Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific grounds and lack of novelty in arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Biguzzi and Vannuccini inadmissible, ordering them to pay the opposing party's costs. The appellants challenged a lower court ruling that invalidated a trust deed to protect creditor rights, but their four grounds were rejected. The court found the arguments merely repeated from previous trial phases without new specific criticism of the appellate judgment, violating procedural requirements for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ.; Art. 366, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds do not precisely criticize the reasons for the lower court's decision or merely restate arguments rejected during the trial phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8762/2020 R.G. proposto da: BIGUZZI EZIOe VANNUCCI NIVES, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI (LBRFBA62L24H501S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFONSO CELLI (CLLLNS66P13H294B); -ricorrenti– contro GIOVANNINI LORIS, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE B.BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI (TRNFPP66R12H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato ACHILLE MACRELLI (MCRCLL59P28C573Q); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2678/2019 depositata il 24/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Egidio Biguzzi e Nives Vannucciricorrono, avvalendosi di quattro motivi , per la cassazione della sentenza n. 2678/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, resa pubblica il 24/09/2019; resiste con controricorso Loris Giovannini; i ricorrenti rappresentano nella descrizione del fatto di essere stati convenuti, dinanzi al Tribunale di Forlì, da Loris Giovannini, il quale, assumendo di vantare ragioni di credito nei confronti di Egidio Biguzzi, fideiussorein solido o pro quota relativamentead una serie di contratti di finanziamento stipulati a favore della Finanziaria Carlucci s.r.l., della Ciliegio Fiorito s .r. l ., della Peschi in F iore s .r .l ., chiedeva di dichiarare l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale verso il quale Egidio Biguzzi aveva fatto confluire tutti gli immobili di sua proprietà, arrecando con consapevolezza, stante anche la qualifica di amministratore unico rivestita nelle società debitrici, pregiudizio alle ragioni creditorie;
Loris Giovannini ed Ezio Biguzzi erano soci di varie società, tra cui la Peschi in Fiore s.r.l., la quale deteneva una quota di partecipazione anche nella Finanziaria Carducci di Partecipazione s .r. l ., ora fallita, il Ciliegio Fiorito s .r. l ., ed insieme, anche con altri soci, avevano rilasciato talune fideiussioni a più banche che le avevano finanziate prima del 3 marzo 2009, quando era stato costituito il fondo patrimoniale; dopo il 3 marzo 2009 Loris Govannini ed Ezio Biguzzi avevano garantito: fino alla concorrenza di euro 3.000.000,00 il mutuo ipo t ecario contratto dalla società Il Ciliegio Fiorito ed il rinnovo del contratto di apertura di conto corrente con aumento fino ad euro 260.000,00; il contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario della Finanziaria Carducci fino ad euro 5.200.000,00 nei confronti della Cassa di Risparmio di Cesena; il contratto di apertura diconto corrente ipotecario della Finanziaria Carducci con la Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna fino ad euro 6.000.000,00; il contratto di fideiussione pro quotacon la Banca di Credito Coop di Cesena e Ronta Scarl sino alla concorrenza di euro 5.200.000,00 a garanzia del finanziamento ottenuto dalla Finanziaria Carducci; il contratto di fideiussione pro quota con la Cassa di Risparmio diCesena fino alla concorrenza di euro 6.500.000,00 a garanzia del finanziamento ottenuto dalla Finanziaria Carducci; il contratto di finanziamento ipotecario a favore della Peschi in Fiore s.r.l., fino alla concorrenza di euro 3.000.000,00, il contratto difinanziamento a favore della società Peschi in Fiore garantito fino alla concorrenza di euro 2.524.753,12; il Tribunale, con sentenza n. 1175/2017, dichiara va inefficace l’atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti di Loris Giovannini; la Corte d'Appello di Bologna, investita del gravame dai coniugi Biguzzi - Vannucci, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso ha rigettato l’appello , confermando la decisione di prime cure; in particolare, ai fini che ancora rilevano in questa sede, ha ritenuto inammissibile il m o tivo di appello con cui era stata dedotta la carenza di legittimazione ad agire di Loris Giovannini, atteso che le fideiussioni solidali prestate tra il 2006 ed il 2007 divenute proquota, avendo Ezio Biguzzi raggiunto accordi novativi in via autonoma con i creditori, perché la censura non era stata sollevata nel giudizio di primo grado, e infondato, non potendo essere rilevata d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di Loris