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Ordinanza — n. 17021/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows opposition to execution against assignment order where prior illegality was successfully challenged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17021/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Italfondiario S.p.A.'s opposition to an execution order regarding the distribution of seized assets. The court found that the lower court erred by declaring the execution unprocedible after a previous, successfully challenged assignment order had been annulled. Consequently, the Court annulled the lower court's decision and ordered a new distribution compliant with established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 617 cod. proc. civ.; Art. 499 cod. proc. civ.: When a prior execution order is annulled due to lack of enforceable title, the execution cannot be declared unprocedible merely because payments were made under the void order, as the creditor retains the right to oppose the distribution.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposition to execution assignment order annulment lack of enforceable title distribution of seized assets repetition of unjust enrichment validità dell'esecuzione soddisfacimento del credito adempimento dell'obbligazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 617 cod. proc. civ.
L’opposizione dispiegata ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. da Italfondiario S.p.A.
Art. 499 cod. proc. civ.
Art. 2033 cod. civ.
art. 499 cod. proc. civ
art. 617 cod. proc. civ
L’opposizione dispiegata ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.
art. 553 cod. proc. civ
Raffaele Rossi della espropriazione forzata presso terzi, all’avvenuta esazione del credito assegnato con il provvedimento ex art. 553 cod. proc. civ..
art. 2928 cod. civ
determina invero il trasferimento al creditore assegnatario (a mo’ di cessione coattiva) della titolarità del credito pignorato, in tal guisa realizzando lo scopo della procedura espropriativa, sicché irrilevante dal punto di vista processuale (fermi gli effetti di diritto sostanziale regolati dall’art. 2928 cod.
art. 618 cod. proc. civ
Sul prognosticabile esito così descritto non spiega incidenza la mancata adozione (oppure il rigetto della istanza) di provvedimenti opportuni o indilazionabili ex art. 618 cod.
art. 2033 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 09/04/2015, n. 7107
Cass. 24/10/2018, n. 26927
Cass. 24/10/2018, n. 26927).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11520/2021R.G. proposto da ITALFONDIARIO S.P.A., NELLA QUALITA’ DI MANDATARIA DI CASTELLO FINANCE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Grazioli n. 15, presso lostudio degli Avv. Benedetto Gargani e Guido Gargani, dai qualiè rappresentato e difeso –ricorrente – contro DI MARTINO ROBERTO; FALLIMENTO N. 381/2055 MOLINO PIETRO AGOSTINELLI SPA; GENTILI CLORINDA; PIACENTINI MARCELLO –intimati – Avverso la sentenza n. 15681 /202 0 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 10 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 11520/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 1. Italfondiario S.p.A., quale mandataria di Castello finance s.r.l., promosse nell’anno 2007 espropriazione presso terzi in danno di Marcello Piacentini (debitore esecutato) e nei confronti del fallimento Molino Pietro Agostinelli S.p.A. (terzo pignorato). Resa dichiarazione positiva di quantità dal terzo , nella procedura spiegarono intervento non titolato Clorinda Gentili e Roberto Di Martino e il giudice dell’esecuzione emise ordinanza di assegnazione, ripartendo il credito dichiarato tra il procedente e gli interventori.

2. L’opposizione agli atti esecutivi avverso detto provvedimento proposta da Italfondiario S.p.A., argomentata sulla inammissibilità degli interventi siccome non assistiti da titolo esecutivo, venne disattesa dal Tribunale di Roma, con sentenza tuttaviapoi cassata, su impugnazione di legittimità interposta dall’opponente. Più precisamente, questa Corte, con la sentenza 09/04/2015, n. 7107, cassò la decisione del Tribunale capitolino e, decidendo nel merito, accolse la opposizione agli atti esecutivi e annullò l’ordinanza di assegnazione, demandando «al giudice dell’esecuzione, ritualmente adito in riassunzione del processo esecutivo, riattivato a seguito dell’annullamento dell’ordinanza che malamente lo definiva, l’adozione di nuova ordinanza di assegnazione rispettosa del principio di diritto appena enunziato e che, sostanzialmente, escluda dalla distribuzione gli interventori privi di titolo esecutivo o di alcun altro dei presupposti processuali speciali disciplinati dall’art. 499 cod. proc. civ.».

3. Riassunta la procedura esecutiva, il giudice dell’esecuzione- con ordinanza del 13 dicembre 2016 - dichiarò tuttavia improcedibile la stessa, sul rilievo che l’ordinanza di assegnazione aveva avuto «completa esecuzione con i pagamenti delle somme» e che non era pertanto «più possibile riemettere nuova ordinanza di assegnazione per il venir meno del credito pignorato». r.g. n. 11520/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 4. L’opposizione dispiegata ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. da Italfondiario S.p.A. avverso questo provvedimento è stata rigettata dalla decisione in epigrafe indicata.

5. Ricorre per cassazione Italfondiario S.p.A., affidandosi ad unico motivo; non svolgono difese in grado di legittimità le parti intimate, in epigrafe analiticamente indicate.

6. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La mancata formulazione di specifico gravame sul punto non consente alla Corte di verificare l’osservanza e la corretta applicazione del principio di diritto enunciato con la sentenza n. 7107 del 2015 ad opera della pronuncia gravata, emessa a definizione dell’opposizione all’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione in esito ad annullamento di precedente provvedimento dispostocon detta sentenza.

2. L’unico motivodi ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.499, 500, 512, 533, 615 e 617 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Si assume, in sintesi, che l’effettuazione dei pagamenti «in forza della ordinanza di assegnazione opposta ma non sospesa non può rendere inutiliter data la sentenza emessa nel successivo giudizio di merito della opposizione a cognizione piena», dacché, riassunta l’espropriazione e pronunciata nuova assegnazione, la ricorrente ben può «richiedere (in via giudiziale) a Clorinda Gentili e Roberto Di Martino, sulla base di tale nuova ordinanza, la restituzione degli importi a suo tempo loro assegnati in modo erroneo». 2.1.

Il motivo è fondato. L’error iuris che, al fondo, inficia la decisione del giudice territoriale risiede nell’aver conferito giuridica rilevanza, ai fini della procedibilità r.g. n. 11520/2021 Cons. est. Raffaele Rossi della espropriazione forzata presso terzi, all’avvenuta esazione del credito assegnato con il provvedimento ex art. 553 cod. proc. civ.. L’assunto si pone in palmare contrasto con l’orientamento del giudice della nomofilachia, in maniera univoca e senza oscillazioni espresso in reiterati arresti, secondo cui l’ordinanza di assegnazione costituisce atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi (principio affermato sin da Cass. 14/07/1967, n. 1768, ribadito, ex plurimis e per citare le più recenti pronunce, da Cass. 26/02/2019, n. 5489;

Cass. 05/06/2020, n. 10820; Cass. 21/04/2022, n. 12690). La (mera) pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 553 cod. proc. civ. determina invero il trasferimento al creditore assegnatario (a mo’ di cessione coattiva) della titolarità del credito pignorato, in tal guisa realizzando lo scopo della procedura espropriativa, sicché irrilevante dal punto di vista processuale (fermi gli effetti di diritto sostanziale regolati dall’art. 2928 cod. civ.) è il concreto adempimento da parte del soggetto obbligato ovvero la materiale esazione del credito assegnato. 2.2.

Ulteriore corollario della descritta impostazione sistematica è che l’attuazione dellaordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. (cioè la riscossione dei crediti da parte dei soggetti assegnatari) non importail venir meno dell’interesse alla decisione sulla opposizione agli atti esecutivi che sia stata rite et recte proposta ai sensi dell’art.617 cod. proc. civ. per far valere il vizio di tale ordinanza (o anche di un atto o provvedimento della procedura ad essa prodromico). Anche nella descritta evenienza l’ accertamento della nullità dell’ordinanza di assegnazione è produttivo di effetti utili per la parte che abbia diligentemente attivato lo strumento oppositivo ad hoc predisposto dall’ordinamento: una pronuncia favorevole, resa all’esito della instaurata parentesi cognitiva, infatti, cagiona l’invalidazione del provvedimento opposto e la perdita di efficacia di tutti gli atti in concretizzazione diesso compiuti. r.g. n. 11520/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi Nel caso specifico, riattivata la procedura espropriativa, l’emissione di una nuova ordinanza di assegnazione, recante corretta ripartizione del compendio pignorato, permette alla parte les a nel diritto all a soddisfazione (o alla giusta misura di soddisfazione) del suo credito di poter agire in ripetizione d’indebito nei confronti delle parti che abbiano ricevuto somme in eccedenza rispetto a quelle spettanti, a tal fine facendo valere (con gli ordinari strumenti di tutela cognitiva oppure con procedimenti semplificati , quali , ad esempio, il ricorso per ingiunzione), l’accertamento del giudice dell’esecuzione sull’esatta entità delle poste da distribuire ai creditori concorrenti. 2.3.

