Cassation court dismisses appeal against INPS for pre-contractual liability regarding failed bulk property sale negotiations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal filed by tenants against INPS regarding pre-contractual liability for the termination of bulk property sale negotiations. The tenants argued that INPS breached good faith rules by suspending sales procedures, while INPS contended it strictly followed evolving legal interpretations on property dismission. The court ruled that INPS acted diligently by adapting to changing regulations, meaning no legitimate reliance interest existed to warrant damages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1330 c.c.; Art. 2902 c.c.: The principle of good faith does not impose liability on a public entity when it strictly adheres to evolving statutory regulations regarding property dismission, thereby negating any claimable reliance interest in the immutability of such legal interpretations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26802/2019 R.G. proposto da: BALLETTA ENRICO, MORGESE MICAELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato FERRARI ALDO (CF: FRRLDA63H27H501A), che li rappresenta e difende – Ricorrenti – Contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MORRONE MARIA ( CF: MRRMRA59H42F839D),che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ASSUMMA MARIA (CF: SSMMRA61S50H224V), CIPRIANI GIUSEPPE (CF:
CPRGPP62B11A662S), FIORENTINO GIUSEPPE (CF: FRNGPP66D29G482X) – Controricorrente– avverso la SENTENZA DELLA CORT E D ’ APPELLO di ROMA n. 3774/2019depositata il 05/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. F ATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato in data 30/5/2006, la Cooperativa Domus Emo 144 citò dinanzi al Tribunale di Roma l’INPDAI, deducendo che Carlucci Tarcisio, Baldi Giocondo, Belletta Enrico, Bartoli Alvaro, Bongarzoni Assunta, Borghese Maria Rosa, De Bernardinis Marco, Falletti Clelia, Fratalocchi Alfredo, Insabato Irene, Morgese Micaela, Pierini Claudio, Piovano Giuliana, Gavino Paolo, Sforza Giovanni, Tenaglia Adalberto, Vagnarelli Angelico e Vitale Laura, nella qualità di conduttori degli appartamenti posti in uno stabile di proprietà dell’INPDAI sito in Rom a , avevano ricevuto dall’INPDAI in data 31/10/2000 una proposta di vendita in blocco dell’intero edificio eappositamente costituito, ai fini dell ’ acquisto, la Cooperativa Domus Emo 144, mediante la quale i soggetti sopra menzionati avevano accettato la proposta.
2. Parte attrice dedusse che nel corso della trattativa l ’ Istituto aveva sospeso le procedure di venditae per tale ragione chiese al Tribunale adito l’accertamento dell’avvenuto trasferimento dell’intero edificio in forza dell’accettazione della proposta del 31/12/2000 o, in subordine, ex art. 2932 cod. civ., la pronuncia di una sentenza costitutiva, valutando la scrittura intercorsa tra le pa rti come contratto preliminare.
3. L ’ INPDAI si costituì eccependo l ’ infondatezza della domanda attorea edomandandone il rigetto; c on sentenza n. 3226/2004 il Tribunale di Roma rigettò le domande; detta sentenza venne impugnata e il giudizio di appello si concluse col rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
4. Balletta Enrico e Morgese Micaela (odierni ricorrenti) , insieme ad altri degli originari conduttori, convennero allora in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’INPS (succeduto ex lege all’INPDAI, odierno controricorrente) al fine di veder ne accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale per avere ingiustificatamente interrotto le trattative ed essersi sottratto alla stipula del contratto, in violazione delleregole di correttezza e buona fede, e per l’effetto condannarlo al risarcimento dei danni patiti dagli attori quali soci della Cooperativa.
5. Acquisita la prova dell ’ avvenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Roma con cui erano state rigettate le domande svolte dalla Cooperativa Domus Emo 144,con sentenza n. 2150/2011 il Tribunale di Roma rigettò le domande degli attori, condannandoli in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell’Inps.
6. Avverso tale sentenza i soli Balletta Enrico e Morgese Micaela proposero appello al fine di far dichiarare la responsabilità dell’Istituto convenuto nei propri confronti e la condanna al risarcimento dei danni subiti.
7. Con sentenza n. 3774/2019 pubblicata il 05/06/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Roma rigettò l ’ appello e confermò la sentenza appellata.
8. Avverso la predetta sentenza Balletta Enrico e Morgese Micaela propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui INPS resiste con controricorso.
9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.
10. P arte ricorrente ha depositato memoria datata 27/1/2023. R AGIONIDELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo , i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. , “ Violazione di legge e nullità della sentenzaex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2729e 1337 c od . c iv. ” , censuran d o la decisione della Corte di Appello laddove,nel respingere la domanda da essi formulata, ha ritenuto di poterfondare la decisione sulla “ presunzione ” che i rinvii del rogito aloro dire arbitrariamente ed ingiustificatamente stabiliti dall ’ INPDAI in realtà fossero presuntivamente imputabili a differenze nella determinazionedel prezzo. Deducono i ricorrenti che nelle suddette comunicazioniloro indirizzate dall ’ INPDAI non vi è traccia alcuna di giustificazione con riguardo al le ragioni per l e quali è stato ex uno latere disposto il rinvio dell ’ incontro già fissato presso lo studio notarileper la conclusione del contratto.
2. Con il secondo motivo , i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. , “ Violazione di legge e nullità della sentenzaex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2697,2729 e 1337 c od . c iv . anche in relazione all ’ art. 115 c od . p roc. civ.”, censuran d o la sentenza impugnata per aver fatto un utilizzo distorto delle presunzioni che ha finito con il mandare assolto l’Istituto convenuto dall ’ onere probatorio su di esso incombente , violandosia le norme sul riparto dell ’ onere della prova sia quelle sulla disponibilitàdella prova nel processo civile.
3. Con il terzo motivo , i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. , “ Violazione di legge e nullità della sentenzaex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2697,2729 e 1337 c od . c iv . anche in relazione all ’ art. 115 c od. p roc. .civ.”, la mentando che la Corte territoriale ha ritenuto non sussistente la responsabilità pre contrattuale dell ’ Istituto convenuto nonostante questo avesse omesso di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative e, soprattutto, avesse omesso i necessariobblighi di protezione del contraente privato laddove aveva incautamenteproposto una vendita in blocc o che in realtà, ad un più attentoesame della disciplina, era risultata non attuabile.
4. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere deciso sulla base del criterio della ragione più liquida. È noto che, « in applicazione del principio processuale della “ ragione più liquida ” , desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre,imponendosi, a tutela di esigenze d i economia processuale e dicelerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verificadelle soluzioni sul piano dell ’ impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quel lo dell ’ ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art.276 c.p.c.
» (epluribus, Cass., n. 363/2019). 4.1 Nella specie, la decisione sul terzo motivo è idonea a definire il presentegiudizio e comporta l ’ assorbimento degli altri due motivi, chesono logicamente subordinati all ’ accertamento (o all ’ esclusione) della responsabilità precontrattuale di INPS in relazione all ’ infausto esitodelle trattative. 4.2 Nella sentenza impugnata si legge quanto segue : « §17. Va considerato che la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall’art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova.
§.18. Si considera, inoltre, che dal contenuto della lettera del 20 dicembre 2000 e del fax del 7/3/01 si evince che la Cooperativa non ha accettato tutte le condizioni di vendita proposte dall’Istituto; il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3226 del 2004, in atti, resa nel giudizio tra la Cooperativa Edilizia Domus Erno 144 e l’INPDAI, ha rilevato che il presidente della cooperativa, con lettera del 19·marzo 2001, inviata all’lstituto, ha affermato quanto segue:“Restiamo in attesa di una vostra convocazione per poter definire la trattativa della cessione dell’intero fabbricato, anche alla luce della lettera del 12 marzo u.c.”; l’Istituto, con lettera fax del 9/4/2001, dopo il primo rinvio del rogito, ha comunicato alla Cooperativa, tra l’altro, l e modifiche dei costi d’acquisto degli appartamenti relativi agii interni n. A 28 -A 16 e B 21, in sostanziale riscontro ai rilievi mossi in dalla Cooperativa con fax del 7/3/01, evidentemente, all’epoca, non ancora superati.§.19. ln tale contesto; manca la prova dell’avvenuto perfezionamento, tra l’istituto e la Cooperativa, di un accordo preliminare definitivo di cessione, con l’assunzione di formale obbligo a contrarre; sussistono, invece, elementi sufficienti perritenere che, nel periodo marzo-aprile 2001, le trattative tra l’Istituto e la Cooperativa fossero in fase di perfezionamento e ben può presumersi che i rinvii del rogito si fossero resi necessari per definire i punti essenziali dell’atto di cessione.In ogni caso non si rinvengono elementi idonei per imputare i rinvii della stipulazione, al malizioso ritardo o a comportamenti negligenti, contrari a buona fede dell’Istituto in danno della Cooperativa.