Giovannini alla luce della sentenza n. 229/2017 del Tribunale di Forlì, emessa a definizione di un giudizio avente ad oggetto una azione revocatoria avente ad oggetto il medesimo fondo patrimoniale promossa da altri soci e cofideiussori di Ezio Biguzzi; detta sentenza aveva rilevato il venirmeno dell’interesse ad agire degli altri soci e cofideiussori di Ezio Biguzzi in seguito alla produzione in corso di causa di due dichiarazioni della Cassa di Risparmio di Cesena, dalle quali risultava che Ezio Biguzzi aveva regolato con la banca il suo debito fideiussorio escludendo che i cofideiussori potessero in futuro esercitare il regresso per posizioni facenti carico a Ezio Biguzzi per le fideiussioni del 2006; la Corte d'Appello ha ritenuto inopponibile a Loris Giovannini detta sentenza non avendo il medesimo partecipato al relativo giudizio e non essendo stata la documentazione cui la pronuncia faceva riferimento prodotta in giudizio; ha disatteso anche il terzo motivo di appello con cui veniva censurata la sentenza del Tribunale per avere ritenutosussistenti i presupposti dell’azione revocatoria, perché non era mai stato contestato che il credito tutelato con l’azione revocatoria fosse quello eventuale di regresso exart. 1954 cod.civ. in ipotesi di escussione da parte del creditore garantito, se non con riferimento alla sopravvenuta carenza di interesse ad agire per asserita liberazione da parte della Cassa di risparmio di Cesena da tutte le obbligazioni fideiussoriein conseguenza della trasformazione delle fideiussioni solidali in fideiussioni pro quota; ha ritenuto ricorrente l’eventus damni, rigettando il motivo di appello con cui gli appellanti sostenevano che Ezio Biguzzi aveva dimostrato che quando avevano stipulato l’atto di costituzione del fondo patrimoniale era perfettamente in grado di far fronte alle obbligazioni fideiussorie assunte , che quando Ezio Biguzzi insieme con Loris Giovannini aveva assunto nuove obbligazioni fideiussorie nel 2011 e nel 2012 Loris Govannini era pienamente consapevole della costituzione del fondo patrimoniale ed aveva avuto modo di valutare l’esistenza di qualsivoglia pregiudizio a suo carico; in particolare la Corte di merito ha affermato che, al fine di ritenere integrato l’eventus damniè sufficiente il compimento di un atto che renda più difficile o incertoil soddisfacimento del credito secondo una valutazione operata ex ante rispetto alla data dell’atto dispositivo e/o che determini una mera variazione qualitativa del patrimoniodel debitore, e che detto elemento va accertato facendo riferimento alla consistenza patrimonialee alla solvibilità del fideiussore e non a quello del debitore garantito, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligatisiano sufficienti a garantire l’adempimento; ha altresì ritenuto ricorrente e sufficiente l’elemento soggettivo della scientia damni, giudicando infondate le censure degli appellanti che si dolevano che il Tribunale avesse omesso ogni valutazione in ordine alle obbligazioni fideiussorie sorte dopo la costituzione del fondo patrimoniale e che non avesse tenuto conto del fatto che dato che il diritto fatto valere era quello di regresso del fideiussore la scientia damni avrebbe dovuto essere valutata non al momento del rilascio della fideiussione, ma al momento dell’esercizio del diritto di regresso, rendendo necessaria, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, la prova della dolosa preordinazione dell’atto dispositivo;
Ezio Biguzzi, ha affermato il giudice d'Appello, aveva assunto obbligazioni fideiussore di notevolissimo importo alcuni anni prima di costituire il fondo patrimoniale e non poteva non essere consapevole che con detto atto dispositivo avrebbe arrecato un grave pregiudizio alle ragioni dei suoi creditori, a nulla rilevando la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che:
1) con il primo motivo i ricorrenti deducono , ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ., l ’omesso esame di un punto decisivo della controversia, rappresentato dall’avvenuta assunzione, in solido con Loris Giovannini,di altre otto obbligazioni fideiussorie , dopo la costituzione del fondo patrimoniale, risalente al 3 marzo 2009; il motivo è inammissibile:non solo per la preclusione derivante dall’art. 348 ter ultimo comma, cod.proc.civ., per superare la quale i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che le ragioni di fatto poste alla base della sentenza d'Appello erano diverse da quelle che avevano costituito il riferimento fattuale della pronuncia del Tribunale, maanche perché il ricorrente non ha dimostrato la deci sività del fatto asseritamente omesso, atteso che la domanda di Loris Giovanniniera volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimonialeper il pregiudizio che esso aveva arrecato all’esercizio delle azioni di regresso originatedalle fideiussioni assunte prima della costituzione del fondo patrimoniale;
