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Ordinanza — n. 16114/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy revocation ruling due to lack of proof for de facto company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16114/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Faraone Irma against the lower court's revocation action against her husband's company. The court found that the first and second instances had already definitively excluded the existence of a de facto company due to insufficient evidence. Consequently, the court ruled that the appellant's arguments regarding a hidden company and the bank's alleged bad faith were unfounded and procedurally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 2901 cod. civ.; Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: The court of cassation cannot re-examine facts definitively settled in lower instances; a claim based on a de facto company is inadmissible if such a company was already excluded by prior judgments lacking sufficient proof.

Parole chiave

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revocatoria bancaria società di fatto fideiussione prova insufficiente legittimità processuale revoca del trasferimento patrimoniale validità della cessione del credito retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 cod. civ.
La Corte territoriale ha anzitutto ricordato come nell’ampia nozione di credito prevista dall’art. 2901 cod. civ. va ricompresa anche la fideiussione (Cass., n.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, nn.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 117 cod. civ.
Art. 1956 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell
art. 2901 cod. civ
La Corte territoriale ha anzitutto ricordato come nell’ampia nozione di credito prevista dall’art. 2901 cod. civ.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13837/2020 R.G. proposto da : FARAONE IRMA,rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Nicola Saccone(studiolegalesaccone@pec.it), elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 10 presso lo studio dell’avv. Lucio Ghia. -ricorrente - contro JUNE 2 S.R.L. e per essa PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. qui rappresentata da PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Alberigo Panini (alberigopanin@ordinavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata in Roma, via G.A.

Plana, n. 4, presso il difensore.- controricorrente - e BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a. AIELLO MAURIZIO, AIELLO ANTONIO, LISTA CARMELA, AIELLO ANNA, AIELLO GIUSEPPINA -intimati - avversola sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4552 /2019, pubblicata in data 19 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone RILEVATO CHE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli Aiello Antonio e Faraone Irma, fideiussore del coniuge Aiello Antonio titolare di impresa individuale, per sentir dichiarare l'inefficacia per simulazione ovvero,in subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto a rogito notaio Tafuri in data 21 settembre 2006 con cui Faraone Irma aveva costituito in fondo patrimoniale con il proprio coniuge Aiello Antonio la piena proprietà della propria quota pari al 50% del locale sito in Napoli, alla via Severino n. 48 - 50 , nonché dell'appartamento sito in Napoli,alla via Napoli- Roma, lotto 02 della zona 167, fabbricato A, scala D, quinto piano int.

10. Si costituiva in giudizio Faraone Irma, resistendo e chiedendo , sul presupposto dell’esistenza di una società di fatto tra Aiello Antonio ed i soci occulti Aiello Alberto ed Aiello Maurizio, rispettivamente padre e fratello del primo, l’autorizzazione alla chiamata dei terzi. Il giudizio di primo grado, dapprima interrotto per il decesso del signor Aiello Alberto e riassunto dalla Banca Nazionale del Lavoro nei confronti degli eredi, veniva definito con sentenza del 27 aprile 2012 con cui il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di revocatoria e dichiarava inefficace nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per notaio Tafuri di Napoli in data 21 settembre 2006 con il quale Faraone Irma, fideiussore del proprio coniuge Aiello Antonio titolare di impresa individuale, aveva destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia i beni immobili di sua esclusiva proprietà; nel contempo respingeva la domanda di Faraone Irma finalizzata a sentire accertare l'esistenza di unasocietà di fatto tra Aiello Antonio e i suoi parenti Aiello Alberto e Maurizio rispettivamente padre e fratello del primo all'uopo chiamati in causa e condannava in solido i coniugi Aiello-Faraone alla rifusione delle spese di lite in favore della banca attrice compensandolo interamente nei rapporti fra le altre parti.

2. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione avanti Corte d'appello di Napoli Faraone Irma, chiedendone la integrale riforma. Si costituivano resistendo la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ed Aiello Maurizio contestando la fondatezza del gravame. Sebbene ritualmente citati, rimanevano invece contumaci i signori Aiello Antonio, Lista Carmela, Aiello Anna, Giuseppina Aiello, evocati in giudizio, il primo in proprio e nella qualità di erede del defunto Aiello Alberto, le altre tre esclusivamente nella suddetta qualità di eredi. Nel corso del giudizio d'appello la Banca Nazionale del Lavoro cedeva un pacchetto di crediti prosoluto , individuabili in blocco - ai sensi e per gli effetti della legge 130 del 1999 (legge sulla cartolarizzazione) e dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (testo unico bancario)- alla società Juno 2 s.r.l. , tra cui quello vantato dalla banca nei confronti della ditta Aiello Antonio con le relative garanzie.

A sua volta, la Juno 2 s.r.l. , con procura speciale in data 1 f ebbraio 2019 , conferiva mandato alla Prelios Credit Servicing s.p.a. per l'attività di gestione del recupero dell'incasso dei crediti ceduti come sopraindicato e pertanto con atto del 13 maggio 2019, depositato ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. , la cessionaria Juno 2 s.r.l. si costituiva nel giudizio di appello a mezzo della mandataria Prelios Credit Servicing s.p.a., facendo propria tutta l'attività difensiva spiegata dalla cedente Banca Nazionale del Lavoro ed insistendo per l'accoglimento delle domande dalla stessa avanzate.

Con sentenza n. 4552 del 2019 pubblicata in data 19 settembre 2019 la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame proposto da Faraone Irma, condannandola alla rifusione delle spese in favore delle parti appellate costituite.

3. Avverso tale sentenza Faraone Irma propone ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso Juno 2 s.r.l. e per essa quale mandataria la Prelios Credit Servicing s.p.a., qui rappresentata da Prelios Credit Solution s.p.a. in forza di procura speciale del 9 maggio 2019.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. p roc . c iv . Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorieillustrative. CONSIDERATO CHE 1. Conil primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 115 cod. proc. civ., 116, cod. proc. civ., 229 cod. proc. civ., 2735 cod. civ., 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le domande e le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado dovessero intendersi rinunciate per non essere state reiterate in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni in quello stesso grado di giudizio, laddove se si fosse accertata l’esistenza di una società di fatto tra Aiello Antonio ed Aiello Alberto e Maurizio, la sicura capienza del patrimonio tra i tre soci avrebbe consentito di escludere la proponibilità dell’azione revocatoria nei confronti di essa esponente Faraone Irma. 1.2 Il motivo è infondato nella misura in cui la ricorrente rileva che all'udienza di precisazione conclusioni in data 21 gennaio 2011 del giudizio di primo grado aveva specificamente precisato le conclusioni concludendo per l'integrale accoglimento delle proprie istanze istruttorie, trascurando tuttavia la circostanza per cui la causa, sebbene trattenuta in decisione a quell'udienza del 21 gennaio 2011, non fu poi decisa, poiché all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica il Tribunale dispose la rimessione della causa a ruolo e dichiarò l'interruzione del giudizio per la morte di Aiello Antonio.

A seguito della riassunzione della causa da parte della banca attrice in revocatoria, il giudizio fu dunque nuovamente chiamato per precisazione delle conclusioni alla nuova udienza del 31 gennaio 2012 ed a tale udienza Faraone Irma si limitò a precisare le conclusioni mediante generico richiamo al contenuto di tutti i propri atti difensivi senza reiterare in maniera specifica espressa le richieste istruttorie precedentemente formulate. 1.3 Il giudice di appello ha espressamente rilevato che la richiesta di ammissione di prova testimoniale non è stata reiterata dalla Faraone in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado ed ha per l’effetto statuito che l’anzidetta richiesta deve intendersi rinunciata e non più riproponibile in appello (v. p. 8 sentenza di appello), facendo pertanto buon governo del costante orientamento di questa Corte secondo cui: la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni perché diversamente le stesse devono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.

Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il tema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste istruttorie di merito definitivamente proposte (Cass., Sez. Un., 06/04/2023, n. 9456, in motivazione; Cass., Sez. 3, 03/08/2017 n. 19352). Nel caso di specie, dunque , la parte avrebbe dovuto reiterare le proprie richieste istruttorie in maniera espressa e specifica anche alla successiva udienza del 31 gennaio 2012, il che invece non è avvenuto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 1156 cod. proc. civ., 229, cod. proc. civ., 2697, 2724 cod. civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.Lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente rilevato che la dichiarazione ricognitiva di Aiello Antonio non fosse da sola sufficiente a ritenere che la ditta a lui stesso intestata costituisse in realtà la società di fatto fra i signori Antonio, Alberto e Maurizio Aiello, laddove l’esistenza di tale società di fatto era desumibile da una corretta lettura degli atti processuali. 2.1 Il motivo è infondato.

Anche a voler prescindere dal fatto che il motivo si basa sul riferimento all'articolo 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., rispetto al quale consolidato orientamento di questa Corte rileva che in presenza di cd. doppia conforme, prevista dall’art. 348 ter, comma5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione , per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. , 10/03/2014, n. 5528), onere questo a cui l’odierno ricorrente ha mancato di assolvere, nel caso di specie la Corte territoriale ha proceduto all'esame della dichiarazione ricognitiva del signor Aiello Antonio ed ha motivato e spiegato la ragione per la quale non considerava tale atto idonea prova dell'esistenzadi una società di fatto, anche rilevando come la stessa difesa di Faraone Irma aveva ravvisato nel suddetto documento soltanto un principio di prova scritta (v. p. 9 sentenza appellata).

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., 1956 cod. civ., 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata per avere la Corte territoriale affermato che per quanto specificamenteattiene alla posizione del fideiussore, i cui atti dispositivi sono senz'altro assoggettabili al pari di quelli del debitore principale al rimedio de quo, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore istante risale al momento della nascita stessa del credito, cioè a quello in cui sorge l'obbligazione di garanzia e non al tempo della scadenza dell'obbligazione del debitore principale, sicché è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo adesso .3.1 Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha anzitutto ricordato come nell’ampia nozione di credito prevista dall’art. 2901 cod. civ. va ricompresa anche la fideiussione (Cass., n. 24757/2008; Cass., n. 966/2007) edpoi applicato al caso di specie il costante orientamento di questa Corte secondo cui l'azione revocatoria ordinaria presuppone solo l’esistenza del debito e non anche la sua esigibilità, di tal che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore sono soggetti alla predetta azione, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e dal suolo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento (Cass, sez.

III, 22/03/2013, n. 7250; Cass., n. 591/1999). Nel caso di specie è pacifico:

a) che l'affidamento garantito da parte ricorrente mediante la fideiussione è stato sottoscritto in data 31 ottobre 2002;

b) che la fideiussione è stata rilasciata in data 8 febbraio 2006;

c) che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato sottoscritto dalla garante per fideiussione in data 21 settembre 2006, dunque successivamente alla prestazione della garanzia fideiussoria ed al sorgere del credito in capo alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. 3.2 Con ulteriore censura che compone il motivo (v. p. 33 del ricorso) la ricorrente lamenta che, pur in assenza di prova alcuna sotto tale profilo, la Corte territoriale ha ritenuto che la garante per fideiussione conoscesse il pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni dei creditori. La censura è inammissibile. La Corte territoriale ha argomentato (v. p.

