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Ordinanza — n. 16981/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for revocation due to lack of factual error in lower court's liability assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16981/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal for revocation inadmissible because it failed to demonstrate a factual error warranting the overturning of the lower court's decision. The appellant argued that the workers followed the victim's instructions regarding the loading of glass cases, whereas the appellate court found the victim's own negligence in directing work near the crates caused the injury. The court ruled that the appellant's claims did not constitute a factual error as defined by law, since the contested facts were already established and not merely matters of legal evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 376 c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if the alleged error does not involve an incontrovertible factual mistake or a non-contested fact, but rather a disagreement on the legal evaluation of established facts.

Parole chiave

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revocation appeal factual error civil liability negligence caso fortuito concorso di colpa inadmissibile responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2012
115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art.
Art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2012
115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art.
art. 20250 cod.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/02/2023
Cassation annuls appellate civil ruling for lack of specific fact-finding on aggravated misappropriation and failure to verify prosecution conditions.
Cass. 29/03/2022 n. 10040
Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315
seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R.
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Testo completo

2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15973/2022 R.G. proposto da: SOCIETA' LANDI SOCIETA' SEMPLICE GIA' LANDI VETRI DI LANDI ALFONSO C s.a.s.,in persona del socio amministratore e rappresentante legale, ALFONSO LANDI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI CLEMENTE (CLMGNN40D21D390H), pec: avvgiovanniclemente.ordsa@pec.giuffre.it; -ricorrente- contro NAPPI VITO; -intimato- avverso l’ORDINANZA di questa Corten. 16170/2022 depositata il 19/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI.Rilevato che: la Società Landi ricorre per la revocazione dell’ordinanza n. 16170 del 19 maggio 2022 con cui questa Corte ne aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 824/2021; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da Vito Nappi, rimasto intimato; l’odierna ricorrente rappresenta di essere stata convenuta in giudizio da Vito Nappi perché,accertata la sua responsabilità , fosse condannata a l risarci mento deidanni asseritamente causatigli dai suoi operai , Alfonso Pisaturo e Domenico Cupo,in occasione della consegna di una fornitura di vetri contenuta in casse di legno le quali, non essendo state preventivamente caricate sul cavalletto di sostegno, nel momento in cui venivano sganciate cadevano e facevano ribaltare ilcavalletto di ferro su cui erano poggiati al tri vetri che si infrangevano e gli procuravanogravi lesioni; la società Landi, costituitasi in giudizio, negava ogni responsabilità, sostenendo che le lesioni riportate dall’attore non erano in alcun modo imputabili ai suoi operai che avevano seguito le indicazioni della vittima circa lasistemazione, con l’ausilio di una gru, della cassa di vetri; il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 2155/2018, condannava la convenuta al pagamento di euro 46.382,00; la Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza n. 824/2021, rigettava l’appello della odierna ricorrente e confermava la decisione di primo grado; la società Landi ricorreva per la cassazione della suddetta decisione, formulando quattro motivi, disattesi da questa Corte con il provvedimento revocando; in particolare, ai fini che qui interessano, il terzo motivo di ricorso –con cui era stata denunciata la violazione e falsa applicazione degliartt. 1176, 1227 e 2050 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto non provat o il caso fortuito, né il concorso di colpa del danneggiato, senza tenerconto che, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c. , tale ultima questione è rilevabile d'ufficio – è stato rigettato: i) è stato ritenuto non provato che la vittima avesse tenuto un comportamento incauto integrante il caso fortuito; ii) è stato escluso che tale potesse considerarsi l’aver avvicinato la cassa per infilare nella parte sottostante alcuni pezzetti di legno, allo scopo di evitarne la caduta; iii) è stato precisato che la presunzione di responsabilità di cui all’art. 20250 cod.civ. può essere vinta solocon la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, non bastandola prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza,e che, sebbene il giudice sia tenuto ad esaminare d’ufficiol'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, per il sol fatto che esso sia allegato, la verifica della sua ricorrenza costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità «se sorretto da adeguata e logica motivazione, come avvenuto nella specie, essendosi affermato che le balle di vetro non furono immagazzinate in modo da evitarne il ribaltamento»; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensidell’art. 380 bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;

Consideratoche:

1) la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 391 - bis e 395 n. 4 cod.proc.civ. e sostiene che l’ordinanza revocanda sia frutto di una sv ista materiale sulle seguenti circostanze:

a) i dipendenti della società ricorrente avevano effettuato lo scarico e il deposito della cassa sotto la direzione di Vito Nappi e di Vincenzo Nobili, operaio di Vito Nappi;

b) lo scarico della fornitura di vetri era avvenuta con l’ausilio di una gru, manovrata dall’autista del camion, ela cassa non era stata calata dal gruista in modo verticale per le anguste dimensioni del capannone e per la improvvida sosta di Vito Nappi,per dirigere i lavori, accanto alle casse contenenti le lastre di vetro nella fase di posa a terra o sul cavalletto; la tesi della ricorrente è che questa Corte sia incorsa in un errore percettivo, quando ha ritenuto che le lesioni di Vito Nappi fossero da imputare all’errata attività autonoma di scarico della cassa di vetri da parte dei due operai, mentre invece i due operai avevano utilizzato la grumanovrata dall’autista del camion, dipendente della vetreria di Vito Nappi, la vittima; il ricorso è inammissibile, perché non risulta denunciato un errore avente la consistenza ed i caratteri necessari per giustificare la revocazione dell’ordinanza impugnata; deve, innanzitutto, ribadirsi che:

i) l'errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; il) il fatto su cui cade l'errore non deve avere costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, perché l'errore presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione; orbene, errori aventi tali caratteristiche non solo non vi sono stati nel caso di specie, ma nemmeno risultano dedotti, perché il vizio denunciato riguarda inequivocabilmente questioni già oggetto di esame da parte della ordinanza impugnata ed attiene allevalutazioni in diritto espresse dalla Corte in ordine alla insindacabilità dell'accertamento in fatto operato dal giudice di appello; deriva, da quanto precede, che ha errato la ricorrente a pensare di poter chiedere al giudice dellarevocazione una rivalutazione di tutte le circostanze di fatto acquisite al processo, alla luce di un apprezzamento delle circostanze probatorie già esaminate e valutate dal giudice a quo, allo scopo di pervenire a una soluzione opposta della controversia(ex plurimis, cfr.

Cass.21/02/2023, n.; Cass. 29/03/2022, n. 10040);

2) il ricorso, pertanto,va dichiarato inammissibile;

3) l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede, per cuinon deve provvedersi alla liquidazione delle spese di giudizio;

4) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisdello stes