Court orders joinder of two separate cassation appeals regarding justice collection debt enforcement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the joinder of two separate cassation appeals filed by the Ministry of Justice and Equitalia against a lower court ruling on a collection debt. The Ministry and Equitalia argued for a unified review of the appeal filed by Gianpiero Pini regarding the enforcement of justice costs. The court decided to join the cases because another cassation appeal by Equitalia already existed, making joinder necessary and permissible under the civil procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When separate cassation appeals exist against the same judgment, the court must order their joinder to ensure a unified examination of the legal issues.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20225/2021 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ambedue rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrenti – contro PINI GIANPIERO EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. –intimati – Avverso la sentenza n. 1028 /20 21 del la CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 31marzo 20 21 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 20225/2021 Cons. est. Raffaele Rossi rilevato che Il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorrono uno actu per cassazione, articolando tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata che, in sede di appello, ha (parzialmente) accolto l’opposizione dispiegata da Gianpiero Piniavverso una cartella esattoriale per la riscossione di crediti per spese di giustizia, all’esito di un giudizio svolto in contraddittorio anche con Equitalia Giustizia S.p.A.; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; considerato che avverso la medesima sentenza qui impugnata è stato proposto da Equitalia Giustizia S.p.A.altro ricorso per cassazione, separatamente iscritto al numero 20587del R.G. dell’anno 2021;
è doverosa, nella vicenda illustrata, la riunione delle impugnazioni, praticabile anche su iniziativa officiosa, giusta il disposto dell’art. 335 del codice di rito; p.q.m. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza