Cassation court quashes appeal judgment for nullity due to missing necessary co-litigant in revocatory action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the second-instance judgment because the appellant failed to notify the necessary co-litigant, the original seller, during the appeal proceedings. The court held that a revocatory action requires the joint participation of both the debtor and the third-party buyer to determine fraud and credit rights. Consequently, the lack of this essential contradiction renders the appeal judgment void and necessitates a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2902, comma 2, cod. civ.; Art. 157, comma 3, cod. proc. civ.: In a revocatory action, necessary co-litigation between the debtor and the third-party buyer is mandatory; failure to notify the absent party renders the judgment null if the defect stems from the court's failure to ensure the required contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15708/2020 R.G. proposto da : LICO GIORGIO, rappresentatoe difes o , giusta procura in calce al ricorso, da gli avv.ti Olga Durante (olga.durante@avvocaativibo.legalmail.it), Marica Inzillo (marica.inzillo@avvocativibo.legalmail.it) e V incenzo C antafio (vincenzo.cantafio@avvocativibo.legalmail.it), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Leonardi Cattolica, n. 3 presso lo studio dell’avv. Ales s andro Ciufolini. -ricorrente - contro IFIS NPL SPA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.
Roberto Franco (roberto.franco@pec.fgfavvocati.it) , elettivamente domiciliata in Roma, via M. Clementi, n. 74,presso l’avv. Lorenza Girone. - controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 992 /201 9 , pubblicata in data 8 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone RILEVATO CHE 1. Con atto di citazione introduttivo la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vibo Valentia Lico Giorgio e Pulerà Antonella, allegando:
a) di essere creditrice di Pulerà Antonella, in qualità di fideiussore della società Petrolsud Trasporti F.lli Riso s.a.s C. di Riso Domenico, in base ad uno scoperto di conto corrente che successivamente aveva dato luogo all’emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di euro 42.090,83;
b) che con atto notaio Faccioli del 28 gennaio 2003 Pulerà Antonella aveva venduto a Lico Giorgio il diritto di comproprietà in ragione di un mezzo di un bene immobile, distinto in NCEU del Comune di Vibo Valentiaal foglio 35, part. 539, sub. 23;
c) che con tale atto la convenuta aveva disposto del propriounico bene di proprietà;
d) che il contratto era da considerarsi simulato in quanto venditrice ed acquirente erano cognati, nell’atto le parti si erano date reciprocamente atto dell’avvenuto pagamento del prezzo, la venditrice aveva rinunciato all’ipoteca legaleed inoltre aveva una consistente situazione debitoria per cui aveva interesse a porre in essere una vendita fittizia;
e) che in subordine sussisteva simulazione relativa ed in via ancor più gradata l’atto era da considerarsi a titolo gratuito quale donazione indiretta o oneroso e suscettibile di revocazione ordinaria. Si costituiva resistendo Lico Giorgio, mentre Pulerà Antonella rimaneva contumace. Con sentenza del 24 novembre 2014 il Tribunale di Vibo Valentia, rigettate le domande attoree di simulazione assoluta e relativa, accoglieva l’azione revocatoria ordinaria e per l’effetto dichiaraval’inefficacia nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. dell’atto di compravendita oggetto di causa.
2. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione Lico G iorgio avanti la Corte d’appello di Catanzaro, notificando l’atto di citazione solo alla Banca Nazionale del Lavoro e non anche a Pulerà Antonella. Con sentenza n. 992/2019 pubblicata in data 8 maggio 2019 la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello confermando integralmente la sentenza impugnata.
3. Avverso tale sentenza Lico Giorgio propone ricorso in Cassazione sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la Ifis Npl s.p.a. che ha acquistato pro solutoed in bloccoi crediti di cui la banca era titolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ed è quindi divenuta successore a titolo particolare nei diritti di credito di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. p roc . c iv . Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Ilricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360,n. 4 cod. proc. civ. Con il secondo deduce violazione degli artt. 111 cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
Con il terzo deduce violazione dell’art. 2901 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Con il quarto deduce violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. Con il quinto deduce violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.in relazione all’art.360,n. 3 cod. proc. civ.Con il sesto deduce violazione dell’art. 2901 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. 2.Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente gli altri motivi. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte nel giudizio in cui sia stata esercitata l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. il debitore alienante è litisconsorte necessario del convenuto terzo acquirente (Cass., 06/03/2020, n. 6390;
Cass., 07/11/2011, n. 23068), per cui se il giudizio non è stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse (Cass., 16/07/2003, n. 11150), anche se siano rimaste contumaci nel giudizio a quo (Cass. 18/12/2003, n. 19431; Cass.,15/07/2021, n. 20243). Nel caso di specie l’appello è stato proposto da Lico Giorgio nei confronti soltanto della creditrice Banca Nazionale del Lavoro, mentre avrebbe dovuto svolgersi anche nei confronti di Pulerà Antonella, litisconsorte necessaria che invece è stata pretermessa. 2.1 Né può indurre a diverse conclusioni quanto argomentato dalla controricorrente, in sintesi, in riferimento al principio costit uzionale di ragionevole durata del processo, alla prospettata sostanziale rinuncia dell’odierno ricorrente Lico a svolgere domande nei confronti della Puleràed al fatto che quest’ultima, pur intimata sin dal primo grado di giudizio, non avrebbe proposto appello ed avrebbe fatto acquiescenza al giudicato.
La giurisprudenza di questa Corte costantemente evidenzia chenel giudizio introdotto con azionerevocatoria esiste litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente in quanto l'accogliment o della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, comma 2, cod.civ.), nonché, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzionedel prezzo a seguito della evizione della cosa), postula nei confronti deldebitore l'accertamento della sua frode e dell'esistenza del credito (Cass. , 06/0 3 / 2020, n. 63 90;
Cass. , 07/11/2011, n. 23068). In via del tutto dirimente va quindi rilevato che l’odierno ricorrente Lico ha specifico interesse a far valere la nullità derivante dalla non integrità del contraddittorio in appello, dal momento che l’accoglimento dell’a zione revocatoria comporta effetti sia nel patrimonio dell’alienante (la debitrice – venditrice, litisconsorte pretermessa) che in quello dell’acquirente (appunto ricorrente), il quale, per effetto di tale accoglimento, acquista ragioni di credito verso l’alienante, anche a titolo di restituzione del prezzo.Non osta a ciò il fatto che lo stesso ricorrente abbia dato causa alla nullità, non provvedendo a notificare l’atto di appello nei confronti della Pulerà, atteso che “la regola dettata dall'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo” (Cass. n. 11315 del 2009;
Cass. n. 3855 del 2014; Cass. n. 21381 del 2018; Cass. n. 5815 del 2023. 3.La sentenza di appello è dunque affetta da nullità e va cassata con rinvio per una nuova decisione nel pieno contraddittorio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del presente