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Ordinanza — n. 16267/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal for being improper remedy against non-appealable execution opposition judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16267/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's judgment without remanding the case for retrial. The appellant had appealed a first-instance decision rejecting an opposition to execution acts regarding tax debt collection. The court ruled that the lower court's qualification of the claim as an opposition under Article 617 of the Code of Civil Procedure rendered the judgment non-appealable, requiring direct cassation instead. Consequently, the appellate court lacked jurisdiction to hear the appeal, necessitating the quashing of its decision.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.c.: When a first-instance judgment qualifies a claim as an opposition under Article 617 of the Code of Civil Procedure, that judgment is non-appealable and must be challenged directly via cassation, regardless of the actual nature of the dispute.

Parole chiave

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opposizione atti esecutivi giudizio non appellabile mezzo di impugnazione qualificazione sentenza cassazione senza rinvio notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
del ricorrente”, qualificò la domanda attorea come “opposizione ex art. 617 c.p.c.” e la rigettò perché tardiva (così la sentenza d’appello, p.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
articolo 100 c.p
1808 il Giudice di pace di Torre Annunziata, dopo avere “ravvisato preliminarmente l'interesse ad agire di cui all'articolo 100 c.p.c.
art. 617 c.p
del ricorrente”, qualificò la domanda attorea come “opposizione ex art. 617 c.p.c.” e la rigettò perché tardiva (così la sentenza d’appello, p.
art. 615 c.p
erano inammissibili perché tardive; -) l’opposizione ex art. 615 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 5096 del 08/11/1978, Rv. 394854
Sez. 3, Sentenza n. 1406 del 23/02/1983, Rv. 426228
394854 - 01; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 1406 del 23/02/1983, Rv. 426228 -01;
Sez. 3, Sentenza n. 5196 del 13/06/1987, Rv. 453802
Sez. 3, Sentenza n. 5196 del 13/06/1987, Rv. 453802 - 01; Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 12696 del 16/11/1999, Rv. 531177
453802 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12696 del 16/11/1999, Rv. 531177 - 01; Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 9362 del 12/04/2017, Rv. 644003
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Testo completo

ato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 28008/21 proposto da: -) Vista Giuseppe, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Giovanni Visco in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Ministero dell'interno,Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Agenzia delle Entrate -Riscossione; -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 25 marzo 2021 n. 702; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2012 i Carabinieri di Torre Annunziata multarono Giuseppe Vista per violazioni al codice della strada. Quattro anni dopo Giuseppe Vista, assumendo di “avere acquisito” un estratto di ruolo dal quale risultava emessa a suo carico una cartella esattoriale sulla base delle sanzioni amministrative suddette, convenne dinanzi al Giudice di pace di Torre Annunziata la prefettura di Napoli e la Oggetto: opposizione agli atti esecutivi società Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (postea, Agenzia delle Entrate -Riscossione), chiedendo l'annullamento della suddetta cartella.

A fondamento della domanda dedusse: -) di non avere ricevuto la notifica del verbale di contestazione; -) di non avere ricevuto la notifica della cartella esattoriale; -) la nullità della notifica della cartella; -) la nullità della cartella per la mancata indicazione del computo degli interessi.

2. Rimasti contumaci tutti i convenuti, con sentenza 26 febbraio 2018 n. 1808 il Giudice di pace di Torre Annunziata, dopo avere “ravvisato preliminarmente l'interesse ad agire di cui all'articolo 100 c.p.c. del ricorrente”, qualificò la domanda attorea come “opposizione ex art. 617 c.p.c.” e la rigettò perché tardiva (così la sentenza d’appello, p. 2). La sentenza fu appellata dal soccombente.

3. Con sentenza 25 marzo 2021 n. 702 il Tribunale di Torre Annunziata rigettò il gravame. La sentenza d'appello si fonda su una motivazione così riassumibile: -) la domanda attorea andava qualificata in parte come opposizione c.d. “recuperatoria”; in parte come opposizione all’esecuzione, ed in parte come opposizione agli atti esecutivi; -) l’opposizione recuperatoria e l’opposizione ex art. 617 c.p.c. erano inammissibili perché tardive; -) l’opposizione ex art. 615 c.p.c. era infondata, in quanto la cartella esattoriale risultava validamente notificata a mezzo del servizio postale.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Giuseppe Vista con ricorso fondato su due motivi. Tutte le controparti sono rimaste intimate. Il Ministero dell'Interno ha depositato “atto di costituzione” al fine di partecipare all'eventuale discussione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo dar c onto dei motivi di ricorso, in quanto la sentenza d’appello va cassata senza rinvio, per avere pronunciato su un giudizio che non poteva essere proseguito. Infatti,il Giudice di pace - come risulta dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata - aveva qua lificato la domanda attorea come “ opposizione ex art. 617 c.p.c.”.

Giusta o sbagliata che fosse talequalificazione della domanda, in virtù di essa quella sentenza non poteva essere impugnata con l’appello, ma doveva essere impugnata col ricorso per cassazione, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “al fine dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile (…) rileva esclusivamente la qualificazione data alla controversia dalla sentenza stessa, ancorché eventualmente erronea” (così già Sez. U, Sentenza n. 5096 del 08/11/1978, Rv. 394854 - 01; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 1406 del 23/02/1983, Rv. 426228 -01;

Sez. 3, Sentenza n. 5196 del 13/06/1987, Rv. 453802 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12696 del 16/11/1999, Rv. 531177 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 9362 del 12/04/2017, Rv. 644003 -01). E poiché, come noto, le sentenze pronunciate sull’opposizione agli atti esecutivi sono inappellabili, la sentenza di primo grado si sarebbe dovuta impugnare col ricorso per cassazione, e non con l’appello.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata rituale difesa - tale non potendo qualificarsi l’atto dell’Avvocatura erariale non notificato ad alcuno- delle parti intimate. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consi