Cassation court dismisses appeal claiming execution judge can revoke auction due to later superior offer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Maria Vittoria s.r.l.'s appeal against a transfer decree following a judicial auction. The company argued the execution judge erred by ignoring a later, higher offer from a third party that should have prevented the sale under Article 572 of the Civil Procedure Code. The court ruled that the power to suspend an auction exists only before the adjudication decision and cannot be exercised based on facts occurring after the sale. Consequently, the transfer decree was upheld as legally binding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 572, comma 3 c.p.c.; Art. 574 c.p.c.: The execution judge's power to refrain from adjudication upon a minimum offer exists solely prior to the sale decision and cannot be invoked based on subsequent superior offers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 20759/2021R.G. proposto da: MARIA VITTORIA s.r.l. – SOCIET À AGRICOLA , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma , Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife sa dal l’avv . Guido Santagostino,come da procura in calce al ricorso - ricorrent e - contro GHIO ALFREDO, DEPAOLI PAOLA MARIA, PRELIOS CREDIT SERVICING s.p.a., n.q. di mandataria di RED SEA SPV s.r.l. - intimati - avverso la sentenza n. 375 /20 2 1 del Tribunale di Alessandria , depositata il 6.5.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.4.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
N. 20759/21R.G. FATTI DI CAUSA La società agricola Maria Vittoria s.r.l. propose opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento con cui il giudice dell’esecuzionepresso il Tribunale di Alessandria, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare avviata nei suoi confronti da Banco BPM s.p.a. (cui in seguito subentrò Red Sea SPV s.r.l., a mezzo della mandataria Prelios Credit Servicing s.p.a.) aveva trasferito la proprietà degli immobili di cui ai lotti 1 e 2 in favore degli aggiudicatari Alfredo Ghio e Paola Maria Depaoli.
Con l’opposizione, la società rilevò che i predetti si erano resi aggiudicatari dei beni a seguito di vendita senza incanto tenutasi telematicamente dinanzi al professionista delegato in data 11.2.2020 e per l’offerta “minima” di cui all’art. 572, comma 3, c.p.c. in data 11.2.2020, per l’importo, rispettivamente, di € 166.125,00 e di € 43.375,00; che in data 28.2.2020 tale Lorenzo Castelli, essendo stato impossibilitato a partecipare alla precedente vendita, aveva depositato istanza cauzionata per la nuova vendita di entrambi i lotti, offrendo rispettivamente l’importo di € 195.000,00 e di € 55.000,00; che tuttavia tale istanza era stata disattesa dal giudice dell’esecuzione e dal Tribunale collegiale adito ai sensi dell’art. 669 - terdeciesc.p.c., tanto che era stato illegittimamente emesso il decreto opposto.
L’adito Tribunale, con sentenza del 6.5.2021, rigettò l’opposizione, evidenziando che il potere di non procedere alla vendita, ex art. 572, comma 3, c.p.c., per il caso in cui vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo di aggiudicazione superiore, può essere esercitato in sede di vendita e prima dell’aggiudicazione, non certo dopo; né, del resto – ha proseguito il Tribunale – sussistevano i N. 20759/21R.G. presupposti per l’esercizio del potere di revoca/sospensione di cui all’art. 586 c.p.c. Avverso tale sentenza Maria Vittoria s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Gli intimati non hanno resistito.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con l’unico motivo si denun c ia la violazione dell’art. 572 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nella sostanza, la ricorrente si duole della errata interpretazione dell’art. 572, comma 3, c.p.c. da parte del Tribunale, sostenendo che il giudice dell’esecuzione può sempre revocare l’aggiudicazione anche per fatti sopravvenuti, quale nella specie la proposizione di una offerta in aumento da parte di un terzo, come tale idonea a conferire certezza all’ipotesi, contemplata dalla norma, per cui il giudice non procede alla vendita quando sussista una seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore. 2.1 –Il ricorso è palesemente infondato.
Invero, occorre anzitutto considerare che la vendita per cui è processo è una vendita senza incanto, sicché l’aggiudicazione è di per sé definitiva ex lege, ai sensi dell’art. 574 c.p.c.; da ciò consegue cheil giudice dell’esecuzione , salva l’ipotesi dell’aggiudicazione a prezzo non giusto ex art. 586 c.p.c. (per i cui presupposti, neppure specificamente invocati dalla società ricorrente, basti rinviare, per tutte,all’ampia motivazione di Cass. n. 18451/2015), è comunque tenuto ad emettere il decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario, in quanto titolare del relativo ius ad rem(Cass. n. 18421/2022).
N. 20759/21R.G. Come correttamente ritenuto dal giudice del merito, dunque, il potere di cui all’art. 572, comma 3, c.p.c.– a mente del quale il giudice dell’esecuzione (o il professionista delegato, qualora tanto sia previsto nell’ordinanza ex art. 591-bis c.p.c.) può non procedere alla aggiudicazione, in caso di offerta “minima”, ove sussista una seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore, in caso di nuovo esperimento di venditae non siano state proposte istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. - non può che essere riferito a valutazioni che precedono l’aggiudicazione, fondate dunque su fatti già noti in sede di vendita, non potendo certo farsi riferimento a circostanzesopravvenute, quali il deposito di una offerta di acquisto “migliorativa”, non solo successiva alla scadenza del termine , ma soprattutto proposta al di fuori di qualsivoglia previsione normativa. 3.1 -In definitiva, il ricorso è rigettato.Nulla va disposto sulle spese del giudizi o di legittimità, gli intimati non avendo svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art . 13, se dovuto . Cos