12) sul fatto che, essendo la costituzione di fondo patrimoniale atto a titolo gratuito (v. Cass., 977/2007), risulta sufficiente la conoscenza o la conoscibilità da parte della disponente del pregiudizio arrecato alle altre ragioni creditorie, operando un ragionamento presuntivo: con il mezzo dedotto non solo la ricorrente sollecita un'inammissibile riesame da parte di questa Corte del merito della controversia mediante una nuova valutazione del quadro probatorio acquisito agli atti di causa, ma neppure tiene conto del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di far ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità o contraddit t orietà del ragionamento decisorio (Cass., 26/02/2020, n. 5279;

Cass., Sez. 3, 02/04/2009, n. 8023).

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115, 116 cod. proc. civ., 1956 cod. civ. e 2304 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 5 cod. proc. civ. Denuncia che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell’esistenza di società di fatto esistente tra i signori Aiello Antonio, Maurizio ed Alberto fosse finalizzata a consentire l'azione di regresso nei confronti dei soci occulti, mentre tale accertamento è stato invece invocato per fornire la prova della inammissibilità e sostanziale inutilità dell’azione revocatoria esperita da Banca Nazionale del Lavoro, atteso che il patrimonio dei soci si presentava come largamente sufficiente a garantire il pagamento delle esposizioni assunte nei confronti dell’istituto di credito.

Con ulteriore censura che compone il motivo, laricorrente evidenzia che nei confronti del socio occulto nonché altro fideiussore Alberto Aiello, unitamente alla moglie signora Lista Carmela, già la banca aveva utilmente esperito avanti al Tribunale di Napoli altra azione revocatoria ordinaria, per cuiin ultima analisi la domanda dell’istituto di credito andava rigettata per difetto dell’eventus damni, essendo le ragioni creditorie già ampiamente garantite dal patrimonio dei coniugi Aiello Alberto e Lista Carmela. 4.1Il motivo, che pare aggiungere anche nuove circostanze di fatto il cui sindacato è precluso nella presente sede di legittimità, è infondato per le ragioni esposte relativamente al secondo motivo, e cioè che, al di là delle finalità per cui Faraone Irma intendesse richiedere l’accertamento e la dichiarazione dell’esistenza di una società in fatto, entrambi i precedenti gradi di giudizio ne hanno escluso in via dirimente l’esistenza, per difetto di idonea prova sotto tale profilo.

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce vio lazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 115 cod. proc. civ., 116, cod. proc. civ., 1175 cod. civ 1956 cod. civ., 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Denuncia la aperta violazione del principio di correttezza e buonafede processuale, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la banca non avrebbe agito secondo principi di correttezza e buona fede, anche operando abusivo frazionamento del credito, poiché avrebbe aggredito in revocatoria l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, pur nella consapevolezza dell'esistenza di una società di fatto esistente tra il signor Antonio Aiello e signori Aiello Maurizio e Aiello Alberto, il cui patrimonio era largamente sufficiente a garantire il pagamento dell'esposizione assunta con l'istituto di credito. 5.1 Il motivo è infondato, perché presuppone l'esistenza di una società di fatto, che, come già più volte ribadito, è stata invece esclusa nei precedenti gradi di merito per mancanza di idonea prova.

Neppure è ravvisabile nel caso di specie una condotta abusiva della banca, chenon risulta aver agito in separati e diversi giudizi per frazioni del credito vantato, rimasto unico ed unitario.

6. Con il sesto motivo la ricorrente si duole della statuizi one di condanna emessa a suo carico assumendone la illegittimità in ragione della fondatezza delle domande avanzate. 6.1 E’ inammissibile infattiil motivo di ricorso con il quale la parte soccombente nel giudizio di merito si duole della liquidazione a suo carico delle spese di giudizio denunciando che siano conseguenza dell’erronea pronuncia sul merito. Infatti, da un lato non vi è errore di diritto nella pronuncia di appello che, seguendo il principio della soccombenza, abbia posto a carico della parte la cui domanda sia stata rigettata, la liquidazione delle spese, dall’altro neppure si lamenta la sussistenza di un errore di diritto ma si auspica una diversa soluzione della causa di merito.7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenzae vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrente costituita.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso. Condanna la ricorrentea rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro12.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell