Court allows appeal against execution, partially allowing cost compensation due to exceptional reasons and labor court jurisdiction issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Tommaso Isernia's appeal against Libra Editrice's opposition to execution, partially quashing the first-instance judgment regarding cost allocation. The lower court had improperly compensated litigation costs by citing procedural peculiarities rather than established legal grounds for deviation from the loser-pays principle. The Supreme Court found exceptional reasons to fully compensate costs because the labor court's jurisdiction over the underlying debt assignment was legally uncertain and lacked clear precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, second comma, cod. proc. civ.; Art. 360, first comma, number 3, cod. proc. civ.: The court may deviate from the loser-pays principle and order full cost compensation when exceptional reasons exist, such as legal uncertainty regarding labor court jurisdiction over debt assignments derived from commercial relations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18792/2021 R.G. proposto da ISERNIA TOMMASO, elettivamente domiciliato in Roma, vicolo di Porta Furba, n. 31 , presso lo studio dell’Avv. Claudio Guzzo, dal quale, unitamente all’Avv. Andreas Carl Gasperl, è rappresentato e difeso –ricorrente – contro LIBRA EDITRICE SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viain Arcione n. 98, presso lo studio dell’Avv. Marco Cocilovo, dal quale, unitamente all’Avv. Mauro Di Monaco, è rappresentato e difeso –resistente – Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI BENEVENTO, emessa in data 21 maggio 2021 nel procedimento civile iscritto al n. 5040/2017del R.G..
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 18792/2021 Cons. est. Raffaele Rossi FATTI DI CAUSA 1. In forza di ordinanza di assegnazione di crediti resa all’esito di procedura diespropriazione presso terzi, Tommaso Isernia intimò alla Libra editrice soc. coop. a r.l. precetto per il pagamento della somma complessiva di euro 3.330,49, oltre accessori maturandi. Avverso tale precetto, l’intimata spiegò opposizione all’esecuzione, adducendol’estinzione del credito per intervenuto pagamento.
All’esito del giudizio di primo grado, l’adito Giudice di pace di Benevento accolse in parte l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento in favore dell’opposto dell’importo di euro 171,29, e compensò le spese di lite tra le parti.
2. In accoglimento dell’appello interposto da Tommaso Isernia, la decisione in epigrafe indicata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’incompetenza del Giudice di pace di Benevento in favore del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, assegnato termine per la riassunzione della controversia e compensato le spese del doppio grado di giudizio.
3. Ricorre per cassazione Tommaso Isernia, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Libra editrice soc. coop. a r.l..
4. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo censura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio, disposta sulla scorta di motivi («attesa la natura in rito della decisione e della peculiarità delle questioni trattate») estranei r.g. n. 18792/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi alla previsione codicistica delle «gravi ed eccezionali ragioni», in tal guisa illegittimamente derogando al principio della soccombenza. 1.1. La doglianza è fondata. L’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione risultante all’esito della pronuncia additiva della Corte Costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77, consente al giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano «gravi ed eccezionali ragioni» analoghe a quelle specificamente previste dalla norma («assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»).
La disposizione, di natura elastica (cioè a dire strutturata in guisa di clausola generale, da adeguare al contesto storico-sociale ovvero alle situazioni controverse), se, per un verso, conferisce al giudice di merito una facoltà discrezionale di compensazione, dall’altro imponela espressa e puntuale specificazione delleragioni fondati il così operato regolamento delle spese di lite, il quale, in parte qua, concreta un giudizio di diritto fondato su norme giuridiche, censurabile in sede di legittimità in ordine alla verifica dell ’ idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia (cfr., tra le tante, Cass.31/05/2018, n. 13767;
Cass. 11/03/2022, n. 7992). Ciò posto, per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, le «gravi ed eccezionali ragioni» legittimanti la compensazione, totale o parziale, delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, tautologiche, meramente apparenti o locuzioni anodine (quali «la particolarità della fattispecie», «le peculiarità della vicenda», «la natura della decisione» et similia ) inidone e a consentire il necessario controllo(ex plurimis, per arresti relativi a motivazioni come quelle riportate, Cass.14/07/2016, n. 14411;
Cass. 31/05/2016, n. 11217; Cass. 25/09/2017, n. 22310; Cass. 29/11/2017, n 28484; r.g. n. 18792/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Cass. 12/10/2018, n. 25594; Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass.26/07/2021, n. 21400; Cass. 09/12/2022, n. 36076). Al lume degli esposti princìpi, chiara si appalesa l’illegittimità della gravata statuizione di compensazione, argomentata con formula di mero stile («peculiarità delle questioni trattate») e con unrichiamo alla natura («in rito») della decisione del tutto improprio, scaturendo anche da pronunce a contenuto meramente processuale una situazione di soccombenza in senso proprio. 1.2.
Il ricorso va quindi accolto e la impugnata sentenza (quanto al capo di compensazione delle spese, oggetto di censura) cassata,ma, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, può provvedersi alla pronuncia nel merito,con una nuova regolamentazione delle spese di ambedue i gradi del giudizio di merito.
2. Al riguardo, ravvisa la Corte gravi ed eccezionali ragioni per la integrale compensazione di siffatte spese nella assoluta novità, negli esatti terminiesaminati, della questione oggetto della decisione e della sua obiettiva opinabilità (circostanze giustificanti la pr onuncia ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.: così Cass. 11/03/2022, n. 7992; Cass. 07/08/2019, n. 21157; Cass. 15/05/2018, n. 11815; Cass.29/11/2016, n. 24234; da ultimo,Cass. 25/11/2022, n. 34875). Il precetto intimato dall’odierno ricorrente era finalizzato alla soddisfazione di un credito portato daun’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. emessa nei riguardi (quale terzo pignorato) della società in questa sede controricorrente all’esito di espropriazione presso terzi promossa in virtù di sentenza resa dal giudice del lavoro ed avente ad oggetto, quale res staggita, un credito originato da rapporti commerciali tra due società: l’opposizione avverso siffatto precetto è stata devoluta alla competenza del giudice del lavoro dalla sentenza qui impugnata, valorizzando la fonte del credito azionato (non r.g. n. 18792/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi già con il precetto) ma con il pignoramento poi sfociato nell’ordinanza costituente titolo esecutivo. Orbene, sull’individuazione del giudice competente (e, in specie, sull’applicabilità del criterio per materia) in vicende così connotate non si riscontra, negli esatti termini,alcun precedente di questa Corte. D’altro canto, a conclusioni opposte all’arrestodel Tribunale sannita sembra condurre la lettura euristica dell’art. 618-bis cod. proc. civ. offerta dal giudice della nomofilachia, orientata a circoscrivere l’àmbito della competenza ratione materiae del giudice del lavoro ( nonché l’applicabilità delle relative disposizioni sul rito) alle sole ipotesi in cui l’opposizione esecutiva verta su diritti immediatamente nascenti da un rapporto di lavoro, in cui cioè si contesti l’an o il quomodo exequatur di un credito di lavoro in senso stretto, non semplicemente consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro (come accade, ad esempio, peril credito del difensore distrattario delle spese di lite) oppure avente remota scaturigine in un provvedimento del genere (Cass. 28/02/2020, n. 5480;
Cass. 15/05/2019, n. 12870; Cass. 23/08/2018, n. 20995).
3. Analoghe considerazioni giustificano la compensazione, per intero, delle spese afferenti il giudizio di legittimità. P.Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo la causa nel merito, dichiara compensate tra le parti delle spese dell’intero