Parimenti nessuna azione lesiva può imputarsi all’Istituto per aver dato (i) corso al normale iter finalizzato al perfezionamento degli accordi di cessione, secondo i criteri indicati, all’epoca;. infatti, la circolare ministeriale del 7.4.2000, nel fissare i principi e i criteri per la vendita in blocco, comprendeva espressamente le unità immobiliari libere e inoptate; (ii) doveroso adeguamento ai criteri interpretativi della normativa in materia di dismissioni indicati dal Ministero competente con la circolare del 26/04/01 » . 4.3 Orbene, se la proposta di vendita in blocco inizialmente avanzata è statasuccessivamente superata da una circolare interpretativa che l’ha invece esclusa, non si può censurare il comportamento dell’Istituto, che si è attenuto alle di s posizioni normative vigenti.
E tantomeno risulta censurabile la sentenza che, con motivazione congruae articolata, fondata non su presunzioni (come dedotto dai ricorrenti),bensì sulla valutazione della documentazione in atti, ha ritenutoil comportamento dell ’ Inps diligente e privo di scorrettezze, avendo esso applicato la normativa in materia di dismissioni così come succedutasi nel tempo, adeguandosi ai criteri interpretativi indicati dal Ministero competente con la circolare del 26/4/2001 e mantenendo un condivisibile ed opportuno atteggiamento di prudenza, teso a conformarsi all’interpretazione della complessa normativadi settore, a mano a mano che essa si evolveva . 4.4 In sostanza, come motivato dalla sentenza, l ’ Istituto ha dato corso alnormale iter predeterminato dalla normativa in vigore. 4.5 In conclusione, da un lato non può qualificarsi scorretto l ’ esito della impossibilità di stipula della vendita in blocco, e dall ’ altro non può ritenersileso un affidamento meritevole di tutela in capo ai ricorrenti , stantela circostanza che essi erano tenuti a conoscere gli obblighi di legge cui anche l ’ ente previdenziale è vincolato nella procedura di dismissione dei suoi immobili, quale risultante dalla normativa in materia; o, ad ogni buon conto, non potendo sostenersi un affidamento tutelabile nell’immutabilità dell’interpretazione di una disciplina di così delicato tecnicismo; o, in ultima analisi, non potendoqualificarsi ingiusto – e pertanto suscettibile di risarcimento – un danno che si vorrebbe indicare nella mancata stipula di un contrattoche sarebbe stato poi da qualificare illegittimo . 4.6 Tanto esime dal rilevare che, i nfine , il ricorso non si confronta con il filtro previsto dall ’ art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., omettendo di esporregli elementi e le ragioni per le quali la Corte, avendo deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto discostarsene; con la conseguenza dell’inammissibilitàex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. (Cass., Sez.
Un., n. 7155/2017; Cass., Sez. VI - 2 Ord. 02/03/2018, n. 5001; Cass.,13524/2017; Cass., 1351/2018).
5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente INPS e pos te a carico dei ricorrenti tra loro in solido per l’identità della posizione processuale, seguono la soccombenza. Consegue, infine, la declaratoria prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti , in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi euro 6.500 ,00 per onorari, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, 1-quater del d .P.R. n. 115 del 2002, inserito