Sul prognosticabile esito così descritto non spiega incidenza la mancata adozione (oppure il rigetto della istanza) di provvedimenti opportuni o indilazionabili ex art. 618 cod. proc. civ.: in tutta evidenza, una erronea valutazione del giudice dell’esecuzione sul punto (ma anche la mancata formulazione di una richiesta del genere da parte opponente) non può pregiudicare il diritto dell’opponente - in ultima analisi proiezione della garanzia della tutela giurisdizionale dicui all’art.24 Cost. -al definitivo riscontro, per finalità anzidette, delle irregolarità inficianti il provvedimento contestato. 2.4.

L’enunciata conclusione non collide con l’immanente esigenza di stabilità dell’ordinanza di assegnazione (recte, dell’assetto di interessi da essa delineato), ovvero con il connotato - comune a (e proprio di) tutti i provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive - della sua tendenziale definitività, della impossibilità cioè di pretese di tutela esperibili successivamente alla chiusura del procedimento volte a porne in discussione la validità degli atti o degli effetti. La stabilità dei risultati dell’espropriazione forzata è infatti il portato del complesso dei rimedi interni al procedimento (le varie tipologie di opposizioni ma anche le istanze di revoca o modifica) apprestati dall’ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel r.g. n. 11520/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi processo esecutivoed integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti (tra le tante, Cass. 23/08/2018, n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass.22/06/2020, n. 12127): ma ciò significa che il tempestivo esperimento del rimedio (ad esempio, la proposizione di una opposizione) accolto successivamente alla chiusura della procedura esecutiva legittima la parte vittoriosa, su tale presupposto, a promuovere separata azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. (puntualmente, cfr.

Cass. 24/10/2018, n. 26927).

3. Ha dunque errato il giudic e territoriale nel riaf fermare la dichiarata improcedibilità dell’esecuzione , illegittimamente ritenuti consolidati in via definitiva gli effetti di una precedente illegittimità avverso la quale si era tempestivamente (e vittoriosamente) reagito: accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto in ragione della natura meramente rescindente dello strumento regolato dall’art. 617 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento della opposizione agli atti esecutivi proposta da Italfondiario S.p.A. e, per l’effetto, annullamento anche dell’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma il 13 dicembre 2016.

È beninteso riservata al giudice dell’esecuzione -nuovamente adito in riassunzione del processo esecutivo, riattivabile per effetto del qui disposto annullamento dell’ordinanza che erroneamente ne dichiarava l’improcedibilità - l’adozione di ordinanza di assegnazione recante distribuzione del compendio staggito, infine conforme ai princìpi di diritto già dettati da questa Corte con la sentenza n. 7107 del 2015e qui ulteriormente ribaditi.

4. In ossequio al principio della soccombenza per causalità, le spese del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e del presente grado vanno poste a carico degli opposti Roberto Di Martino e Clorinda Gentili, r.g. n. 11520/2021 Cons. est. Raffaele Rossi effettivi contraddittori rispetto alla domanda formulata dall’opponente e tra loro in solido per l’evidente identità di posizione processuale, ravvisandosi ragioni di compensazione delle spese nei riguardi di Marcello Piacentini e del fallimento della Molino Pietro Agostinelli S.p.A., rispettivamente debitore esecutato e terzo pignorato nella espropriazione, avuto riguardo alla posizione di mere parti necessarie da questi ultimi rivestitenella controversia oppositiva .

P.Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Italfondiario S.p.A., quale mandataria di Castello Finance s.r.l., avverso l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma il 13 dicembre 2016, ordinanza che, per l’effetto, annulla. Condanna Roberto Di Martino e Clorinda Gentili, tra loro in solido, alla refusione in favore di Italfondiario S.p.A., nella anzidetta qualità, delle spese del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, liquidate in euro 5.800 per compensi professionali, oltre alrimborso del contributo unificato, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Condanna Roberto Di Martino e Clorinda Gentili, tra loro in solido, alla refusione in favore di Italfondiario S.p.A., nella anzidetta qualità, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed a