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Decreto — n. 17287/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17287/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17287/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27413/2022 R.G. proposto da : BARDELLONI IVO (BRDVIO47E24E958H), rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO CASERTANO; -ricorrente - contro IANIRI ALESSANDRA (NRILSN68P51C740R), IANIRI DAVIDE (NRIDVD69S20E472G), IANIRI SIMONE (NRISMN81P02L719B), IANIRI OMBRETTA (NRIMRT72E51C740W), MARCOTULLI ELVIRA (MRCLVR50C49C740P), elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico dell’avv. MASSIMO VITUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO AMADEI; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 5694/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti -depositato unitamente all’atto di transazione; rilevato che la rinuncia è stata comunicata alla controparte costituita a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il difensore dei controricorrenti ha depositato l’atto di adesione alla predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 17287/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BARDELLONI IVO (BRDVIO47E24E958H), rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO CASERTANO; -ricorrente - contro IANIRI ALESSANDRA (NRILSN68P51C740R), IANIRI DAVIDE (NRIDVD69S20E472G), IANIRI SIMONE (NRISMN81P02L719B), IANIRI OMBRETTA (NRIMRT72E51C740W), MARCOTULLI ELVIRA (MRCLVR50C49C740P), elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico dell’avv. MASSIMO VITUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO AMADEI; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 5694/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti -depositato unitamente all’atto di transazione; rilevato che la rinuncia è stata comunicata alla controparte costituita a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il difensore dei controricorrenti ha depositato l’atto di adesione alla predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento desistenza dall'azione anticipo delle spese spese di difesa revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27413/2022 R.G. proposto da : BARDELLONI IVO (BRDVIO47E24E958H), rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO CASERTANO; -ricorrente - contro IANIRI ALESSANDRA (NRILSN68P51C740R), IANIRI DAVIDE (NRIDVD69S20E472G), IANIRI SIMONE (NRISMN81P02L719B), IANIRI OMBRETTA (NRIMRT72E51C740W), MARCOTULLI ELVIRA (MRCLVR50C49C740P), elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico dell’avv. MASSIMO VITUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO AMADEI; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 5694/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti -depositato unitamente all’atto di transazione; rilevato che la rinuncia è stata comunicata alla controparte costituita a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il difensore dei controricorrenti ha depositato l’atto di adesione alla predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma