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Ordinanza — n. 16442/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal; court declares proceedings extinguished per Article 390 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16442/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally withdrew the request before the hearing. The appellant, Giovanni Valbonetti, had challenged a lower court's confirmation of a corporate act revocation against Campacci and Lippi Immobiliare. Since the withdrawal was accepted by the opposing party, the court ruled that no further pronouncement on costs was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished upon the appellant's withdrawal, and no ruling on costs is required when the opposing party accepts the withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings cassation procedure corporate act revocation costs allocation fondazione di famiglia fondo di rinnovazione fondo espropriato

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 378 c.p.c.
390 c.p.c.; con memoria ex art. 378 c.p.c. la parte resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; il giudizio per cassazione va dichiarato, pertanto, estinto per rinunzia;ai sensi dell’art.
Art. 390 c.p.c.
Considerato che: nelle more della fissazione della presente Adunanza Camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; con memoria ex art.
Art. 391 c.p.c.
la parte resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; il giudizio per cassazione va dichiarato, pertanto, estinto per rinunzia;ai sensi dell’art. 391 c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione con riferimento alla parte costituita.
art. 390 c.p
Considerato che: nelle more della fissazione della presente Adunanza Camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; con memoria ex art.
art. 378 c.p
390 c.p.c.; con memoria ex art. 378 c.p.c.
art. 391 c.p
la parte resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; il giudizio per cassazione va dichiarato, pertanto, estinto per rinunzia;ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14397/2020 proposto da: GIOVANNI VALBONETTI rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO PINZA e prof. UGO PETRONIO ed elettivamente domiciliato pressolo studio del secondo in Roma, via Ruggero Fauro n. 43, pec: -ricorrente - contro Campacci Fiorenza; -intimata - nonchè contro LIPPI IMMOBILIARE srl (incorporante ERREGI di Romeo Lippi c. snc), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GIAN PATRIZIO CREMONINI, CARLO MILICIA, PASQUALINA IANNI e con i medesimi elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato, ANDREA MANZI in Via F.

Confalonieri 5 -controricorrente - avverso la sentenza n. 3620/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: Giovanni Valbonetti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 30/12/2019 che, rigettando l’appello principale di Fiorenza Campacci e quello incidentale di Giovanni Valbonetti, ha confermato la revocatoria di un atto costitutivo di fondo patrimoniale nei confronti della società Erregi; la Romeo Lippi Immobiliare srl ha resistito con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ;

Considerato che: nelle more della fissazione della presente Adunanza Camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; con memoria ex art. 378 c.p.c. la parte resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; il giudizio per cassazione va dichiarato, pertanto, estinto per rinunzia;ai sensi dell’art. 391 c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione con riferimento alla parte costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Ter