Italian Court dismisses FCA's appeal regarding liability for historical waste contamination on acquired land.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Fiat Chrysler Automobiles' appeal against a partial first-instance judgment regarding liability for historical waste contamination. FCA argued that previous owners and municipalities were responsible for the pollution, but the lower courts found FCA liable for filling the site with contaminated materials after clearing car carcasses. The court upheld the decision, confirming that FCA failed to exercise due diligence in supervising third-party waste disposal on the property it acquired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2043 c.c.; Art. 1153 c.c.: The owner of land who fills a site with contaminated materials after clearing previous structures is liable for resulting environmental damage if they failed to supervise third-party waste disposal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l. Ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3213/2020 proposto da: Fiat Chrysler Automobiles N.V. in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale delle Milizie 34 presso lo studio dell’avvocato Veneruso Massimo che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Butti Luciano, Masso Francesca, Peres Federico; -ricorrente - contro Carpice Srl, Comune Moncalieri, Comune Torino; -intimati - nonchè contro Ricca Marco e Ricca Valerio nella qualità di eredi di Ricca Domenico, elettivamente domiciliati in Roma Via Bruno Buozzi 68 presso lo studio dell’avvocato Zanacchi Luca che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francini Giacomo; -controricorrenti - nonchè contro Comune Nichelino in persona della Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma Viale Giulio Cesare 14-A-4 presso lo studio dell’avvocato Pafundi Gabriele che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Michieletto Giuseppe; -controricorrente - nonchè contro Gruppo Torinese Trasporti Spa in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Largo Messico 7 presso lo studio dell’avvocato Tedeschini, rappresentata e difesa dagli avvocati Musumeci Toti Salvatore, Desana Eva Raffaella; -controricorrente- nonché da Comune Torino in persona della Sindaca in carica, elettivamente domiciliato in Roma Via G.
Antonelli 49 presso lo studio dell’avvocato Colarizi Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Boursier Elisabetta Maria; -ricorrente incidentale - contro Fiat Chrysler Automobiles N.V. in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale delle Milizie 34 presso lo studio dell’avvocato VenerusoMassimo che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Butti Luciano, Masso Francesca, Peres Federico; -controricorrente - nonchè da Comune Moncalieri in persona del Sindaco Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Mazzini 113 presso lo studio dell’avvocato Castoldi Bianca, rappresentata e difesa all’avvocato Longhin Roberto, Mirabile Salvatore; -ricorrente incidentale - contro Fiat Chrysler Automobiles N.V., Carpice Srl, Comune Nichelino, Ricca Marco, Ricca Valerio, Comune Torino, Gruppo Torinese Trasporti Spa; -intimati - avverso la sentenza n. 1649/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;
Ritenuto che 1.-Nel 1967 la società Fiat ha acquistato un'area sita nel Comune di Moncalieri edal confine con quello di Nichelino che, fino a quel momento , era utilizzata da tali Domenico Ricca e Tommaso Bordone per unallevamento di suini. I due avevano , però, ottenuto sia dal C omune d i Moncalieri che da quello di Nichelino l'autorizzazione a raccogliere e interrare rifiuti in quell'area sino alla saturazione del sito. Il Comune di Torino ha, poi,a sua volta, autorizz at o la società a cui aveva dato in appalto la raccolta e lo smaltimento dei propri rifiuti,ad utilizzare allo stesso modo quell'areacome discarica. 2.-Dunque, quando nel 1967 , Fiat ha acquistato l'area , le concessioni per lo smaltimento dei rifiuti erano scadute, e i rifiuti erano stati interrati :
Fiat ha potuto utilizzare quell'area per depositare le vetture che erano state danneggiate durante l'alluvione di Firenze del 1966,vetture che successivamente la società ha rimossoda quel sito. Durante il periodo in cui Fiat ha avuto in uso questo terreno si sono verificati episodi di abbandono di rifiuti da parte di soggetti terzi, che il Comune di Nichelino ha segnalatoalla Fiat. Nel 1991 La Fiat ha poi ceduto l'intera area alla società Carpice srl, che , durante la costruzione di alcuni fabbricati , ha rilevato che l'area era contaminata, ed ha dato inizio ad una procedura di bonifica durante la quale fuoriuscirono biogas,che erano il risultato della degradazione dei rifiuti.
