Cassation court dismisses opposition to execution proceedings when execution judge declares procedure inadmissible due to notification defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the opposition to execution proceedings because the execution judge had already declared the procedure inadmissible due to a lack of proper notification. The creditor argued the judge should have examined the existence of debts owed to third parties, but the court held that the execution judge's ruling on inadmissibility precluded any further investigation into the merits. Consequently, the opposition was rejected as it exceeded the scope of a demolitory review limited to procedural vices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.c.; Art. 549 c.p.c.: When the execution judge declares a procedure inadmissible due to procedural defects, the opposition judge cannot examine the substantive existence of debts owed to third parties, as the execution judge's ruling on inadmissibility precludes further investigation into the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 31226/21 proposto da: -) Avv. Trapazzo Mario, elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo PEC, difeso da se medesimo; -ricorrente - contro -) Simeone Carlo, Simeone Giuseppina, Simeone Rosalia , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Marco DeAngelis in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) Poste Italiane s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Stefania Stazziin virtù di procura speciale apposta in margine al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Cassino 10 giugno 2021 n. 837; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 1994 Mario Trapazzo chiese ed ottenne dal Tribunale di Cassino un decreto ingiuntivo nei confronti di Luigi Simeone, per l'importo di euro 19.164,29. Oggetto: opposizione agli atti esecutivi 2. In forza di quel titolo esecutivo nel 2018 Mario Trapazzo iniziò l'esecuzione forzata nella forma dell’espropriazione di crediti, pignorando i crediti che (a dire del creditore procedente) il debitore vantava nei confronti dei cinque fratelli e della Poste Italiane s.p.a.. Il creditore giustificò la propria iniziativa assumendo che:
a) il debitore Luigi Simeone era coerede del proprio padre, Vincenzo Simeone, deceduto il 3.2.2018;
b) l’asse ereditario di Vincenzo Simeone includeva denaro e titoli depositati presso la Poste Italiane s.p.a.;
c) le disposizioni testamentarie di Vincenzo Simeone avevano leso la quota di legittima spettante a Luigi Simeone;
d) ergo, sia i cinque fratelli e coeredi del debitore, sia la Poste Italiane erano a loro volta debitori verso quest’ultimo degli importi necessari alla reintegra della quota di legittima.
3. Il Giudice dell’esecuzione con ordinanza 27.6.2019: -) qualificò “originario debitore” Vincenzo Simeone (che tuttavia, come si è visto, era solo il padre del debitore esecutato); -) dichiarò mancante la “prova certa” della notifica del precetto a Giuseppina Simeone, erede universale di Vincenzo Simeone; -) dichiarò che “l’ultima notifica avvenuta nei confronti dell’originario intimato risulta effettuata in data 27.1.2015, ai sensi del 143 c.p.c. (…). Quindi il precetto a questi intimato ha perso di efficacia, conseguentemente la notifica doveva essere effettuata nuovamente agli eredi”; -) infine, aggiunse incidenter tantum che “per di più l’accertamento è stato negativo, poiché il terzo ha chiaramente precisato di non essere in possesso di beni appartenenti all’esecutato”. Conseguentemente dichiarò “inammissibile la procedura, mandando alla cancelleria per l’archiviazione”.
4. Mario Trapazzo propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso la suddetta ordinanza. A fondamento dell’opposizione dedusse che: -) il Giudice dell’esecuzione aveva adottato un provvedimento illegittimo di estinzione atipica; -) questo provvedimento era erroneo, in quanto fondato sul presupposto della mancata notifica del precetto agli eredi di Vincenzo Simeone; gli eredi di Vincenzo Simeone tuttavia non erano i debitori esecutati, mai terzi pignorati, sicché ad essi non andava notificato alcun precetto.
5. Con sentenza 10 giugno 2021 n. 837 il Tribunale di Cassino rigettò l'opposizione. Il Tribunale ritenne che: -) correttamente il creditore procedente aveva notificato il precetto solo al debitore Luigi Simeone, in quanto i coeredi di questi erano soltanto terzi pignorati, e ad essi pertanto doveva essere notificata soltanto la citazione ex art. 543 c.p.c.; -) l'ordinanza impugnata andava tuttavia condivisa “nella parte in cui dichiara l'accertamento negativo del credito in capo al terzo Poste Italiane s.p.a.”; -) infatti dagli atti presenti nel fascicolo dell'esecuzione risultava che tutti i beni di Vincenzo Simeone erano stati attribuiti per testamento a Giuseppina Simeone, e che di conseguenza “nessuno dei terzi citati può essere debitore di Simeone Luigi”.
6. Tale sentenza è stata impugnata per Cassazione da Mario Trapazzo con ricorso fondato su tre motivi. Hanno resistito con controricorso la Poste Italiane s.p.a. da un lato, e Giuseppina Simeone, Carlo Simeone e Rosalia Simeone con controricorso unitario. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Deduce che il giudice dell’opposizione era chiamato a pronunciarsi soltanto sulla legittimità del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato “estinta” la procedura, e non gli era dunque consentito spostare la propria indagine all’esistenza o meno di eventuali crediti del debitore esecutato nei confronti dei terzi pignorati. 1.1.
Il motivo è fondato. Il giudice dell’esecuzione rilevò una nullità processuale ravvisandola nella mancata notifica del precetto a taluni soggetti, ritenuti “debitori”. Questa statuizione venne impugnata dal creditore, il quale dedusse che nessuna nullità processuale si era verificata. Il giudice dell’opposizione condivise questa censura, ma rigettò ugualmente l’opposizione passando ad accertare il merito della dichiarazione negativa di quantità. Ciò fece sul presupposto che l’ordinanza opposta avrebbe deciso anche la questione dell’esistenza del credito del debitore verso il terzo pignorato. 1.2.
Questo esame non era consentito al Tribunale, per due ragioni. La prima ragione è che il giudice dell’esecuzione, dichiarando quest’ultima “inammissibile” per un vizio di notifica, si era spogliato della potestas iudicandi circa il merito della pretesa azionata nei confronti dei terzi pignorati, e la (peraltro fugacissima) statuizione contenuta nell’ordinanza conclusiva del processo esecutivo doveva perciò ritenersi tamquam non esset ( ex multis , Sez. 3 - , Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022, Rv. 665905 -01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 -01;
Sez. U - , Ordinanza n. 31024 del 2 7/11/2019, Rv. 656074 - 01). La seconda ed indipendente ragione è che la cognizione del giudice dell’opposizione è unicamente demolitoria. Essa è limitata all’esame della legittimità del provvedimento impugnato, per i vizi prospettati dall’opponente(principio, quest’ultimo, pacifico e risalente: così già Sez. 2, Sentenza n. 567 del 30/01/1985, Rv. 438774 -01). 1.3. Né rileva che alcuni dei convenuti, costituendosi, chiesero al Tribunale in via riconvenzionale di accertare che essi nulla dovevano al debitore esecutato, Luigi Simeone.
Infatti, essendo mancato un formale provvedimento del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 549 c.p.c., non poteva domandarsi a quello dell’opposizione avverso altri atti esecutivi di compiere quello specifico accertamento, riservato ratione materiae al primo una volta esclusa l’invalidità resa oggetto dell’opposizione (la quale ultima è, come noto, meramente rescindente). 1.4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Cassino, in persona di altro magistrato, affinché torni a valutare il merito dell’opposizione proposta da Mario Trapazzo nei limiti di quanto prospettato dall’opponente, ed alla luce dei princìpi sopra esposti provveda sulla “domanda di accertamento” proposta in via riconvenzionale dai convenuti.
2. I restanti motivi restano assorbiti.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Cassino, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di le