISTERO DELLA DIFESA (80425650589); –intimati – avverso la sentenza n. 1184/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/11/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risultato sottoscritto per adesione dal controricorrente Salvatore Legittimo e dal difensore, oltre che dall’intimato non costituito Salvatore Gaetani; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 17289/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ZURICH INSURANCE Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia (05380900968), in persona del Procuratore Speciale PIERFRANCO GABASIO, rappresentata e difesa dell'avvocato GIOVANNI PIERI NERLI; –ricorrente – contro LEGITTIMO SALVATORE(LGTSVT65B02B936G), rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE ABATE; –controricorrente – nonché contro GAETANI SALVATORE (GTNSVT62D04D883P), MINISTERO DELLA DIFESA (80425650589); –intimati – avverso la sentenza n. 1184/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/11/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risultato sottoscritto per adesione dal controricorrente Salvatore Legittimo e dal difensore, oltre che dall’intimato non costituito Salvatore Gaetani; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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adesione, accordo difetto di sottoscrizione concordato stragiudiziale esistenza e validità sostanziale consenso del coniuge firma collettiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2902/2023 R.G. proposto da : ZURICH INSURANCE Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia (05380900968), in persona del Procuratore Speciale PIERFRANCO GABASIO, rappresentata e difesa dell'avvocato GIOVANNI PIERI NERLI; –ricorrente – contro LEGITTIMO SALVATORE(LGTSVT65B02B936G), rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE ABATE; –controricorrente – nonché contro GAETANI SALVATORE (GTNSVT62D04D883P), MINISTERO DELLA DIFESA (80425650589); –intimati – avverso la sentenza n. 1184/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/11/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risultato sottoscritto per adesione dal controricorrente Salvatore Legittimo e dal difensore, oltre che dall’intimato non costituito Salvatore Gaetani; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in