Cassation court dismisses appeal as procedurally inadmissible due to filing beyond the 20-day statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal procedurally inadmissible because it was filed 15 days after the statutory deadline expired. The appellant argued that the lower appellate court erred in allowing the insurer to request restitution of insurance proceeds, but the court focused solely on procedural timing. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the underlying insurance dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 385, c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed beyond the twenty-day period prescribed by law for lodging the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 27685/21 proposto da: -) Claudia Marsile, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato Filippo Argento in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Generali Italia s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difes a dall'avvocato Maurizio Fuggitti in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 16 aprile 2021 n. 1198; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2011 Claudia Marsile convenne la società INA Assitalia s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Generali Italia s.p.a.) dinanzi al Tribunale di Lodi, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo dovuto in virtù di un contratto di assicurazione sulla vita del proprio coniuge. La domanda venne accolta dal Tribunale, ma rigettata dalla Corte d'appello di Milano, su gravame della società assicuratrice. Oggetto: assicurazione sulla vita - improcedibilità 2. Poiché nelle more del giudizio la Generali Italia aveva dato esecuzione alla sentenza di primo grado, nel giudizio di appello chiese la condanna di Claudia Marsile alla restituzione delle somme indebitamente percette.
La Corte d'appello di Milano tuttavia ritenne mancante la prova del pagamento.
3. La società Generali Italia, per ottenere dunque la restituzione delle suddette somme, chiese ed ottenne dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti di Claudia Marsile. Quest'ultima propose opposizione al decreto, sostenendo che la domanda di restituzione dell'indebito formulata dalla società Generali era stata rigettata dalla Corte d'appello; che tale statuizione non era stata impugnata e che di conseguenza era preclusa alla società assicuratrice la possibilità di tornare a domandare in via monitoria la restituzione delle suddette somme.
4. Il Tribunale di Milano con sentenza 7 novembre 2019 n. 10074 accolse l'opposizione. La sentenza fu appellata dalla società soccombente.
5. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 16 aprile 2021 n. 1198 riformò tale decisione e, per l'effetto, rigettò l'opposizione al decreto proposta da Claudia Marsili. Ritenne la Corte d'appello che, nel pregresso giudizio avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, il giudice d'appello non si era pronunciato sulla domanda restitutoria, e di conseguenza non era inibito alla Generali Italia formularla ex novo nelle forme del procedimento di ingiunzione.
6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Claudia Marsile con ricorso fondato su un motivo. La Generali Italia ha resistito con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ superfluo dal conto dei motivi di ricorso, in quanto esso va dichiarato improcedibile. Il ricorso è improcedibile in quanto risulta notificato il 15 ottobre 2021 e depositato il 12 novembre 2021, e dunque oltre il ventesimo giorno dalla notifica, scadutoil 4 novembre 2021.
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna Claudia Marsile alla rifusione in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-)ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de