A quel punto , il Comune di Moncalieri ha ordinto a Fiat , divenuta poi nel frattempo FCA, di monitorare la fuoriuscita del biogas . N el fra ttempo , la Provincia di Torino, oggi città metropolitana di Torino , ha a sua volta ordinato alla FCA di bonificare l'area. La società ha propo sto ricorso al Tar sostenendo che la responsabilità di quell’inquinamento era de i soggetti che avevano avuto le au torizzazioni a depositare i rifiuti, ed ha otten uto dalla giustizia amministrativa un provvedimento favorevole, che invitava la città metropolitana di Torino a rivederel'ordinanza di bonifica e ad individuare i soggetti che potevano essere stati responsabili del deposito dei rifiuti. 3.-Nel frattempo,da questa vicenda è scaturito un primo giudizio civile in quanto Carpice srl che,come si è detto, aveva acquistato il terreno dalla Fiat nel 2005 , ha citato quest'ultima per ottenere il risarcimento dei danni consistenti nelle spese di bonifica,che aveva dovuto sostenere a causa dell'inquinamento del sito.
Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda, avendo accertato che , a parte la discarica di rifiuti effettuata dai soggetti precedenti,comunque la Fiat, una volta sgombrato il sito dalle carcasse di automobili,aveva riempito l'area con materiali inquinanti a prevalenza di natura metalmeccanica, ma anche con rifiuti, ed aveva omesso di vigilare sulle discariche fatte da terzi. Quel giudizio si è concluso con una decisione emessa dalla Corte d'appello di Torino,nel 2013, poi confermata in Cassazione. Successivamente,Carpice srl ha nuovamente convenuto la FCA per ottenere il rimborso delle spese sostenute questa volta per l'estrazione del biogas prodotto dai rifiuti urbani che erano stati negli anni depositati in quell'area.
FCA,nel costituirsi, ha ottenuto la chiamata in giudizio dei C omuni di Nichelino e di Moncalieri,nonché degli eredi degli originari proprietari dell'area che , come si è ricordato,avevano l'autorizzazione ad usarla quale discarica di rifiuti solidi. Questi ultimi,a loro volta , hanno ottenuto la chiamata in causa del Comune di Torino e della società che,per conto di quest'ultimo, smaltiva i rifiuti . Il Tribunale di Torino ha emesso un a prima sentenza parziale nel 2018 , con la quale ha rigettato le domande che FCA aveva fatto nei confronti dei terzi chiamati ed ha rim esso la causa sul ruolo per la migliore istruttoria della domanda principale,ossia quella che Carpice srl aveva fatto nei confronti di FCA.
Questa parziale decisione è stata impugnata da FCA davanti alla Corte d'appello di Torino che ha tuttavia confermato sostanzialmente la decisione di primo grado negando le ragioni diquest’ultima nei confronti di quei terzi chiamati . 4.-Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione FCA con 14 motivi . Hanno proposto contro ricorso il Gruppo Torinese Trasporti,ossia la società che, per conto del Comune di Torino, provvede allo smaltimento , il Comune di Nichelino,il Comune di Torino, che ha altresì proposto ricorso incidentale c on un motivo di censura,il Comune di Moncalieri, ch e ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo di censura.
Afronte di tali ricorsi incidentali la FCA ha,a sua volta, notificato contro ricorso . FCA e Comune di Moncalieri hanno depositato memorie. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato che 5.- Come segnalato dalla stessa ricorrente, pende presso questa Corte procedimento che verte su questioni connesse con quelle oggetto del presente giudizio, ed iscritto al n. 8062/ 2022. Il collegio ri