Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16292/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding eviction for non-payment, upholding lower court's rejection of rent receipt verification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16292/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giovanni Dragano's appeal against the Bari Court of Appeal's decision in an eviction for non-payment case. Dragano argued that the lower court improperly denied verification of a 2013 rent receipt and failed to consider documents in the file, while the opposing heirs contested the receipt's authenticity. The court ruled that the appeal was unfounded because the appellant had already indicated the tenant's ID card as a comparison document, and the lower court correctly applied procedural rules regarding evidence verification and burden of proof.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 437, comma 2, c.p.c.; Art. 116, c.p.c.: The court rejects an appeal when the appellant fails to specify comparison documents for verification, leaving the burden of production to the opposing party, and when the lower court correctly relies on documents already present in the file to assess the validity of the contested instrument.

Parole chiave

Generato dall'IA
eviction for non-payment verification of signatures burden of proof procedural evidence comparison documents rent receipt validity appeal dismissal esibizione di documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 437, comma 2, cod. proc. civ.
5 ha ipotizzato di dare ingresso al documento ai sensi dell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., così mostrando diaver ben percepito la sua produzione.
Art. 116, cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2022
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
art. 1455 cod. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1347/2020 R.G. proposto da: DRAGANO GIOVANNI, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Leonardo Maruzzi (maruzzi.leonardo@gmail.com), elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Provincie, n. 23b presso lo studio dell’avv. Antonio Maruzzi (antonio.maruzzi@ordineavvocatiroma.org) -ricorrente - contro RICCI CARLA MARIA, RICCI FABIO, RICCI FRANCESCO PIO, RICCI MARCO, RICCI VALERIANO, quali eredi di Ricci Antonia Ermelinda Eufemia, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.

Salvatore Ricciardi ( ricciardi.salvatore@avvocatifoggia.legalmail.it ) , elettivamente domiciliati in San Giovanni Rotondo (FG), viale Cappuccini, n. 23, presso lo studio del difensore. - controricorrenti - avversola sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2143/2019, pubblicata in data 22 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone RILEVATO CHE 1. Con sfratto per morosità e citazione per la convalida, ritualmente notificato, gli eredi di Antonia Ermelinda Eufemia Ricci, signori Ricci Carla Maria, Fabio, Francesco Pio, Marco e Valeriano convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Foggia Dragano Giovanni per sentirlo condannare, previa convalida dello sfratto, a rilasciare il bene immobile condotto in locazione, ubicato in San Giovanni Rotondo al corso Umberto Primo, n. 12.

2. Dragano Giovanni si costituiva opponendosi alla convalida ed esibendo, a riprova del suo adempimento contrattuale, scrittura del 3 dicembre 2013, attestante l’avvenuta ricezione, per tutto l'anno 2013, del versamento del canone pattuito, nonché copia di un bonifico effettuato per il mese di gennaio 2014. Gli eredi Ricci contestavano l'efficacia della ricevuta, in particolare perché in semplice fotocopia, ed a fronte di tale contestazione Dragano Giovanni esibiva in udienza l'originale della scrittura, che tuttavia non depositava nella propria produzione documentale.

3. Il Tribunale, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, rigettava la richiesta di convalida e disponeva il mutamento del rito; nelle rispettive memorie integrative da un lato gli eredi Ricci dichiaravano di non conoscere la scrittura e di disconoscere la sottoscrizione del suo autore,dall’altro Dragano Giovanni dichiarava invece di avere intenzione di avvalersi della predetta scrittura e ne chiedeva quindi la verificazione della sottoscrizione, indicando come scritture comparative la carta d'identità della signora Ricci Antonia Ermelinda Eufemia ed il contratto di locazione, anche chiedendo la nomina di consulente tecnico d'ufficio.

Tuttavia il Dragano non depositava in allegato alla memoria integrativa l'originale della scrittura contestata. Per tali ragioni il Tribunale di Foggia rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la decisione. Con sentenza n. 633 del 2017 del 14 marzo 2017 il Tribunale di Foggia rilevava che non era stato provato il pagamento dei canoni per i mesi Marzo-dicembre 2013, per cui accoglieva la doma nda di risoluzione del contratto di locazione, affermando che tale morosità, senza necessità di vagliare le ulteriori contestazioni relative alle altre mensilità, integrava di per sé il presupposto della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cod. civ., econdannava Dragano Giovanni al rilascio dell'immobile.

4. Avverso tale sentenza Dragano Giovanni proponeva appello avanti alla Corte d'appello di Bari e si costituivano in giudizio gli eredi Ricci, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza numero 2143 del 2019 pubblicata il 22 ottobre 2019 la Corte d'appello di Bari rigettava l'appello.