2) con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, per violazione dell’art. 132, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.; la tesi rappresentata è che la Corte d'Appello abbia erroneamente affermato che la circostanza oggetto del secondo motivo di appello era stata accolta dal Tribunale; il motivo è inammissibile:- il vizio motivazionale deve rivestire un’affermazione di contenuto decisorio della sentenza impugnata; tale carattere fa difetto nel caso di specie, perché la Corte d'Appello non ha assunto alcuna decisione né ha dimostrato di voler prestare adesione ad u na statuizione della sentenza di prime cure , senza il supporto della necessariaesposizione delle ragioni di fatto o di diritto; il giudice a quosi è limitato a rilevare, scrutinando il secondo motivo di appello, che la parte appellante si è doluta che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di interesse ex art. 100 cod.proc.civ. dell’appellato, «nonostante le fideiussioni solidali prestate negli anni 2006 e 2007 in epoca antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale (diquelle prestate in epoca successiva il giudice di prime cure non ha tenuto conto)che il Tribunale si era occupato solo delle fideiussioni assunte prima dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale»; - quanto alla censura relativa al mancato esame di una parte rilevante del motivo di appello dedotto al paragrafo II.3 con riferimento ai paragrafi II.3.1, II.3.2, II.3.3. dell’atto di citazione in appello , va osservato che non c’è corrispondenza tra il vizio denunciato e quello illustrato; nella sostanza i ricorrenti hanno confuso il vizio di motivazione con quello di omessa pronuncia; tanto già basterebbe per dichiarare inammissibile il motivo :
è necessario sottolineare, infatti, la differenza tra omissione di pronuncia ex art. 112 cod.proc.civ. e omessa motivazione( cfr. amplius Cass. 04/05/2020, n.8439 ) ; va rilevato per di più che per dedurre che il giudice di appello ha omesso di esaminare e decidere su un motivo di appello si deve identificare tale motivo, una volta che si consideri che ogni motivo di appello si deve relazionare alla motivazione della sentenza di primo grado impugnata, concretandosi in una critica ad essa;la pretesa dei ricorrenti di individuare i motivi di appello con una loro mera elencazione, che non spi eg a come essi si fossero correlati alla motivazione della sentenza di primo grado, pecca di genericità, giacché p er acclarare il vizio denunciatoil lettore del ricorso dovrebbe conoscere , sebbene riassuntivamente, il contenuto della sentenzadi prime cure nella parte oggetto di impugnazione( v.
Cass. 10/06/2016, n.11892 );3) con il terzo motivo i ricorrentilamentano, invocando l’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 cod.proc.civ., 2697 e 2901 cod.civ.; si dolgono che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare l’eccezione di carenza di interesse ad agire di Loris Giovannini(II.1), erroneamente ravvisando nella specie sussistente ilconsilium fra udis rispetto alle fideiussioni success i ve al marzo 2009 (III.2), provato l’ eventus damni (II.3) ed esistenti crediti sorti prima della costituzione del fondo patrimoniale(II.4); il motivo è inammissibile, perché non risulta rapportatoal tenore dellasentenza impugnata, ove la corte di merito si è limitata a prendere in considerazione i presupposti per dichiarare inefficace l’atto di costituzione del fondo patrimoniale per il pregiudizio potenziale alle ragioni creditorie di Loris Giovannini derivanti dall’esercizio delle azioni di regressooriginate dalle cofideiussioni prestate prima dell’atto dispositivo;
4) con il quarto motivo i ricorrenti imputano alla Corte territoriale di aver violato e/o falsamente applicato gli artt. 100 cod.proc.civ. e2909 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere omesso di tener conto del giudicato circa laloro liberazione per le fideiussioni rilasciate insieme con Loris Giovannini il 10 maggio 2006a garanzia dei debiti della soc ietà Il Ciliegio Fiorito , asseritamente formatosi sulla sentenza del Tribunale di Forlì n. 229/2017, emessa all’esito del giudizio tra Egidio Biguzzi ed altri condebitori solidali, titolari di autonoma azione di regresso exart. 1954 cod.civ.; il motivo è inammissibile; i ricorrenti non hanno fornito alcuna ragione per confutare la sentenza nella parte in cui ha esaminato e respinto l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire di Loris Giovannini e quella di giudicato esterno; in tema di ricorso percassazione nell'esposizione del motivo occorre che trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione; con imotivi di ricorso per cassazione, in particolare, la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibileex art. 366, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. ( cfr.
Cass. 10/03/2022, n.7873);
5) all’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso;
6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidandole in euro 8.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per