Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 16140/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court orders case remitted for joinder of two separate appeals against the same appellate order.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16140/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the case remitted to a new docket to facilitate the joinder of two separate appeals filed against the same appellate order. The appellants challenged the lower court's decision to declare the appeal inadmissible against certain parties while upholding it against others. The court ruled that procedural rules require all distinct appeals targeting the identical judicial act to be consolidated into a single proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 335 c.p.c.; Art. 348-bis c.p.c.: All separate appeals lodged against the same judgment or order must be joined into a single process, even ex officio, to ensure procedural unity.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural joinder separate appeals same judicial act ex officio consolidation new docket remittal cessione del credito a scopo di garanzia garanzia di credito promessa di donazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 335 c.p.c.
Di conseguenza, parte controricorrente ha chiesto la riunione dei ricorsi menzionati al punto che precede, ai sensi dell’art. 335 cod.
Art. 348-bis c.p.c.
Con ordinanza ex art. 348 bis cod.
art. 348 bis cod. proc. civ
Con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ.
art. 335 cod. proc. civ
Di conseguenza, parte controricorrente ha chiesto la riunione dei ricorsi menzionati al punto che precede, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., a mente del quale “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo” .
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8572/2020 R.G. proposto da : DEL GIUDICE ANTONIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINO AURELIO (MRNRLA70A03D810V) -ricorrente- contro FO 2 SECURITISATION SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO QUINTARELLI (QNTLNS57B04A577S) rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIA LAGANI (LGNVTR64H67F839H) -controricorrente- nonchè contro LO GIUDICE ANTONELLO, LO GIUDICE ADRIANA, IUGLIO DANIELA, UNICREDIT SPA, DOVALUE SPA -intimati- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 2009/2019 depositata il 22/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023dal Consigliere LINA RUBINO. Rilevato che: Unicredit s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Napoli i coniugi Antonio Del Giudice e Daniela Iulio e i loro figli Adriana e Antonello Del Giudice, al fine di ottenere la revocatoria dell’atto di donazione da parte dei genitori, in favore dei figli, della quota, pari a ½, della nuda proprietà di un immobile sito in Capri, Via Marina Piccola, n. 108/b, distinto in Catasto al fg. 4, part. 623, sub. 6 cat. A/7, stipulato il 21/10/2013, a rogito del Notaio Paolo Morelli, Racc. 25342, trascritto il 19/11/2013.

In particolare, la banca sostenne che l’atto dispositivo venne posto in essere con l’intento di pregiudicare la garanzia patrimoniale che assisteva il credito da essa vantato nei confronti di Antonio Del Giudice, quale fideiussore omnibus della società ICAD Costruzioni Generali s.r.l., esposta per una somma pari ad euro 1.330.000,00. La banca dedusse altresì che la consapevolezza della sussistenza della situazione debitoria era dimostrata dalla sottoscrizione, da parte del fideiussore, di un piano di rientro. Si costituirono i convenuti eccependo sia l’inesistenza del credito, peraltro oggetto di contestazione in altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, sia l’inesistenza dei presupposti dell’azione revocatoria.

In particolare, con riferimento all’eventus damni, i convenuti eccepirono l’inidoneità dell’atto dispositivo a recare pregiudizio alla garanzia dell’asserito credito vantato dalla banca, attesa la solvibilità sia del patrimonio della società ICAD Costruzioni Generali s.r.l., sia di quello personale del suo fideiussore Antonio Del Giudice; garanzie consistenti, per la prima, nella proprietà di una unità navale e di diversi immobili, tutti siti in Napoli, per un valore di euro 1.750.000,00, e, per il secondo, al netto della donazione in contestazione, nella piena proprietà di unpatrimonio immobiliare del valore di euro 1.250.000,00, nonché della quota, pari al 100% del capitale sociale, della società debitrice, stimato, nella perizia in atti, in ulteriori euro 4.000.00,00.

Con riguardo alla scientia damni e al consilium fraudis , i convenuti eccepirono, innanzi tutto, l’inammissibilità della domanda della banca nei confronti di Daniela Iulio, attesa la mancanza di ragioni di credito nei suoi confronti. Ribadirono comunque, che, a fronte della cospicua consistenza del patrimonio della società debitrice ICAD Costruzioni e di quello personale del fideiussore, era da escludere l’intento di compromettere la garanzia fideiussoria. Intervenne in giudizio Fino 2 Securitisation s.r.l. (odierna controricorrente), quale cessionaria dei crediti in blocco di Unicredit s.p.a. (quest’ultima, incorporante Unicredit Banca di Roma s.p.a. e Unicredit Corporeted Banking s.p.a.), la quale fece proprie le domande già svolte dall’attrice Unicredit s.p.a.

Con sentenza n. 2009/2019 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda di revocatoria, la dichiarò inammissibile, nei confronti di Daniela Iulio, Adriana e Antonello Del Giudice, limitatamente alla parte relativa alla donazione, in favore dei figli, della quota spettante alla madre, della nuda proprietà dell’immobile di Capri. Dichiarò, invece, ammissibile la domanda di revocatoria proposta nei confronti di Antonio Del Giudice, Adriana Del Giudice e Antonello del Giudice e per l’effetto dichiarò inefficace, nei confronti di Unicredit s.p.a. e Fino 2 Securitisation s.r.l., l’atto di donazione della quota di proprietà del padre della nuda proprietà dell’immobile.Avverso la sentenza di primo grado proposero appello sia Antonio Del Giudice sia, con atto autonomo, i figli Adriana e Antonello Del Giudice.

Con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. n. 3230/2019, depositata in data 20/12/2019, la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la contumacia di Unicredit s.p.a. e di Daniela Iulio e, riuniti gli appelli, li ha dichiarati entrambi inammissibili, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell’appellata. Ritenutoche: come segnalato dalla parte controricorrente, avverso l’ordinanza n. 3230/2019 della Corte di Appello di Napoli è stata formulata impugnazione con due separati ricorsi: (i) il primo, ovvero il presente, notificato il 21/2/2020 ad istanza dell’avv.

Aurelio Marino quale procuratore di Antonio Giudice, avente ad oggetto tanto l’impugnazione dell’ordinanza della Corte d’appello quanto la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, che ha preso il numero di ruolo generale 8572\2020; (ii) il secondo, notificato ad istanza dell’avv. Marcella Ferrante, quale procuratrice di Antonello ed Adriana Del Giudice, avverso l’ordinanza n. 3230/2019 della Corte di Appello di Napoli, che ha preso il numero di ruolo generale 8582\2020. Di conseguenza, parte controricorrente ha chiesto la riunione dei ricorsi menzionati al punto che precede, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., a mente del quale “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo” .

12. Il ricorso n. 8582 del 2020 è stato già rinviato a nuovo ruolo a questo scopo, con ordinanza n. 12454 del9 maggio 2023. E’ pertanto necessario rinviare a nuovo ruolo anche il presente ricorso, affinchè si provveda alla riunione tra i due ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo al fine della riunione, ai sensi dell