5. Propone ricorso per Cassazione avverso tale sentenza Dragano Giovanni, deducendo un unico motivo.

6. Resistono con controricorso gli eredi Ricci.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. I resistenti hanno depositato memoria. RILEVATO CHE 1. Con un unico motivo articolato in varie censure Dragano Giovanni deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 16 bis, comma 9, della legge 221/2012 di conversione del decreto legge 179/2012 in relazione agli artt. 214, 215 e 216 cod. civ. nella parte in cui la Corte d’appello non ha ritenuto ammissibile la produzione dell'originale di un documento a fondamento della istanza di verificazione reiterata in fase di gravame. Il ricorrente sostanzialmente afferma che la sentenza di appello dovrebbe essere cassata in relazione a due aspetti tra loro connessi, e cioè:

a) per il mancato riconoscimento della produzione documentale rappresentata dalla quietanza di pagamento del 3 dicembre 2013 attestante la ricezione per tutto l'anno 2013 dei canoni di locazione, il cui originale è stato depositato in grado di appello;

b) per il mancato utilizzo come scrittura di comparazione della copia della carta d'identità della signora Antonia Ermelinda Eufemia Ricci, originaria contraente e firmataria della quietanza del 3 dicembre 2013, ovvero di altro documento acquisito agli atti del giudizio, tra cui in particolare il contratto di locazione del 25 novembre 2011, sottoscritto dalla signora Ricci, e prodotto, a fondamento della loro azione giudiziaria, proprio dagli eredi Ricci. Occorre infatti ricordare:

a) che sebbene il Dragano nel giudizio di primo grado non avesse prodotto l’originale della quietanza di pagamento, limitandosi ad esibirlo, lo ha poi prodotto in sede di appello;

b) che la Corte territoriale si è posta la questione della ammissibilità e rilevanza di siffatta produzione in appello, ma l’ha risolta negativamente, per un verso rilevando che il Dragano aveva indicato quale scrittura comparativa la carta d’identità della defunta signora Ricci, evenienza questa ritenuta puramente aleatoria in quanto sfornita di prova, e per altro verso espressamente asserendo: In ogni caso agli atti del giudizio è stata depositata copia del contratto di locazione per cui è causa, che ben avrebbe potuto essere indicato quale documento di comparazione .

2. Il motivo, anche a voler prescindere dalla sua esposizione piuttosto farraginosa che si traduce in una critica generica della sentenza resa dalla Corte territoriale, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati (v. Cass. n.19959/2014; Cass.n.25332/2014), è infondato.2.1 In primo luogo perché deduce l’asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis, comma 9 della L. n.221/2012, di conversione del D.L. n.179/2012 (rubricato “Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”), in maniera manifestamente inconferente rispetto alla pronuncia resa dalla Corte d’Appello di Bari ed al complessivo svolgimento del processo nei due gradi di merito.

La norma citata disciplina infatti il processo civile telematico e le sottostanti questioni afferenti i depositi di atti e documenti in tale modalità, mentre dagli atti di causa risulta, così come anche evidenziato dagli odierni controricorrenti, che il documento in contestazione (scrittura – quietanza liberato ria datata 3 dicembre 2013) non sia mai stato depositato nell’ambito del procedimento di prime cure nelle forme telematiche. 2.2 In secondo luogo perché censura la sentenza impugnata, asserendo che avrebbe sottaciuto la produzione in originale in grado di appello della quietanza liberatoria del 3 dicembre 2013, in maniera palesemente priva di corrispondenza con il tenore della motivazione adottata dalla Corte territoriale, che invece a p. 5 ha ipotizzato di dare ingresso al documento ai sensi dell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., così mostrando diaver ben percepito la sua produzione. 2.3 In terzo luogo perché è infondata la censura relativa alla inammissibilità delle prove richieste ai fini della verificazione , con cui il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non ha consentito la verificazione della scrittura sottacendo un dato documentale ovvero la presenza nel giudizio -poiché acquisita mediante il deposito del relativo fascicolo di parte- di atti e documenti che ben avrebbero potuto consentire la verificazione della quietanza del 3.12.2013.

Sul punto si sarebbe potuto tener conto del deposito fatto nel fascicolo di parte in primo grado, fascicolo nel procedimento di sfratto, degli odierni resistenti del contratto di locazione del 25.01.2011 sottoscritto da Antonia Ermelinda Eufemia Ricci la cui sottoscrizione non è oggetto di contestazione e addirittura richiamato dagli stessi a fondamento della loro domanda giudiziaria . Anzitutto va rilevato che con questa censura il ricorrente non svolge alcuna critica diretta verso l’altra e connessa affermazione della Corte territoriale secondo cui, stante la produzione in appello del documento in originale da verificarsi, l’appellante Dragano aveva indicato come scrittura di comparazione il documento di identità della defunta che sarebbe in possesso dei suoi eredi , pertanto formulando una richiesta che, al di là della sua aleatorietà, è tale da demandare alle controparti la produzione di un documento del quale lo stesso appellante avrebbe potuto procurarsi una copia, mediante accesso all’anagrafe.

Inoltre la censura, per come formulata, non coglie la precisa ratio decidendi della sentenza della Corte d’appello di Bari, che dopo aver motivato nei termini sopra indicati in relazione al documento di identità della defunta signora Ricci, espressamente indicato dall’appellante Dragano quale scrittura comparativa, ha specificatamente statui to che in ogni caso, agli atti del giudizio è stata depositata copia del contratto di locazione percui è causa, che ben avrebbe potuto essere indicato quale documento di comparazione , affermando pertanto un onere di indicazione delle scritture di comparazione in capo alla parte che insta per la verificazione con un preciso passaggio motivazionale, rispetto al quale l’odierno ricorrente, già appellante, non ha formulato alcuna censura specifica.

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori fiscali e previdenzialidi legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n, 115 del 2022 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso , se dovuto, a