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Sentenza — n. 17134/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 17134/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17134/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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del 09/02/2023 da CRICENTI GIUSEPPE; Ritenuto che 1.-Alfredo Bellavia, in data 25/05/2010 , h a sporto denuncia presso la Procura della Repubblica di Catania nei confronti di Emanuela Pafumi e di Antonino Marzullo, accusandoli di averlo calunniato per avergli attribuito di essersi impossessatodi assegni a loro rubati . 2.-In particolare, il B ellavia ha dichiarato di aver venduto a Pafumi e M arzullo una partita di scarpe, che costoro hanno pagato con assegni; che tuttavia gli acquirenti hanno denunciato il furto degli assegni adombrandol'eventualità che il Bellavia fosse responsabile o di tale furtoo della conseguente ricettazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17134/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La tesi del ricorrente è che il giudice di rinvio non poteva decidere sulle spese dei giudizi penali precedenti, in quanto le spese dei giudizi penali precedenti avrebbero dovuto essere liquidate per l'appunto dal giudice penale,e quelli del giudizio di Cassazione,che ha concluso la vicenda penale, avrebbero dovuto per l'appunto essere liquidati dalla Corte di legittimità, con la conseguenza che i giudici di rinvio avrebbero dovuto soltanto provvedere in ordine alle spese del giudizio da loro definito , mentre hanno erroneamente liquidato anche le spese di giudizi precedenti,che però avevano ad oggetto l'accertamento penale, e le cui spese erano rimesse al relativo giudice.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa accuse di abuso perseguimento penale per diffamazione reati contro l'onore istruzione penale per appropriazione indebita gravi addebiti penali
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Testo completo

del 09/02/2023 da CRICENTI GIUSEPPE; Ritenuto che 1.-Alfredo Bellavia, in data 25/05/2010 , h a sporto denuncia presso la Procura della Repubblica di Catania nei confronti di Emanuela Pafumi e di Antonino Marzullo, accusandoli di averlo calunniato per avergli attribuito di essersi impossessatodi assegni a loro rubati . 2.-In particolare, il B ellavia ha dichiarato di aver venduto a Pafumi e M arzullo una partita di scarpe, che costoro hanno pagato con assegni; che tuttavia gli acquirenti hanno denunciato il furto degli assegni adombrandol'eventualità che il Bellavia fosse responsabile o di tale furtoo della conseguente ricettazione.

Il Tribunale penale di Catania ha condannato per calunnia Pafumi e M arzullo disponendo a loro carico altresì il risarcimento dei danni a favore del Bellavia. La Corte di appello ha poidichiarato prescritto il reato confermando le statuizioni civili del risarcimento. 3.-Tuttavia,la Cassazione penale , con sentenza 9429 del 2019 , ha annullato la decisione della Corte d'appello relativamente alle solestatuizioni civili per difetto di motivazione ed ha rinviatoalla Corte d'appello civile per una nuova decisione. La causa è stata dunque riassunta dal Bellavia, che ha nuovamente richiesto il risarcimento dei danni derivanti dal reato di calunnia subìto.

Il giudice di rinvio ha tuttavia rigettato la domanda ritenendo che non era stata fornita alcuna prova del danno subìto ed ha condannato il Bellavia alla rifusione, non solo delle spese del giudizio di rinvio,ma altresì delle spese dei precedenti gradi del giudizio penale in cui era stata pure sostenuta la domanda civile di risarcimento. 4.-Avverso tale pronuncia il Bellavia ricorre con un motivo di censura. N es suno degli intimati si è costituito.Il Bellavia ha depositato memorie. Il PG ha chiesto il rigetto. Considerato che 5.-L'unico motivo di censura denuncia violazione dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

La tesi del ricorrente è che il giudice di rinvio non poteva decidere sulle spese dei giudizi penali precedenti, in quanto le spese dei giudizi penali precedenti avrebbero dovuto essere liquidate per l'appunto dal giudice penale,e quelli del giudizio di Cassazione,che ha concluso la vicenda penale, avrebbero dovuto per l'appunto essere liquidati dalla Corte di legittimità, con la conseguenza che i giudici di rinvio avrebbero dovuto soltanto provvedere in ordine alle spese del giudizio da loro definito , mentre hanno erroneamente liquidato anche le spese di giudizi precedenti,che però avevano ad oggetto l'accertamento penale, e le cui spese erano rimesse al relativo giudice.

Il motivo èinfondato. Va premesso che i precedenti gradi di giudizio si sono svolti,si, da vanti al giudice penale,ma hanno avuto ad oggetto anche la domanda civile di risarcimento del danno da reato. Mentre l'accertamento di quest'ultimo è stato definito con la sentenza citata della Corte di Cassazione,il giudizio civile sulla domanda di risarcimento del danno da reato è proseguito , davanti al giudice del rinvio, proprio a seguito dell'annullamento della Cassazione. Con la conseguenza che il giudice di rinvio aveva il potere di decideredelle spese, sia di quel giudizio,che dei giudizi precedenti aventi il medesimo oggetto, ossia aventi ad oggetto il risarcimento del danno da reato.

E’ principio di diritto affermato da questa C orte che i n materia dispese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo dellespese processuali relative aigiudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo (Cass. 1407/ 2020). Nel caso presente le parti soccombenti nei precedenti gradi di merito, ossia Pafumi e Marzullo,sono risultate vittoriose all'esito del giudizio di rinvio .

Né vale osservare che tra i precedenti gradi di giudizio e quello di rinvio v’è diversità di giurisdizione,essendosi svolti i primi davanti al giudice penale ed il secondo davanti al giudice civile, in quanto quest'ultimo ha deciso , concludendolo,il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione(del resto che il giudice civile possa decidere anche le spese della precedente fase penale si ricava ex Cass. 10153/ 1995) In sostanza, il giudizio di rinvio era nient’altro che la prosecuzione di quello iniziato davanti ai giudici penali,quanto alla domanda di risarcimento del danno da reato:con la conseguenza che, giusto il principio sopra richiamato, la regola della soccombenza si applica anche ai giudizi precedenti quello di rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per