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Ordinanza — n. 16440/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16440/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory semester deadline. The appellants, heirs of Florido Moretti, challenged a lower court ruling that rejected their opposition to a forced execution sale based on alleged inheritance rights and a discovered will. The court dismissed the case without addressing the underlying property dispute, noting that the appeal was submitted in November 2021, well past the deadline set by the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 615 c.p.c.: Appeals must be lodged within the statutory semester; failure to file within this period renders the appeal inadmissible regardless of the merits of the underlying property dispute.

Parole chiave

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statutory time limits inadmissible appeal semester deadline forced execution sale inheritance dispute legato di cosa altrui successione del defunto trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 9 aprile 2021, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 9 novembre 2021, e dunque ben oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c..
Art. 615 c.p.c.
Ovviamente al presente giudizio, avente ad oggetto una opposizione all’opposizione ex art. 615 c.p.c.o, quanto ad alcuni dei ricorrenti, ex art.619 c.p.c., non s’applica l’istituto della sospensione feriale dei termini, giusta la previsione di cui agli artt.
Art. 619 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 327 c.p
La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 9 aprile 2021, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 9 novembre 2021, e dunque ben oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c..
art. 615 c.p
Ovviamente al presente giudizio, avente ad oggetto una opposizione all’opposizione ex art. 615 c.p.c.o, quanto ad alcuni dei ricorrenti, ex art.619 c.p.c., non s’applica l’istituto della sospensione feriale dei termini, giusta la previsione di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11111/20
12(quanto alle ragioni di opposizione di terzo, v., negli esatti termini, Cass. 11111/20).
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Testo completo

ato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 29076/21 proposto da: -) Moretti Massimo e Moretti Maria Ines , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato Gigliola Guglielmiin virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Gallo Giuseppe; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 9 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 1993 Giuseppe Gallo esegui lavori di ristrutturazione di un immobile, commissionatigli da Florido Moretti. Non avendo ricevuto il corrispettivo pattuito, chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti del committente.

2. Permanendo l’inadempimento del debitore, nel 1999 Giuseppe Gallo iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di Florido Moretti. Il creditore a tal fine pignorò soltanto la quota di un quinto dell’immobile abitato dal debitore e sito a Cellina di Leggiuno (Varese). Oggetto: inammissibilità 3. All’esito della procedura, con decreto di trasferimento del 30.1.2004 a Giuseppe Gallo fu assegnata la quota di comproprietà di un quinto dell’immobile pignorato.

4. Dopo l’assegnazione Florido Moretti morì, lasciando nel possesso dell’immobile la conviventemore uxorio, Gabriella Maran.

5. Nel 2011 Giuseppe Gallo iniziò l’esecuzione forzata per rilascio dell’immobile. A questa opposizione si opposero due dei tre figli di Florido Moretti (e cioè Massimo Moretti e Maria Ines Moretti), nonché Gabriella Maran. A fondamento dell’opposizione dedussero - per quanto è dato comprendere dalla non limpida esposizione dei fatti contenuta nel ricorso -che:

a) Florido Moretti doveva ritenersi proprietario per l’intero, e non per un quinto, dell’immobile pignorato, in quanto alla morte dei genitori (avvenuta nel 1966 e nel 1976) gli altri eredi non avevano esercitato il diritto di accettazione dell’eredità;

b) due anni dopo la morte di Florido Moretti (avvenuta nel 2010) venne rinvenuto un testamento olografo col quale la nuda proprietà dell’immobile veniva lasciata ai tre figli, e l’usufrutto alla convivente Gabriella Maran.

6. Con sentenza 3.5.2019 n. 320 il Tribunale di Varese - senza distinguere tra le posizioni dei tre opponenti -rigettò l’opposizione. La sentenza ritenne che: -) la domanda proposta dagli opponenti andava qualificata come domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione dell’intera proprietà dell’immobile a favore di Florido Moretti, in danno dei fratelli di lui; -) rispetto a tale domanda i fratelli di Florido Moretti erano litisconsorti necessari; -) nessuno dei fratelli era stato citato in giudizio; -) poiché non era stato citato neanche uno dei litisconsorti necessari, non era possibile ordinare l’integrazione del contraddittorio ela domanda doveva essere rigettata. La sentenza fui appellata da tutti e tre i soccombenti.

7. Con sentenza 9 aprile 2021 n 1133 la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame. Ritenne la Corte d’appello che: -) correttamente il Tribunale aveva qualificato la domanda proposta dagli opponenti come domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione, da parte di Florido Moretti, della proprietà dell’intero immobile di cui il creditore esecutato aveva chiesto il rilascio; -) in ogni caso anche ad ammettere - come pretendevano gli appellanti - che la domanda dovesse qualificarsi come domanda di accertamento della rinuncia, da parte dei fratelli e coeredi di Florido Moretti, del diritto di accettare l’eredità, di tale domanda gli appellanti non avevano fornito prova.

8. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dai soli Massimo Moretti e Maria Ines Moretti (come si è detto, figli ed eredi di Florido Moretti). Nonè stata impugnata da Gabriella Maran.

9. Giuseppe Gallo non si è difeso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 9 aprile 2021, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 9 novembre 2021, e dunque ben oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.. 1.1. Ovviamente al presente giudizio, avente ad oggetto una opposizione all’opposizione ex art. 615 c.p.c.o, quanto ad alcuni dei ricorrenti, ex art.619 c.p.c., non s’applica l’istituto della sospensione feriale dei termini, giusta la previsione di cui agli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12(quanto alle ragioni di opposizione di terzo, v., negli esatti termini, Cass. 11111/20).

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c