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Ordinanza — n. 16185/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming victim's fault; court holds fault assessment is a fact question for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16185/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in refusing to apply the comparative negligence rule. The appellants argued the victim entered a running mower, but the appellate court found the victim's actions were a consequence of the driver's improper request. The Supreme Court ruled that determining comparative fault is a factual inquiry reserved for the trial judge, not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 1227, first paragraph, c.c.; Art. 360, first paragraph, section 3, c.p.c.: The assessment of comparative fault constitutes a factual investigation reserved to the court of first instance and is not subject to review by the Court of Cassation.

Parole chiave

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comparative negligence fault assessment cassation review factual inquiry civil liability agricultural machinery contributory negligence trauma alla mano

Disposizioni normative citate

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Art. 1227, first paragraph, c.c.
Considerato che: con l’unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c.
Art. 360, first paragraph, section 3, c.p.c.
, in relazione all’art. 360, co.
art. 1916 c.c
di Casoli Stefano Co al risarcimento dei danni nella misura di euro229.365,62 al netto di una provvisionale già corrisposta e dell’eventuale rivalsa Inps; istituitosi il contraddittorio con i convenuti e riunito il giudizio ad altro promosso dall’Inps,che aveva agito in surroga ex art. 1916 c.c.
art. 1227 c.c
- i ricorrenti impugnano la sentenza d’appello nella parte in cui la stessa ha respinto la domanda di applicazione dell’art. 1227 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 3, n. 3319 of 11/2/2020
Cass., 3, n. 16484 of 5/7/2017
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Testo completo

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11046/2022 proposto da: VITTORIO CASOLI, CASOLI SAS di CASOLI STEFANO co., in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall’avvocato MARUSCA AMBROGI, e domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro Società Cattolica di Assicurazioni Spa; -intimata - nonchécontro INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI e VINCENZO STUMPO e domiciliati presso la sede in Roma,Via Cesare Beccaria 29 (Avvocatura Centrale dell’Istituto) -controricorrente - nonchécontro LUCIO CASTELLANI, rappresentato e difeso dagli avvocati CRISTINA CIUFOLI e MARIO MONACELLI e con i medesimi elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia 30 , presso lo studio dell’avvocato SIMONA BIANCHI, pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 609/2021 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;

Rilevato che: Lucio Castellani, con ricorso ex art. 702-bisc.p.c. – atteso che in un giudizio penale era stata accertata la responsabilità di Vittorio Casoli, conducente di una mietitrebbia, per aver chiesto all’attore, presente ai lavori di raccolta del granosu un terreno di proprietà del suocero, di provvedere alla pulizia del mezzo quando esso era ancora col motore acceso, così determinando un sinistro nel quale l’attore aveva riportato importanti lesioni alle mani e alle braccia– agì in sede civile per sentir pronunciare la condanna del Casoli e della società Casoli s.a.s. di Casoli Stefano Co al risarcimento dei danni nella misura di euro229.365,62 al netto di una provvisionale già corrisposta e dell’eventuale rivalsa Inps; istituitosi il contraddittorio con i convenuti e riunito il giudizio ad altro promosso dall’Inps,che aveva agito in surroga ex art. 1916 c.c. per importi corrisposti al Castellani, il Tribunale di Perugia, espletata istruttoria, condannò i convenuti in solido a pagare all’attore la somma di euro145.106,32 oltre interessi e il Casoli a pagare all’Inps la somma di euro 16.119,68 oltre interessi, già versata dall’istituto al danneggiato; a seguito di appello della Casoli s.a.s. di Casoli Stefano Co. e di Vittorio Casoli,i quali chiedevano di accertare e dichiarare il concorso di colpa del Castellani nel determinismo dell’evento e l’incidenza del caso fortuito, con una conseguente riduzione degli importi risarcitori, la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 3/11/2021, ha rigettato il gravame, ritenendo che la presenza di motore acceso al momento del sinistro avesseinterrotto il nesso causale rispetto alla condotta del Castellani, la cui azione di rimozione della zolla di terra dalla mietitrebbia era stata mera conseguenza della impropria richiesta del Casoli; esclusa, pertanto, la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato, la Corte di merito ha altresì escluso la sussistenza del caso fortuito, essendo il sinistro imputabile alla sola condotta imprudente del Casoli; avverso la sentenza d’appello la Casoli s.a.s. di Casoli Stefano co. e Vittorio Casoli hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo; hanno resistito, con distinti controricorsi, Lucio Castellani e l’Inps; la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.;i ricorrenti e Lucio Castellani hanno depositato memoria.

Considerato che: con l’unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c. , in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti impugnano la sentenza d’appello nella parte in cui la stessa ha respinto la domanda di applicazione dell’art. 1227 c.c. pur in presenza di una evidente condotta colposa del danneggiato, introdottosi nella barra falciante, venendo dunque meno all’obbligo di tenere un comportamento responsabile e protettivo dei propri interessi; la Corte di merito, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto valutare che il mezzo agricolo, fermo al momento del sinistro, aveva ancora il motore accesso e che il Castellani, privo di alcun rapporto di dipendenza nei confronti del Casoli, avrebbe potuto rifiutarsi di provvedere alla pulizia del mezzo; essendosi, invece, lo stesso introdotto con la parte superiore del corpo all’interno della barra falciante, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare il suo concorso colposo nella produzione del danno; il motivo è inammissibile in quanto l ’ accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227, primo comma,c.c. - che prevede la riduzione del risarcimento in ragione del concorso colposo del creditore nella produzione del danno- integra una indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta, come nel caso di specie, da congrua motivazione (Cass., 3, n. 3319 dell’11/2/2020;

Cass., 3, n. 16484 del 5/7/2017); conclusivamente,il ricorso è dichiarato inammissibile;i ricorrenti sono condannati a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti in solido a pagare, in favore di Lucio Castellani, la somma di euro 6000 (oltre euro 200 per esborsi) e, in favore dell’Inps, la somma di euro 5000 (oltre euro 200 per esborsi), in entrambi i casi con accessori di legge e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma